Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8678/2007
Sentenza del 23 giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nata il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 22 novembre 2007 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, di etnia aramaica e di religione cristiana siro-ortodossa,
nata a B._______, nella provincia di Sirnak, in Turchia, ove avrebbe
vissuto sino al giorno del suo espatrio, ha inoltrato domanda d'asilo in
Svizzera in data 9 dicembre 2002.
Interrogata sui motivi d'asilo il 16 dicembre 2002 (di seguito: verbale 1), il
13 gennaio 2003 (di seguito: verbale 2) ed il 13 novembre 2007 (di
seguito: verbale 3), ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, di aver lasciato la Turchia dopo cinque o sei anni di continue
minacce, aggressioni verbali e fisiche, indirizzate a lei e alla famiglia da
parte di mussulmani – turchi, curdi, polizia o agenti del TIM (ovvero agenti
di polizia che eserciterebbero la loro attività in uniforme) – a causa della
loro appartenenza religiosa e affinché si convertissero alla religione
mussulmana. Dopo aver tentato invano di denunciare tali fatti alle autorità
di polizia che, a loro volta, avrebbero minacciato ed intimorito l'interessata
e la sua famiglia, ella e l'ultima sorella rimasta in patria, su consiglio dei
genitori, sarebbero espatriate il 9 novembre 2002 partendo dall'aeroporto
di C._______, facendo scalo a D._______ e entrando in territorio elvetico
munite di un visto valido per un mese. Allo scadere della durata del visto,
l'insorgente ha depositato la sua domanda d'asilo. Nel corso di
un'audizione, l'interessata ha raccontato che all'età di 14 o 15 anni
avrebbe pure subito tre tentativi di violenza carnale da parte di
mussulmani residenti a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9).
E._______ (N […]), sorella della ricorrente che sarebbe espatriata con lei
e che ha depositato nel medesimo momento una domanda d'asilo in
Svizzera, ha ritirato la sua domanda a seguito del matrimonio con un
cittadino svizzero e l'ottenimento di un permesso di dimora, allorquando
era pendente un ricorso contro la decisione di diniego dell'asilo.
F._______, altra sorella dell'interessata, il marito G._______ e i loro figli
(N […]) hanno ottenuto asilo in Svizzera il 18 febbraio 1998 dopo la
sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) del 10 febbraio 1998 che ha accolto il ricorso interposto dagli
stessi.
Secondo le dichiarazioni della richiedente, ella avrebbe inoltre un'altra
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sorella, H._______, che risiederebbe a San Gallo (cfr. verbale 1, pag. 2).
B.
Con decisione del 20 giugno 2003, l'allora Ufficio dei rifugiati (UFR;
attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha
respinto la domanda d'asilo dell'interessata ed ha pronunciato il suo
allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 22 luglio 2003, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro
la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dello statuto di
rifugiata o di straniera ammessa provvisoriamente e, in via subordinata,
l'annullamento della decisione e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D.
L'11 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, per eccezione, a chiedere alla
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio, non avendo la ricorrente dimostrato la sua indigenza.
E.
In data 22 settembre 2003, l'UFM ha presentato la sua risposta al ricorso,
propendendo la reiezione del gravame.
F.
Il 15 ottobre 2003, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
G.
Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) è subentrato alla CRA.
H.
Tramite sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del
25 luglio 2007, il Tribunale ha rilevato che durante l'istruttoria l'UFM
aveva violato il diritto federale, non avendo in particolar modo, dopo
l'audizione del 13 gennaio 2003 e date le evocate violenze sessuali subite
in patria, proceduto all'audizione dell'interessata da personale
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esclusivamente femminile o perlomeno giustificato per quale ragione
avrebbe poi rinunciato ad effettuare una tale audizione. L'autorità di
ricorso ha altresì costatato la violazione del diritto federale nel quadro
dell'analisi della verosimiglianza e dell'alternativa di un eventuale rifugio
interno, come pure l'omissione da parte dell'autorità inferiore dell'esame
della questione relativa alla persecuzione riflessa in relazione alla
situazione della famiglia della sorella F._______. Il Tribunale ha pertanto
accolto il ricorso dell'interessata annullando la decisione impugnata e
ritornando l'incarto all'UFM per una nuova decisione, dopo il
completamento dell'istruttoria.
