Corte IV
D-8691/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
François Badoud e Claudia Cotting-
Schalch (presidente di corte),
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione incidentale del 18 dicembre 2007 in materia
d'allontanamento preventivo / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8691/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 16
giugno 2007 ed è stato udito il 21 giugno 2007.
B.
Il 5 luglio 2007, rispettivamente il 7 dicembre 2007, le autorità italiane
hanno comunicato a quelle svizzere d'essere disposte a riammettere
l'interessato sul loro territorio (atti A9/5 e A31/5 dell'incarto
dell'autorità inferiore).
C.
Il 18 dicembre 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale
d'allontanamento preventivo dell'interessato verso l'Italia, siccome
possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (vecchio art. 42 cpv. 2
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi]).
D.
Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
incidentale resa dall'UFM.
E.
Il 27 dicembre 2007, il TAF ha invitato l'UFM a presentare una risposta
al ricorso.
F.
Il 3 gennaio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi
contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
V'è pertanto motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e
all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri
termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non
ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione
impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).
4.
Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha
soggiornato in Italia dal 2001 al 16 giugno 2007. Inoltre, l'esecuzione
dell'allontanamento preventivo non espone il ricorrente né a seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), o a
trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101), né al rischio di un allontanamento verso un Paese
persecutore. Infine, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a
riammettere l'interessato sul loro territorio.
5.
Nel gravame, il ricorrente fa valere che, a causa dell'impossibilità di
accedere alle cure mediche eventualmente necessarie, un
allontanamento preventivo verso l'Italia costituirebbe una violazione
dell'art. 3 CEDU.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che negli atti processuali
non vi sono nuovi elementi che possano ostare ad un allontanamento
preventivo ai sensi del previgente art. 42 cpv. 2 lett. a-b-c LAsi, in
vigore fino all'anno scorso, o dell'attuale art. 34 LAsi.
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7.
7.1 Secondo il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della legge è applicabile il nuovo diritto.
7.2 Questo Tribunale constata pertanto che il vecchio art. 42 cpv. 2
LAsi è stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non è più
applicabile alle procedure pendenti al 1° gennaio 2008 (v. pure
sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 gennaio 2008
E-47/2008 consid. 2). Peraltro, l'applicazione dell'art. 34 LAsi
presuppone il compimento di un'audizione sui motivi d'asilo, giusta gli
art. 29 e 30 LAsi, che nel caso concreto fa difetto.
7.3 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
8.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio
2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso
nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli
(art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza di cassazione.
9.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario
professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
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173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata
d'ufficio in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, invero
limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
L'UFM dovrà completare l'istruttoria e pronunciare una nuova
decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegata: copia
della risposta al ricorso dell'UFM)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Chiara Piras
Data di spedizione:
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