Corte IV
D-8672/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Maurice Brodard e Walter Lang;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 dicembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8672/2007
Fatti:
A.
Il 26 ottobre 1998, l'interessato – cittadino cossovaro di etnia
Ashkali – ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con
decisione del 28 dicembre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente, e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo e
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 27
gennaio 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA), il quale è stato
stralciato in data 10 maggio 2001, in seguito ad una dichiarazione di
ritiro datata del 7 maggio 2001.
B.
Il 23 aprile 2001, l'UFM ha concesso all'interessato l'ammissione
provvisoria.
C.
Il 15 settembre 2001, l'interessato si è reso irreperibile.
D.
In data 4 aprile 2002, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria
pronunciata il 23 aprile 2001.
E.
Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è cui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 12 dicembre
2007), di essere nuovamente espatriato a causa della pessima
situazione per le persone di etnia Ashkali. Ha rilevato di essere
rientrato in Cossovo nel (...), per sposare la sua fidanzata. Il
fidanzamento sarebbe però stato sciolto pochi mesi dopo il suo rientro
in patria. Durante il suo soggiorno, egli avrebbe valutato le condizioni
della casa di famiglia, situata a B._______ (Cossovo), dove sarebbe
stato avvicinato da vicini di casa e membri del raggruppamento Aksh
(Armata kombetare shqiptare) attivi sul posto, i quali lo avrebbero
minacciato a causa della sua etnia e della sua presunta affinità con i
cittadini serbi. Dopo cinque giorni, l'interessato si sarebbe recato a
casa della sorella, a C._______, dove sarebbe rimasto fino al
momento dell'espatrio. Non trovando né lavoro, né una sistemazione
confortevole, avrebbe infine deciso di tornare in Svizzera nel (...).
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F.
Il 18 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e
possibile.
G.
Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
valutazione. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
H.
Il 7 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
I.
Il 13 febbraio 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
J.
Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica,
sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale
necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione
dell'allontanamento.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Per di più, i fatti
posteriori alla conclusione della precedente procedura d'asilo addotti
dal ricorrente, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinati per la concessione della protezione provvisoria. Inoltre, il
racconto del ricorrente sarebbe vago, poco credibile e contraddittorio
in punti cruciali, come ad esempio sugli autori delle minacce espresse
nel suo Paese d'origine. Infine, le condizioni difficili di vita per gli
Ashkali in Cossovo, nonché la situazione personale riguardo ad un
posto di lavoro e di alloggio, sono riconducibili alla situazione generale
regnante in Cossovo e, quindi, non costituirebbero una persecuzione
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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5.
5.1 Nel gravame, il ricorrente ha affermato che una valutazione prima
facie del proprio racconto avrebbe dovuto condurre ad un'esame
approfondito nell'ambito di una decisione materiale. I motivi d'asilo fatti
valere nella presente procedura sarebbero, infatti, completamente
diversi da quelli fatti valere nell'ambito della prima. Inoltre, l'UFM
accentuerebbe nel provvedimento litigioso una sola contraddizione,
per altro già chiarita dal ricorrente stesso.
5.2 Nella replica, l'insorgente ha sottolineato la situazione precaria per
le minorità etniche in Cossovo dopo l'indipendenza dalla Serbia
proclamata in data 17 gennaio 2008 e ribadito la necessità di
approfondire la fattispecie, per lo meno dal punto di vista
dell'esecuzione dell'allontanamento.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre
era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 28 dicembre 1999.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Il ricorrente ha
allegato di essere espatriato esclusivamente per motivi legati alla sua
etnia. Una volta rientrato in Patria, l'insorgente avrebbe tentato di
mettere in ordine la casa di famiglia a B._______, dove sarebbe stato
minacciato da un gruppo di persone (cfr. verbale d'audizione del 12
dicembre 2007 pag. 3). Conseguentemente, si sarebbe nascosto dal
(...) al (...) a casa di sua sorella, a C._______ (ibidem). Nel (...)
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sarebbe nuovamente rientrato a B._______ per sistemare la casa di
famiglia, e nuovamente minacciato dalle persone del posto, le quali gli
avrebbero attestato di avere collaborato con i serbi e l'avrebbero
incoraggiato a lasciare il villaggio. Essendo solo, senza la sua famiglia,
il ricorrente non si sarebbe rivolto alle autorità (cfr. verbale d'audizione
del 12 dicembre 2007 pag. 5 e 6).