I.
Il 13 novembre 2007, si è svolta l'audizione della ricorrente in presenza di
personale esclusivamente femminile.
J.
Tramite decisione del 22 novembre 2007, notificata al rappresentante
della ricorrente il 23 novembre 2007 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha
respinto la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dei congiunti disposti
3 e 7 LAsi ed ha pronunciato nello stesso tempo il suo allontanamento
dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso
il proprio Paese d'origine siccome ammissibile, esigibile e possibile.
K.
Contro questa decisione dell'UFM, in data 21 dicembre 2007, l'interessata
è nuovamente insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha
chiesto, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso
e, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con relativo
accoglimento della domanda d'asilo della ricorrente ed il riconoscimento
della qualità di rifugiata nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria.
L.
Il 31 dicembre 2007, il Tribunale ha accusato ricezione del ricorso.
M.
Con scritto del 17 gennaio 2008, la ricorrente ha prodotto, a complemento
al ricorso, copia di una dichiarazione del sacerdote della Chiesa siro-
rotodossa in Svizzera, di uno scritto della Consigliera federale Micheline
Calmy-Rey, allora Presidente della Confederazione, circa il rapimento
dell'abate I._______ e di due articoli di giornale relativi alla situazione dei
cristiani in Turchia.
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N.
Il 25 novembre 2008, il Tribunale ha informato la ricorrente della
possibilità di soggiornare in svizzera fino al termine della procedura ed ha
trasmesso copie del ricorso e del complemento all'UFM, invitandolo ad
inoltrare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008.
O.
Il 3 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia
delle osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per informazione
in data 5 dicembre 2008.
P.
Risulta agli atti che con comunicazione del 5 luglio 2010, l'UFM ha
comunicato alla Sezione della popolazione di Bellinzona che le condizioni
per il riconoscimento del caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 412.31) erano adempiute,
informandola nel contempo che, con data 2 luglio 2010, la richiesta per il
rilascio del permesso di dimora era pertanto stato approvato.
Q.
Tramite ordinanza dell'11 agosto 2010 il Tribunale, considerato il
permesso di dimora rilasciato dalle autorità competenti, ha invitato la
ricorrente a comunicare per iscritto entro il 26 agosto 2010 se e in che
misura era intenzionata a mantenere il ricorso. La ricorrente non ha dato
seguito all'ordinanza precitata, il Tribunale avendo unicamente ricevuto
tramite fax copia del permesso B - destinata peraltro al rappresentante
della ricorrente - copia trasmessa poi a quest'ultimo con ordinanza del 27
agosto 2010.
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid.
1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, no.
2.2.6.5).
2.2. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine
dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della
situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1° aprile 2010
consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente
posta a beneficio del caso di rigore, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con il
benestare dell'UFM del 2 luglio 2010, e avendo di conseguenza ricevuto
un permesso di dimora, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
ancora solo essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato
riconoscimento della qualità di rifugiata dell'insorgente, nonché il
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conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, dato che la pronuncia
dell'allontanamento e la relativa esecuzione sono divenute prive di
oggetto.
