Corte IV
D-866/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010 / N […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-866/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 7 gennaio, del 25 gennaio 2010 ed il comple-
mento d'audizione del medesimo giorno;
la decisione dell'UFM del 11 febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 15 febbraio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 15 febbraio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'a-
silo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua,
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ijo, nato ad
B._______ nel C._______, dove avrebbe sempre vissuto fino al (...),
ossia cinque giorni prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del
7 gennaio 2010, pagg. 1 e 2),
che il richiedente, di professione pescatore, avrebbe lasciato la Nigeria
il (...) per il timore di essere ucciso da un gruppo chiamato D._______
(gruppo militante nigeriano attivo nella zona del Delta del Niger), del
quale sarebbe stato membro con il padre ed il fratello fino ad (...); che,
dopo minacce durate mesi, detto gruppo avrebbe ucciso il padre del-
l'interessato la notte del (...) poiché questi si sarebbe rifiutato di conse-
gnare delle armi a lui affidate; che l'interessato ed il fratello avrebbero
sentito uno sparo durante detta notte e sarebbero accorsi alla finestra,
vedendo il padre a terra agonizzante; che essi sarebbero fuggiti, in
quanto avrebbero capito di essere ricercati dagli assassini del genito-
re; che si sarebbero quindi recati in un primo tempo da un amico del
padre, e di essere partiti la stessa notte per E._______,
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che il richiedente, congiuntamente al fratello, si sarebbe imbarcato ille-
galmente da E._______ su di un mercantile, a bordo del quale sareb-
be rimasto due mesi e qualche settimana (cfr. verbale d'audizione del
7 gennaio 2010, pag. 6), per poi sbarcare di notte in un luogo scono-
sciuto; che lì avrebbero incontrato "due bianchi" (cfr. ibidem) i quali li
avrebbero portati in una casa, da cui la mattina seguente sarebbero
potuti ripartire senza aver subito alcun controllo d'identità; che avreb-
bero quindi preso un treno da un luogo a loro ignoto per giungere in un
altro luogo altrettanto sconosciuto, oltretutto senza alcun titolo di tra-
sporto (cfr. ibidem), per poi giungere infine in Svizzera in data (...),
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non possedere alcun documento d'identità poiché mino-
renne fino a poche settimane dopo il suo arrivo in Svizzera, e di non
aver quindi avuto diritto ad ottenerla prima della partenza, e di non
possedere alcun contatto in patria per riuscire a procurarsela ora, rite-
nendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi motivi
d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato
l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai
aver avuto né un passaporto, né una carta d'identità poiché il padre gli
avrebbe detto che prima avrebbe dovuto compiere 18 anni (cfr. verbale
d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 3), ribadendo nel proprio ricorso
che "è notorio che il rilascio di questo tipo di documenti, in Nigeria, è
condizionato dal compimento dei 18 anni" (cfr. ricorso, pag.2),
che tale affermazione non corrisponde alla realtà dei fatti (cfr. a questo
scopo );
che egli avrebbe inoltre addotto di non avere parenti né conoscenti in
patria, fatta eccezione di un amico del padre, che egli non saprebbe
come contattare,
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che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di
aver navigato per oltre due mesi a bordo di un mercantile, nascosto in
un locale in cui vi erano bidoni dal contenuto sconosciuto, nutrendosi
di pane e frittelle fornite da un uomo (cfr. verbale d'audizione del
7 gennaio 2010, pagg. 6 e 7), argomentazione alquanto incredibile, an-
che in virtù del fatto che il ricorrente afferma di non aver pagato nulla
per il viaggio d'espatrio, non si capisce dunque perché uno sconosciu-
to avrebbe dovuto fornire cibo a dei clandestini senza avere una qual-
siasi retribuzione; che non è assolutamente attendibile ch'egli sia sbar-
cato in un luogo che non ha saputo indicare, di essere stato fermato
da "due bianchi" (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 6), i
quali non avrebbero né preso le sue impronte né le sue generalità, ma
si sarebbero invece limitati a portarli "in una casa" (cfr. ibidem), da cui
egli sarebbe poi ripartito il mattino seguente; che egli sarebbe partito
con il treno da un luogo sconosciuto per giungere in un luogo altrettan-
to sconosciuto (cfr. ibidem), senza specificare null'altro o fornire detta-
