Corte IV
D-867/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Bielorussia (Belarus),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 febbraio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-867/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 otto-
bre 2009 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 6 e del 25 novembre 2009;
la decisione dell'UFM del 3 febbraio 2010, notificata all'interessato
l'8 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 15 febbraio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 15 febbraio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF);
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino bielorusso, nato a B._______,
nella regione di C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio
in data 28 ottobre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009,
pagg. 1 e 2 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5);
che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 28 otto-
bre 2009 per il timore di dover continuare ad essere maltrattato dalla
polizia; che, infatti, i suoi problemi sarebbero iniziati il 23 marzo 2006,
allorquando si sarebbe ritrovato per caso nel mezzo di una manifesta-
zione non autorizzata organizzata dall'opposizione politica contro il
presidente Lukašenko a D._______; che in tal giorno sarebbe interve-
nuta brutalmente la polizia ed avrebbe arrestato dei manifestanti - tra
cui il richiedente -; che durante il fermo di tre giorni sarebbe stato in-
sultato e picchiato; che, a causa di ciò, sarebbe poi stato licenziato;
che, in seguito, nel 2007, dopo la festa d'indipendenza del 3 giugno -
durante la quale sarebbe esplosa una, oppure due bombe -, sarebbe
stato trattenuto, picchiato nonché insultato, per tre giorni nell'Ufficio re-
gionale degli interni a B._______; che in tale occasione sarebbe stato
intimato a firmare un'ammissione di colpa; che, malgrado ciò, egli si
sarebbe rifiutato e lo avrebbero anche rilasciato; che da allora le auto-
rità lo avrebbero sempre intimato a rimanere in casa quando v'era una
festa; che, oltre a ciò, sarebbe stato arrestato e picchiato anche in se-
guito nel 2008 e, da ultimo, in occasione di una lite dei suoi vicini in
data 5 settembre 2009, allorquando avrebbero chiamato la polizia;
che, in tutto, le autorità in loco lo avrebbero fermato cinque volte, e
sempre per tre giorni (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009,
pagg. 6 e 7 nonché del 25 novembre 2009, pagg. 6, 7, 8 e 9);
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che il richiedente in data 20 ottobre 2009 si sarebbe recato in un par-
cheggio a B._______ per trovare un passaggio per l'Europa ed avreb-
be conosciuto un certo E._______, il quale glielo avrebbe offerto per
100 euro; che sarebbe quindi partito alle ore 7:00 del 27 o 28 otto-
bre 2009 a bordo di un'auto, oppure di un camion targato Bielorussia -
nascosto in mezzo alle scatole che trasportava senza conoscerne il
contenuto -; che durante il viaggio avrebbe fatto sosta due volte in luo-
ghi a lui sconosciuti; che avrebbe raggiunto la Svizzera il 30 otto-
bre 2009 alle ore 16:00 dopo aver percorso un tragitto a lui ignoto, op-
pure passando per la Polonia e la Germania, per due giorni ed una
notte senza subire alcun controllo (cfr. verbali d'audizione del d'audi-
zione del 6 novembre 2009, pagg. 7 e 8 nonché del 25 novem-
bre 2009, pag. 5);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Bielorussia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che il suo passaporto gli sarebbe stato sequestrato dalla po-
lizia; che, inoltre, non gli sarebbe possibile procurare, siccome dovreb-
be presentarsi personalmente dalla polizia in loco per ritirarlo; che, pe-
raltro, sarebbe irrealistico che possa riavere il suo passaporto, in
quanto suppone che le autorità glielo abbiano sequestrato tra luglio e
agosto 2007 per impedirgli di lasciare il Paese; che, per tali motivi, gli
sarebbe impossibile consegnare un documento adeguato; che, inoltre,
il suo racconto sarebbe coerente e dettagliato, ragione per cui l'UFM
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo anche in
assenza di documenti d'identità;
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che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo presentando altresì, domanda d'assistenza giudiziaria, nel sen-
so della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relati-
vo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun do-
cumento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono ne-
cessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi-
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi quattro mesi
dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun docu-
mento che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non esse-
re in possesso del suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato seque-
strato dalla polizia per impedirgli di lasciare il Paese; che, in tale ambi-
to, si è contraddetto sulla data del sequestro del documento indicando
nella prima audizione dapprima il periodo tra luglio ed agosto 2007,
per poi allegare in modo generico il lasso temporale tra il 15 e il 20
agosto 2007 (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 4, 6
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e 7); che nella seconda audizione ha poi delineato, in un primo tempo,
genericamente l'estate 2007 ed in seguito il mese di agosto 2007 per
ritornare, infine, nel ricorso, alla prima versione, ovvero il periodo tra
luglio ed agosto 2007 (cfr. verbale d'audizione del 25 novembre 2009,
pagg. 3 e 7 nonché ricorso, pag. 2); che, per di più, risulta poco credi-