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie,
vaghe e poco circostanziate, nonché inverosimili le dichiarazioni della
ricorrente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, la richiedente si
sarebbe contraddetta in merito all'arresto, o meno, dei genitori, ed anche
nel dichiarare, in un primo tempo, che sarebbero stati solo mussulmani
ad entrare in casa sua mentre invece, in un secondo tempo, che la polizia
andava al suo domicilio per cercare terroristi. Anche in relazione a chi si
sarebbe recato insieme a lei in polizia per denunciare le angherie subite,
come pure sul periodo durante il quale si sarebbero protratte le minacce,
la richiedente avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie. Secondo
l'autorità inferiore la richiedente si sarebbe pure contraddetta rispetto alle
proferite minacce fisiche subite, sostenendo, in un'occasione, di essere
stata aggredita soltanto a due riprese con delle pietre allorché si trovava
in compagnia di amici e raccontando per contro, in un'altra occasione, di
essere stata vittima di tre tentativi a carattere sessuale. Nondimeno, le
sue dichiarazioni sarebbero state costantemente superficiali e prive di
dettagli come, a titolo d'esempio, in merito all'ultima volta che avrebbe
sporto denuncia o alle minacce che avrebbe subito per telefono e per
strada, avvenimenti in relazione ai quali la richiedente non avrebbe
aggiunto alcunché. Pertanto, l'autorità inferiore ha considerato che le
dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Nel quadro dell'esame delle
persecuzioni riflesse a cui l'interessata sarebbe esposta a causa del
percorso della sorella in Turchia, l'UFM ha rilevato anzitutto che, durante
le prime due audizioni, l'interessata non avrebbe mai menzionato di aver
ricevuto delle minacce a seguito delle attività della sorella, la quale
peraltro non avrebbe mai addotto di essere stata perseguitata, essendo
stato infatti il marito di quest'ultima a addurre delle persecuzioni statali per
sospettata collaborazione con il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan).
In ogni modo, in relazione a quest'ultimo aspetto, l'autorità inferiore ha
ricordato che il cognato sarebbe stato prosciolto nel 1993 dalle accuse
allora rivoltegli e che sarebbe stato liberato dalle autorità nel 1994, dopo
una detenzione di quattro giorni. L'UFM ha pure rammentato che tali fatti
risalirebbero a quando la richiedente aveva dodici anni e che il cognato e
la sorella avrebbero lasciato legalmente la Turchia già nel 1995, come
pure che non sarebbe mai apparso dalle dichiarazioni dell'interessata che
la polizia, le cui incursioni presso il suo domicilio sarebbero in ogni modo
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state messe in dubbio dall'autorità di prima istanza, l'abbia mai
interrogata riguardo alla sorella o al cognato. Non vi sarebbero pertanto
elementi per concludere ad un timore fondato di persecuzioni per
l'interessata, tenuto conto altresì che le condizioni dei siro-ortodossi in
Turchia sarebbero molto migliorate, in particolare da quando nel 1997 la
situazione nel sud-est della Turchia si è calmata. Peraltro, questo positivo
sviluppo troverebbe conferma nelle dichiarazioni dell'interessata per
quanto concerne il cambiamento della situazione della comunità a
L._______. L'UFM ha infine ricordato che dal 2002 vi sarebbero stati
alcuni siro-ortodossi che avrebbero fatto ritorno in Turchia sia per rendere
visita a parenti che per abitarci definitivamente, potendo comprare
abitazioni in zone originariamente a predominanza cristiana o costruendo
nuovi alloggi. Inoltre, secondo recenti informazioni, risulterebbe che le
autorità turche interverrebbero a favore dei siro-ortodossi qualora si
presentino conflitti e sia necessario sporgere denuncia. Oltre ai
miglioramenti avviati all'ovest ed all'est del Paese, anche a livello
nazionale sarebbero state intraprese diverse riforme al fine di migliorare
la situazione dei siro-ortodossi. Di conseguenza i motivi invocati non
sarebbero neppure pertinenti per la concessione dell'asilo e le
dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste
per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
4.2. Nell'atto di ricorso, la ricorrente ha sostanzialmente ricordato le
ragioni del suo espatrio, ovvero le minacce che ella e la sua famiglia
avrebbero subito da persone turche e curde a causa della loro fede
religiosa e poiché, malgrado le denunce interposte, le autorità di polizia
non avrebbero offerto loro alcuna protezione, o meglio, avrebbero pure
proferito a loro volta minacce contro la ricorrente e la sua famiglia, senza
dimenticare i tentativi di violenza sessuale di cui l'insorgente sarebbe
pure stata vittima in patria. Ella ha inoltre tenuto a precisare lo stato di
particolare nervosismo in cui si sarebbe trovata in occasione