gli che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare
quindi vago ed impreciso: non è inoltre verosimile che egli sia giunto in
Svizzera in seguito ad una successione di percorsi casuali, durante i
quali egli non avrebbe mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che,
a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra,
vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al
momento attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti,
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai D._______,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di
esporre le attività né il ruolo che avrebbe rivestito in seno al gruppo
D._______, limitandosi a dichiarare che i D._______ chiedono al go-
verno "i soldi, vogliamo essere pagati, essendoci il petrolio nel nostro
territorio" (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 5) e ad
allegare in modo vago che egli partecipava alle manifestazioni in mare
(cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6), e che a volte fa-
ceva il "palo" con il fratello salendo sugli alberi (cfr. ibidem); che, a pre-
scindere dalle evidenti contraddizioni tra il racconto del ricorrente e le
affermazioni del presunto fratello F._______ rilevate dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata (in merito all'esistenza di uno zio in
Patria, alle modalità dell'adesione al movimento D._______, all'abita-
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zione dell'interessato ed all'uccisione del padre), per le quali l'insor-
gente non ha saputo fornire spiegazioni plausibili, in quanto limitatosi
a ribadire "la versione corretta è la mia" (cfr. verbale del complemento
d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 1 e 2), il ricorrente si è ripetuta-
mente espresso in modo evasivo e superficiale nel corso delle audizio-
ni; che egli ha affermato di essere stato svegliato nella notte del (...)
dalle grida dei D._______, di aver sentito uno sparo e di essere quindi
accorso alla finestra, vedendo il padre a terra agonizzante (cfr. verbale
d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 10), e di essere subito fuggito
con il fratello;
che quanto precede risulta alquanto inverosimile e contrario alla comu-
ne esperienza, non essendosi egli, per esempio, neppure premurato di
scoprire se il padre fosse effettivamente morto prima di lasciare il pro-
prio Paese, e non potendosi spiegare poi come egli, essendo addor-
mentato, potesse sapere che il padre all'arrivo dei D._______ fosse
seduto su una sedia nel cortile davanti a casa (cfr. verbale d'audizione
del 25 gennaio 2010, pag. 13) avendo oltretutto dichiarato in un primo
tempo che il padre sarebbe invece uscito all'arrivo dei militanti (cfr. ver-
bale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 6), né come sia riuscito a
vedere il padre agonizzante nel cortile ma non sia stato in grado di ri-
conoscere nessuno dei suoi assassini poiché era notte (cfr. verbale
d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 11),
che non v'è nemmeno motivo di ritenere che il ricorrente non possa ot-
tenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente solleci-
tate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire il-
legittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente
ha dichiarato di non avere mai avuto concretamente alcun problema
con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del
25 gennaio 2010, pag. 12), limitandosi ad affermare che tutti i membri
dei D._______ avrebbero dei problemi con le autorità (cfr. ibidem),
ignorando il fatto di avere dichiarato di non esserlo più da oramai quasi
un anno (...); che peraltro l'appartenenza a detto gruppo, a mente di
questo Tribunale, risulta oltremodo inverosimile;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
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ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi),
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]),
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ni-
geria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale pescatore e possiede una base
scolastica, in quanto ha frequentato sei anni di scuola elementare;
che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendo nato e cre-
sciuto ad B._______, egli possa disporre di una rete sociale in loco;
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni del-
la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Copia del ricorso del 12 febbraio 2010 è trasmessa all'autorità inferiore
per conoscenza.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; con allegato
come da punto 1)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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