Corte IV
D-8670/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Georgia/Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 dicembre 2007 / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8670/2007
Fatti:
A.
Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 3 e del 17 dicembre 2007), d'avere lasciato
la Georgia nell'autunno del [...] per il timore d'essere perseguitato,
rispettivamente ucciso, a causa di una denuncia da lui sporta presso
le autorità locali ai danni di un'organizzazione criminale per traffico
illegale di medicinali. Avrebbe quindi vissuto in Russia fino al mese di
giugno del [...], con un passaporto per l'estero georgiano (cfr. verbale
audizione del 17 dicembre 2007 pag. 5). Secondo la versione, non
avrebbe chiesto l'asilo in Austria o l'avrebbe chiesto, ma declinando
altre generalità, ossia B._______, Russia (ibidem pag. 6).
B.
Il 20 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Russia,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, il
riconoscimento della qualità di rifugiato o dell'ammissione provvisoria.
Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Il 16 gennaio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a
versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
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mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF
del 16 gennaio 2008).
E.
Il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3. Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore
della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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5.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro
lato, ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non
ha saputo, in particolare, indicare le date precise dei fatti decisivi da lui
narrati e neppure in modo univoco il periodo nel quale sarebbe stato
contattato per il trasporto di medicinali (primavera od autunno del [...])
e il nome della persona "alla testa" del traffico illegale dei medesimi.
L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente.
6.
Nel ricorso, il ricorrente – che in ingresso nell'indicare le sue
generalità si presenta come cittadino russo per poi negare tale
cittadinanza in decorso di motivazione dello stesso (non sarebbe né
russo né georgiano, ma osseto) – sostiene di non avere mai
posseduto né il passaporto né la carta d'identità, ma unicamente un
certificato di nascita, che ha però lasciato a casa in Ossezia.
Asserisce, altresì, di non essere in grado di produrre alcun documento
ufficiale poiché non può contattate né sua madre (che non possiede
un telefono) né un suo amico (che terrebbe spento il proprio
telefonino). Fa inoltre valere d'essere espatriato per timore d'essere
accusato ingiustamente della scomparsa dei medicinali e di subire dei
seri pregiudizi da parte di un poliziotto corrotto che non solo farebbe
affari con la criminalità organizzata, ma ne sarebbe un esponente
"potente".
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
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necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Il TAF osserva, preliminarmente, che la questione relativa alla
cittadinanza del ricorrente può essere lasciata indecisa in questa
sede, non solo perché il ricorrente ha fornito versioni divergenti al
riguardo e non ha collaborato in modo sufficiente al chiarimento della
questione medesima neppure in sede di ricorso, ma anche poiché la
sua domanda d'asilo, per le ragioni che seguono, va comunque
respinta e pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontana-
mento verso il suo vero Paese d'origine, sia esso la Georgia o la
Russia. Per completezza, giova tuttavia ancora rilevare che il
ricorrente non può pretendere di trarre vantaggio da una manifesta
violazione del suo obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione
della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, imponendo
all'UFM, e poi persino al TAF in sede di ricorso, l'effettuazione di
un'indagine d'ufficio al riguardo, fermo restando, altresì, che il nome
ed il cognome da lui forniti sono del tutto incerti, in Austria l'insorgente
avendo per sua stessa ammissione presentato altri dati in merito.
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9.
Questo Tribunale osserva, peraltro, che il ricorrente, senza valide
ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già
dall'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, e nella loro
imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni
dell'insorgente secondo le quali non avrebbe mai chiesto il passaporto
o la carta d'identità e si sarebbe recato in Russia, poi in Ucraina,
Slovacchia, Austria, Germania ed infine Svizzera senza essere in
possesso di alcun documento di viaggio o d'identità. Peraltro, egli
stesso ha pure dichiarato d'avere vissuto in Russia per circa tre anni
con un passaporto estero georgiano. Non v'è, pertanto, ragione di
ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
10.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congettu-
re, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità,
da un lato, d'essere ucciso dall'indicata organizzazione criminale o dal
poliziotto corrotto in caso di rientro in patria, e, dall'altro lato, sull'im-
possibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'even-
tuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Peraltro,
le autorità georgiane gli avrebbero già promesso un intervento a sua
tutela (cfr. verbale d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 6). Tanto
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meno, sono stati forniti, o emergono dalle carte processuali, degli
elementi seri e concreti per ritenere che le autorità statali russe
rifiuterebbero al ricorrente, per fatti criminali accaduti in Georgia,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo dei
succitati terzi nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente non ha fatto valere
delle persecuzioni da parte delle autorità russe o di singoli membri
delle stesse. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia oppure in Russia possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che sia in Georgia sia in Russia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, sia esso la Georgia o la
Russia.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono computate con
l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 23 gennaio
2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 23 gennaio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Carlo Monti
Data di spedizione:
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