dell'audizione del 13 novembre 2007, eseguita dopo la sentenza di
codesta Corte, stato di salute peraltro comprovato dalla nota della
rappresentante dell'opera assistenziale in relazione al fatto che appariva
assai nervosa e precisando che fumava quasi quattro pacchetti di
sigarette al giorno. In merito alle dichiarate tentate violenze sessuali
subite in Turchia, la ricorrente ha precisato il fatto di aver cercato di
rimuovere tali eventi e che aveva già spiegato in occasione della seconda
audizione di non averli mai menzionati prima poiché una domanda diretta
al riguardo non le sarebbe mai stata posta, cosa che di nuovo sarebbe
accaduta in occasione dell'audizione del 13 novembre 2007. La ricorrente
si duole di un accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità di prima
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istanza, la quale avrebbe palesemente disatteso le istruzioni della
sentenza del Tribunale del 25 luglio 2007, omettendo di porre delle
domande dirette in relazione ai tentativi di violenza carnale, conto tenuto
peraltro dello stato psichico dell'interessata durante l'audizione e della
reazione usuale nel voler dimenticare traumi di questo genere che
spiegherebbero il fatto di non aver avuto il coraggio di farne riferimento
spontaneamente. L'insorgente obietta in seguito che l'UFM non abbia
ritenuto la persecuzione riflessa dovuta alle attività del cognato,
ribadendo che anche in questo caso non sarebbero state poste domande
dirette in sede dell'audizione del 13 novembre 2007. Sono in aggiunta
state contestate le conclusioni dell'autorità di prima istanza circa le
discordanze delle dichiarazioni della richiedente, le quali non sarebbero
neppure da considerare incongruenze su punti essenziali e reiterando lo
stato dell'interessata in occasione dell'audizione precitata nonché il lungo
periodo trascorso tra le due prime audizioni e l'ultima del 13 novembre
2007. Infine, vista la situazione per dei siro-ortodossi nel sud-est della
Turchia, segnatamente la politica di terrore atta ad intimidire la minoranza
cristiana, la ricorrente ritiene che, nel considerare che la situazione dei
siro-ortossi in Turchia sarebbe migliorata, l'UFM sarebbe di nuovo
intercorso in un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti.
Accompagnati al ricorso, la ricorrente ha prodotto degli articoli di giornale
e tratti da internet inerenti al rapimento nel sud-est della Turchia di un
sacerdote cristiano e all'uccisione di un frate italiano a M._______, come
pure uno scritto relativo all'intenzione di assumere l'insorgente in qualità
di cameriera presso un bar della regione di N._______.
4.3. Con spontaneo complemento al ricorso del 17 gennaio 2008,
l'insorgente ha fornito altri mezzi di prova, segnatamente una lettera
sottoscritta da un sacerdote della Chiesa siro-ortodossa in Svizzera che
dimostrerebbe, a dire della ricorrente, la drammatica situazione che vige
nel sud-est della Turchia e, a sostegno di detta situazione, ella ha fornito
pure uno scritto datato 20 dicembre 2007 dell'allora presidente della
Confederazione svizzera in relazione al rapimento in Turchia dell'abate
siro-ortodosso I._______, nonché due articoli di giornali circa la notizia di
un attentato bomba a O._______ e sulla situazione dei cristiani residenti
in Turchia. La ricorrente considera che tutto questo confuterebbe le
motivazioni dell'UFM riguardo ad un invocato miglioramento della
situazione dei siro-ortodossi in Turchia e comporterebbe per lo meno la
concessione dell'ammissione provvisoria alla ricorrente.
4.4. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova
contenuti nello stesso sarebbero a carattere del tutto generale e non
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porterebbero ad una modifica della decisione impugnata, confermando
per il resto i considerandi della stessa e proponendo di conseguenza la
reiezione del gravame.
5.
5.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
5.2. Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a;
GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata).
Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore
di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione
ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove
persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr.
GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11).
Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e
sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta
probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono
sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004
n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e
segg.).
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5.3. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995
n. 23).
6.