Va rilevato che il ricorrente ha presentato un racconto manifestamente
carente, inverosimile e quindi poco credibile. Basti sottolineare che egli
ha dichiarato di non conoscere le persone che lo avrebbero
minacciato, ma di potere solo desumere che si tratti di membri del
raggruppamento Aksh (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007
pag. 5). Per di più, il comportamento del ricorrente, il quale si sarebbe
recato di propria volontà in Patria (cfr. verbale d'audizione del 12
dicembre 2007 pag. 3 e 4), appare dimostrare l'assenza di seri timori
d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine a causa della
sua etnia. Inoltre, da un raffronto con le autorità tedesche eseguito il
(...) (formulario agli atti), risulta che l'insorgente avrebbe vissuto dal
(...) al (...) in Germania come richiedente d'asilo. Il suo soggiorno in
tale Paese sarebbe terminato in seguito alla conclusione negativa
della sua procedura d'asilo. Tuttavia, durante tale periodo, secondo le
summenzionate affermazioni del ricorrente, egli si sarebbe trovato in
Cossovo (cfr. verbali d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 1 e del 12
dicembre 2007 pagg. 3 e 4). Tale contraddizione, peraltro palese ed
oggettiva, è già da sola motivo sufficiente per questo Tribunale di
dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto
dell'insorgente.
6.4 In considerazione di quanto precede, i motivi fatti valere dal
ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono da considerare
inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono in indizio proprio a
giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti
per la concessione provvisoria della protezione.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
9.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
9.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44
cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se
implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone
che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai
sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto
internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare
quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro
etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve
dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
9.3 Questo Tribunale osserva che al momento della pronuncia della
decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la prassi prima della
CRA e poi di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Cossovo degli Ashkali è stata considerata
di principio come ragionevolmente esigibile nella misura in cui sia
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stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento
individuale – in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo
tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata
di Svizzera a Pristina) – che le condizioni per un adeguato
reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute,
l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali,
siano soddisfatte (DTAF 2007/10).
9.4 Per quanto attiene alla presente fattispecie, il TAF osserva, da un
lato, che è incontestato in questa sede che il ricorrente appartenga
alla minoranza etnica degli Ashkali. Dall'altro lato, giova rilevare che
l'UFM non ha effettuato alcuna indagine né per il tramite dell'Ufficio di
collegamento in Cossovo, né attraverso l'Ambasciata di Svizzera a
Pristina. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare,
sociale e professionale in Cossovo erano in ogni caso indispensabili
alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (v.
anche DTAF 2007/10). Solo una tale misura d'istruzione
permetterebbe di assicurare con precisione e certezza l'esistenza di
una rete familiale e sociale suscettibile di accoglierlo ed occuparsi del
ricorrente, nonché di assicurare le possibilità di reinserimento
professionale in Cossovo al momento dell'esecuzione
dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere che l'insorgente
avesse, o abbia, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza
albanese in nel suo Paese d'origine (DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag.
111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che l'insorgente provenga da
B._______ (regione di Gjakove), visto che la giurisprudenza
sopraccitata non prevede eccezioni alla regola delle indagini
complementari a seconda del luogo di provenienza dell'interessato
all'interno del Cossovo (neppure la pertinente prassi della CRA
prevedeva una siffatta eccezione). Il fatto che l'insorgente abbia
vissuto per alcuni mesi presso l'abitazione della sorella a C._______
non assicura, di per sé, che essa lo possa ospitare ulteriormente e
possa sostenerlo in modo finanziario in caso di rientro in patria. Il
ricorrente ha infatti sostenuto di essere espatriato anche per il fatto
che la sorella non lo avrebbe più potuto ospitare (cfr. verbale
d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 6). Per di più, i genitori del
ricorrente si trovano in Svizzera (N [...]) e non potrebbero, di
conseguenza, sostenere il figlio in un eventuale reinserimento nel
Paese d'origine.
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9.5 Pertanto, la decisione impugnata – nella misura in cui pronuncia
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo – incorre
nell'annullamento.
10.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio
2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come
precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente
fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.),
a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia
d'esecuzione dell'allontanamento (in particolare mediante
informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ambasciata di Svizzera
presente in Cossovo) e ad emettere una nuova decisione rispettosa
dei considerandi della presente sentenza.
11.
Visto l’esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese
processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che il
ricorrente è assistito in questa sede da un mandatario professionale, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d’ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del
lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14
cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il
resto, è respinto.
2.
I punti 2, 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati.
3.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in
questa sede.
6.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
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Data di spedizione:
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