bile che non si sia rivolto ad un avvocato per farsi ridare il suddetto do-
cumento dopo il suo rilascio dal fermo; che, oltre a ciò, avrebbe dovuto
ricevere uno scritto ufficiale nel quale sarebbe stato riportato il motivo
per il sequestro; che durante il periodo trascorso in Svizzera egli
avrebbe potuto perlomeno procurarsi un tale scritto a riprova delle sue
allegazioni tramite sua madre, la quale vivendo in loco, avrebbe
senz 'altro potuto intraprendere i passi appropriati personalmente, op-
pure con l'aiuto di un legale;
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli ha dapprima dichia-
rato di aver viaggiato in un camion, per poi allegare di essere stato a
bordo di un'automobile, ritornando, subito dopo, alla prima versione
(cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pag. 7 nonché del 25 no-
vembre 2009, pag. 5, D28 e D29); che il ricorrente ha asserito in
maniera vaga di non sapere quali Paesi avrebbe attraversato, oppure
di supporre di essere passato per la Polonia e la Germania; che, in ag-
giunta, ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo, nono-
stante abbia varcato il confine Schengen (cfr. verbali d'audizione del
6 novembre 2009, pag. 8 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5);
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Bielorussia per il timore di dover continuare ad essere maltrattato
dalla polizia;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che i suoi problemi sareb-
bero incominciati in seguito alla manifestazione del 23 marzo 2006
contro le elezioni presidenziali, allorquando sarebbe stato fermato dal-
la polizia e da allora riconosciuto come oppositore politico del presi-
dente Lukašenko; che tale data è palesemente errata, in quanto le ele-
zioni presidenziali si sono svolte il 19 marzo 2006; che, inoltre, in data
23 marzo 2006 venne proclamato presidente Lukašenko dopo la reie-
zione dell'appello degli oppositori dalla Corte Costituzionale bielorussa
e le manifestazioni iniziarono soltanto nei giorni successivi; che, peral-
tro, non convince codesto Tribunale che il ricorrente sia stato liberato
ogni volta dopo soli tre giorni e sarebbe stato lasciato in pace dalle au-
torità fino all'estate del 2007, se le autorità statali lo avessero vera-
mente sospettato di attivismo politico; che, in aggiunta, non ha saputo
indicare la data esatta del fermo dell'estate 2007 (cfr. sopra); che, in
tale ambito, sapendo di essere stato arrestato per l'ordigno esploso
durante la festa d'indipendenza, egli non si sarebbe senz'altro contrad-
detto sul numero di bombe scoppiate; che, infatti, nella prima audizio-
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ne ha allegato che sarebbero esplose due bombe, mentre nella secon-
da audizione ha dichiarato che ne sarebbe detonata soltanto una
(cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pag. 6 e del 25 novem-
bre 2009, pag. 6); che, in realtà, erano stati piazzati due ordigni esplo-
sivi, di cui soltanto uno è esploso; che, nondimeno, è inverosimile il fat-
to che sia stato rilasciato dopo soli tre giorni, dopo essersi rifiutato di
firmare un'ammissione di colpa, malgrado l'intimazione da parte delle
autorità in loco; che, oltre a ciò, non convince neanche l'allegazione
secondo cui sarebbe espatriato soltanto in data 27 o 28 ottobre 2009 -
ovvero quasi due mesi dopo i fatti del 5 settembre 2009 -, in quanto
non avrebbe avuto 100 euro per pagare l'autista, nonostante egli gua-
dagnava tra i 100 e 200 dollari al mese ed aveva sua madre quale so-
stegno in caso di necessità finanziaria (cfr. verbale d'audizione del
25 novembre 2009, pagg. 11 e 12); che, peraltro, risulta insensato il
fatto che non si sia mai rivolto ad un avvocato per difendersi e che non
sia espatriato già alcuni anni prima, se la sua situazione era veramen-
te priva di ogni possibilità di esito favorevole;
che, infine, si è accontentato di dichiarare nel ricorso di aver fornito un
racconto coerente e dettagliato, senza entrare in merito alle contraddi-
zioni rilevate dall'UFM nella sua decisione (cfr. ricorso, pag. 3);
che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evo-
cati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferio-
re, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bielorussia pos-
sa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Con-
venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Bielorussia non ap-
pare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale elettrosaldatore e possiede una
discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola media
diplomandosi come elettrosaldatore e autista a B._______ (cfr. verbale
d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 2 e 3); che, inoltre, dispone di
una rete sociale intatta in patria, segnatamente sua madre a
B._______ e, avendo sempre vissuto in loco fino al suo espatrio, pre-
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sumibilmente molti amici e conoscenti su cui contare per reinserirsi
nella società (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 1 e
3); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni del-
la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24); che in particolare egli ha dichiarato di soffrire di una "stenosi di
un'arteria che va dal cuore ai polmoni e di un problema ad una valvola
cardiaca" (cfr. verbale di audizione del 6 novembre 2009, pag. 5), ma
che d'altra parte dichiara che tale problema non comporta alcuna con-
seguenza;
che, peraltro da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, anche da questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (in copia n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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