6.1. Nella fattispecie, la ricorrente fa valere fondamentalmente delle
persecuzioni avvenute in patria e fondate sulla sua religione cristiana,
ovvero l'appartenenza alla minoranza siro-ortodossa, come pure i timori
di essere di nuovo sottoposta alle angherie subite in patria prima
dell'espatrio. Ella invoca altresì un rischio di persecuzione riflessa, in
ragione delle attività del cognato sospettato di attività a favore del PKK e
al quale, unitamente alla moglie nonché sorella dell'insorgente, sarebbe
stato concesso l'asilo nel 1998, a seguito di una sentenza della CRA del
10 febbraio 1998.
6.2. Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata e per quanto esso non voglia negare che la
ricorrente abbia forse subito in patria, oltre dieci anni orsono, qualche
angheria in relazione alla sua appartenenza religiosa, le dichiarazioni
determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente in merito alla sua
domanda s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non
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corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare, va sottolineato che la ricorrente, malgrado le tre audizioni a
cui è stata sottoposta, non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti
addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda
d'asilo, con il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non
si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite sono state spesso
contrastanti e caratterizzate da scarse descrizioni. A tal proposito basti
ricordare che, inizialmente, l'interessata – peraltro rappresentata sin
dall'inizio della procedura da un avvocato – si è limitata a raccontare che
le minacce subite nel suo Paese d'origine avevano lo scopo di fare
diventare la ricorrente, e la sua famiglia, di religione mussulmana, che
queste venissero proferite dalla popolazione turca o curda o dagli agenti
di polizia e i TIM (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.). Peraltro, alla domanda
specifica riguardo ad altri problemi in Turchia dovuti alla sua
appartenenza religiosa, ella ha risposto negativamente, ribadendo che
erano minacciate (lei e la sorella) affinché diventassero mussulmane (cfr.
verbale 1, pag. 5). In occasione della seconda audizione, all'inizio della
quale l'insorgente ha di nuovo unicamente asserito di essere stata
minacciata al fine di convertirsi alla religione mussulmana, ella ha poi
precisato, senza però fornire vere e propri particolari, che le minacce
erano verbali ed avvenivano per strada quando lei e la sorella venivano
fermate oppure per telefono, asserendo per contro, in seguito, che le
minacce proferite dagli agenti di polizia e del TIM erano destinate a farle
uscire con loro (cfr. verbale 2, pagg. 6 segg.). Solo dopo le domande
dirette riguardo alla messa in atto delle minacce, l'insorgente ha risposto
affermativamente, riducendosi però a raccontare che, a volte, lei e la
sorella erano state fermate dai mussulmani, dagli agenti di polizia e del
TIM che le avevano minacciate trattenendole con la forza (cfr. verbale 2,
pag. 8), dichiarando poi che era successo che mussulmani, e nessun
altro come precisato in quel momento dalla ricorrente medesima, erano
entrati nel loro domicilio nel corso della notte sfondando la porta con
l'intenzione di rapire le due sorelle (cfr. ibid.). Aggiungasi a tutto ciò pure
le incoerenze in merito al fatto dell'arresto o fermi dell'insorgente o di
membri della sua famiglia. Infatti, sempre nel corso della seconda
audizione, l'interessata ha dichiarato che né lei, né la sorella e neppure i
genitori sarebbero stati fermati o arrestati in patria o altrove, ma al
contrario, poco dopo, ha raccontato che il padre, dopo aver peraltro
confermato che lei stessa non era mai stata picchiata o maltrattata
fisicamente da qualcuno, avrebbe subito maltrattamenti e pestaggi da
parte della polizia e dagli agenti del TIM, sostenendo in modo alquanto
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generale che egli era stato maltrattato fisicamente diverse volte e senza
nessun motivo (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.) o ancora, in sede della terza
audizione, che sia la madre sia il padre, come pure i cugini sarebbero
stati fermati e detenuti, la madre ed i cugini per una notte ed il padre,
invece, per due o tre giorni (cfr. verbale 3, pag. 9). Posteriormente alla
sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, la ricorrente è
appunto stata ascoltata per la terza volta e si è di nuovo limitata a
dichiarare, inizialmente, che le minacce venivano proferite faccia a faccia
o per telefono, affermando sempre in modo alquanto vago che le persone
che le minacciavano erano inizialmente gentili, come degli amici, quando
si recavano presso il domicilio della famiglia dell'interessata (cfr. verbale
3, pag. 4), ma poi, successivamente e sempre nel corso della medesima
audizione, ella ha raccontato che dette persone minacciavano solo
telefonicamente e precisando ancora una volta, alternativamente e non
senza contraddirsi, che non vi erano state minacce dirette, faccia a
faccia, o per contro che anche per strada era stata aggredita
verbalmente, come pure, cosa mai raccontata sino a quel momento, che
le avevano sputato addosso e tirato delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 6 e
9). Vi sono inoltre contraddizioni circa l'inizio delle minacce, poiché, infatti,
la ricorrente ha inizialmente dichiarato che queste duravano da cinque sei
anni, precisando peraltro ch'ella aveva dovuto interrompere la scuola, nel
1999, poiché aveva ricevuto delle minacce da allievi di religione
mussulmana (cfr.), ovvero, rispetto all'inoltre della sua domanda d'asilo,
da quando aveva 14 o 15 anni, per poi sostenere, a dipendenza delle
contrastanti dichiarazioni, che le minacce avvenivano da quando
vivevano a B._______, o ancora, dicendo che non aveva potuto
continuare la scuola, dopo aver finito la quinta elementare, citando questa
volta l'età di 12 anni, poiché lei e la sorella venivano disturbate (cfr.
verbale 1, pag. 4; verbale 2, pagg. 5 e 9 verbale 3, pagg. 3 e 5).
Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni fornite dalla ricorrente, codesto
Tribunale ricorda che quo alle tre violenze sessuali, o meglio tentativi di
violenza, asseriti dalla ricorrente in occasione della seconda audizione,
precisando unicamente che questi erano avvenuti sulla strada a
B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9) e che aveva dato luogo alla sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del 25 luglio 2007
poiché erano state violate i disposti di legge che prevedono l'audizione da
parte di personale del medesimo sesso del richiedente in caso di
persecuzioni di natura sessuale, la ricorrente è stata riascoltata una terza
volta in data 13 novembre 2007 e che quest'audizione è avvenuta
giustappunto in presenza di persone del medesimo sesso della
richiedente. Risulta da quest'ultima audizione che ella non ha mai
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accennato di aver subito dei tentativi di violenza carnale e questo
sebbene, a più riprese e sotto forma di molteplici domande indirette, le sia
stato chiesto, se era stata aggredita o picchiata, come era stata attaccata
e se, a parte le minacce per telefono e le cose successe per strada, se
aveva subito altri tipi d'aggressione o minacce, come pure se era stata
aggredita fisicamente (cfr. verbale 3, pagg. 7 a 9). Nuovamente, alla
domanda precisa dell'auditrice se non fosse mai stata presa per strada e
maltrattata fisicamente, la ricorrente medesima a risposto di no e, alla
domanda successiva se altrove che per strada fosse stata maltrattata
fisicamente, l'interessata ha inizialmente risposto negativamente per poi
raccontare che avevano cercato di picchiarla (cfr. verbale 3, pag. 9).
Interrogata sui particolari di detta aggressione, la ricorrente ha dichiarato
che sarebbe successo due volte su un terreno di calcio e che gli
sarebbero state tirate delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 9 seg.). Ora e
viste le già illustrate lacune e discordanze, non si può ritenere la
verosimiglianza degli asseriti tentativi di violenza carnale ch'ella sostiene
di aver subito in patria, considerato che è stata data la possibilità alla
ricorrente, e questo in un contesto esclusivamente femminile e dopo che
l'insorgente, peraltro difesa sin dall'inizio della procedura da un avvocato,
era a conoscenza del fatto che la terza audizione era appunto destinata,
fra l'altro, a delucidare i tentativi d'aggressione invocati in occasione della
seconda audizione.
Infine, non soccorrono la ricorrente le censure ricorsuali che
cercherebbero di spiegare le incongruenze o le lacune della stessa (cfr.
ricorso pagg. 5 e segg.), considerato che l'autorità inferiore non è tenuta a
porre delle domande dirette ma che essa deve accertare i fatti nel quadro
delle varie audizioni sui motivi d'asilo, cosa che in casu è appunto stato
fatto. Inoltre, lo stato di salute della ricorrente in sede di terza audizione
non potrebbe spiegare o giustificare gli elementi di irrilevanza constatati
dall'UFM, posto che, come risulta dalla nota della rappresentante
assistenziale, si trattava di nervosismo legato a un forte consumo di
sigarette.
Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e
senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi d'inattendibilità
del racconto della ricorrente, vengono a far difetto argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione. In effetti, considerate le suesposte incongruenze
e lacune in merito al racconto dei fatti, pur messa in condizione di farlo, la
ricorrente non ha saputo fornire dettagli complementari, per il che v'è
motivo di ritenere che, nell'insieme, il suo racconto non corrisponde ad
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un'esperienza reale vissuta in prima persona e che i fatti addotti non sono
pertanto propri a motivare la qualità di rifugiato.
6.3.
6.3.1. Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto
Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle
recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE
(Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la
responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il
rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti
attivisti del PKK – rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la
successione – o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in
particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono
rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo
scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera
famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di
condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli
dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro,
secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si
possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia
di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità
statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una
persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un
membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere
che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il
ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una
persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al
grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche
della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle
stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità
giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa
famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia
essere analizzato di caso in caso (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale
amministrativo federale D-8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2; D-
3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2; D-3484/2006 del
2 ottobre 2009 consid. 7.2; E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1;
GICRA 2005 n. 21 consid. 10; GICRA 1994 n. 5 e n. 17 e GICRA 1993 n.
6).
6.3.2. Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che, se da un lato,
non nega l'eventualità che la ricorrente, come pure la sua famiglia, in
passato siano stati bersaglio di pressioni o angherie in relazione alla loro
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fede cristiana, dall'altro lato non vi sono elementi concreti e fondati che
ella possa avere un timore fondato di essere esposta a persecuzioni
future, segnatamente in relazione alla situazione della famiglia della
sorella della ricorrente, il cui marito sarebbe stato sospettato d'attività a
favore del PKK.
Si ricorda anzitutto che nel caso della famiglia della sorella
dell'interessata (N […]), con sentenza della CRA del 10 febbraio 1998 è
stato constatato che il cognato della ricorrente era stato oggetto di una
procedura penale nel 1993, poiché sospettato di aver prestato aiuto al
PKK e per questo detenuto per quattordici giorni e maltrattato. Egli
sarebbe poi stato prosciolto da ogni accusa e nel giugno del 1994 di
nuovo detenuto per quattro giorni nel quadro di sospetti di implicazione
nell'omicidio del fu sindaco di B._______. La CRA ha pertanto ritenuto,
considerate le dichiarazioni dello stesso come verosimili, che egli era
stato oggetto di seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi, come pure che avesse
fondato timore d'esposizione a future persecuzioni rilevanti ed a pertanto
concesso l'asilo a lui e, di conseguenza alla moglie e ai figli, l'asilo.
Comunque sia, nel caso in esame e come già accennato, non vi sono
elementi concreti e fondati a sostegno di un'eventuale persecuzione
riflessa. Infatti, si osserva anzitutto che l'insorgente stessa, oltre al fatto di
aver reso dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti riguardo alle
minacce ed incursioni subite presso il di lei domicilio (cfr. consid. 6.2 della
presente sentenza), ha tralasciato, nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo,
ogni riferimento ad eventuali pressioni in relazione ad attività del cognato
e/o della sorella da parte delle autorità, limitandosi appunto a raccontare
che le persone che la minacciavano erano i dei mussulmani e questo
esclusivamente per la sua appartenenza religiosa (cfr. verbale 1, pagg. 4
seg. e verbale 2, pag. 5), come pure o addirittura che la polizia la
minacciava affinché cambiasse religione o, seconda le divergenti
dichiarazioni, che lei e la sorella uscissero con loro (cfr. verbale 1, pag. 5,
verbale 2, pag. 7). L'interessata medesima ha peraltro pure affermato di
mai essere stata fermata od arrestata né in patria né in altre nazioni per
un qualsivoglia motivo, nonché che le sole persone che si sarebbero rese
a casa loro sarebbero stati i mussulmani (cfr. verbale 2, pag. 8). Solo
successivamente la ricorrente ha dichiarato che vi sarebbero state delle
incursioni da parte della polizia a casa sua e della sua famiglia, senza
tuttavia fornire qualsivoglia nesso con l'attività del cognato (cfr. verbale 3,
pagg. 8 seg.). In effetti, alle domande specifiche su cosa cercava la
polizia, cosa faceva o cosa chiedeva, la ricorrente si è limitata a
rispondere, in modo peraltro alquanto generico e confuso, che la polizia
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cercava i terroristi, donne e bambini, che ponevano domande perché
credevano che erano al corrente di cosa facevano i terroristi, o dove si
trovavano ma che, secondo lei, erano semplicemente delle scuse per
poter spaventare e picchiare la gente (cfr. ibid.). Inoltre, in sede di ricorso,
l'insorgente ha comunque confermato che le minacce e le vessazioni
erano principalmente dovute al fatto di appartenere alla minoranza
cristiana sostenendo in modo vago ed inconsistente che appariva
evidente che le risposte della ricorrente in merito alle incursioni della
polizia presso i domicilio dell'intera famiglia era da ricondurre all'attività
del cognato, dolendosi peraltro del fatto che, di nuovo, delle domande
dirette al riguardo non erano state poste all'interessata (cfr. ricorso, pagg.
6 seg.). Ora e come già detto, considerati inoltre la sentenza del
Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 e la successiva audizione del
13 novembre 2007, alla ricorrente è stata data la possibilità di esporre
delle eventuali persecuzioni in relazione alla famiglia del di lei cognato,
cosa che, al contrario, l'insorgente non ha invece fatto. In siffatte
circostanze, v'è ragione di escludere che ella e la sua famiglia abbiano
subito delle pressioni consistenti da parte della Polizia. A sostegno di
tutto ciò, si aggiunga che i genitori della ricorrente, la cui madre sarebbe
nel frattempo deceduta, sono sempre rimasti in patria e che l'insorgente
medesima ha dichiarato di aver potuto ottenere un passaporto nel 2001 e
questo senza subire nessun problema, come pure di aver addirittura
potuto ottenere un visto per la Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5).
6.4. Alla luce di tutto quanto esposto, si osserva per sovrabbondanza che
la mera appartenenza alla minoranza cristiana in Turchia non costituisce
di per sé un motivo per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato
e la concessione dell'asilo (cfr. sulla minoranza cristiana per analogia
sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6534/2008 del 30
ottobre 2008; GICRA 2006 n. 26 consid. 5.3.7 e GICRA 2003 n.9).
6.5. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa le asserite
persecuzioni, o persecuzioni riflesse legate all'attività del cognato nonché
il timore d'esposizione di persecuzioni future non soddisfano le condizioni
previste agli art. 3 e 7 LAsi, per il che il ricorso, sul punto di questione
dell'asilo, destituito d'ogni minimo fondamento non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
7.
Inoltre, discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
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prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
8.
Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di
regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa
soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.
Considerato l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
sono ridotte della metà, ovvero a CHF 300.– (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Inoltre, visto l'esito positivo che prima facie e presumibilmente avrebbe
potuto avere la procedura di ricorso nel quadro dell'esame dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che
la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che la
ricorrente è difesa da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 500.–,
conto tenuto della soccombenza parziale della ricorrente e il lavoro
effettivo ed utile svolto dall'avvocato della ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2
TS-TAF).
10.
La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è pertanto definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 300.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 500.– a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: