Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8697/2010
Sentenza del 22 dicembre 2010
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, dichiaratosi nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dellÚFM del 20 dicembre 2010 / N (…).
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il 14 dicembre 2010 e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 14 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
20 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 15/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno seguente,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data
21 dicembre 2010,
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi,
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che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di avere
(...) anni, e di essere cittadino nigeriano, di etnia igbo, originario di
B._______, nell'C._______ (Nigeria), con ultimo domicilio a D._______,
nell'E._______ (Nigeria) a partire dal 2000 sino al suo espatrio nel (...)
2008,
che, una settimana dopo la morte dei suoi genitori adottivi avvenuta il (...),
l'interessato sarebbe stato cacciato di casa e minacciato di morte da suo
zio paterno, il quale voleva impossessarsi di un terreno lasciatogli in
eredità dai defunti genitori; che, non potendo trovare aiuto presso i suoi
zii materni, l'interessato si sarebbe trasferito per due settimane a
F._______ (Nigeria), grazie ad un amico di suo padre, il quale gli avrebbe
in seguito promesso di aiutarlo a raggiungere la Libia,
che l'interessato sarebbe stato accompagnato da questo amico ad
G._______ (Niger), da dove – passando per H._______ (Niger) –
avrebbe raggiunto I._______ (Libia) e, in seguito, via mare la J._______
(Italia), dove sarebbe arrivato attorno alla (...) 2009; che, dal posto in cui
sarebbe sbarcato, dopo una settimana, avrebbe preso un treno fino a
K._______ (Italia), dove avrebbe continuato a vivere illegalmente fino al
(...), quando avrebbe preso un altro treno e sarebbe arrivato a L._______
(Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione del 20 dicembre 2010, l'UFM ha in primis ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito
dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità
della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o
documento d'identità valido a sostegno della stessa ed avendo fornito
dichiarazioni incoerenti in merito alla sua età e agli eventi rilevanti della
sua vita, nonché vaghe circa le sue relazioni familiari; che, peraltro,
sarebbe risultato maggiorenne dall'esame osseo; che, di conseguenza,
esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si
sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità
inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato
alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di
viaggio valido entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
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pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la
decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, ribadisce
di avere (...) anni, sostenendo peraltro che la decisione dell'UFM si
baserebbe soltanto sull'esame osseo, il quale non sarebbe
scientificamente valido, e su presunte incongruenze interpretate in
maniera soggettiva e arbitraria dall'UFM; che, pertanto, tale decisione
sarebbe il risultato di una procedura approssimativa, incompleta e
dovrebbe essere annullata; che, in secondo luogo, il ricorrente contesta la
decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi scusabili
giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione
per cui l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito della sua
domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai
posseduto né il passaporto, né la carta d'identità, nonché di non poter
contattare nessuno per aiutarlo ad ottenere questi documenti, di modo
che non gli sarebbe possibile consegnarli all'autorità; che, inoltre, il
ricorrente fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti
in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo
allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in
modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli sarebbe stato costretto a
fuggire dal suo Paese d'origine e a vivere per strada, a causa delle
minacce da parte di suo zio, che voleva impossessarsi della sua eredità;
che egli sarebbe stato altresì aggredito mentre mendicava; che, non
potendo contare su una protezione statale e non avendo nessuno che lo
aiutasse, il ricorrente sostiene di non avere avuto altra soluzione che
espatriare per vivere dignitosamente; che, infine, considerata la
situazione di violenza generalizzata, sempre peggiore, in Nigeria e i suoi
problemi ad una gamba, l'autore del gravame fa valere che il suo
allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che
non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata
della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla
nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della
maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone
tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né
valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o
di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato; che, infatti, egli ha dichiarato di essere
nato il (...) e di avere (...) anni, senza tuttavia essere in grado di dire
quanti mesi (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 6) e contraddicendosi in maniera
grossolana in merito alle date significative della sua vita; che, per
esempio, egli ha affermato di avere (...) anni, quando si sarebbe trasferito
nel 2000 ad D._______, e di aver (...) anni al momento dell'espatrio (cfr.
verbale 1 pag. 2 a confronto con pag. 3); che, pertanto, secondo tali
allegazioni, non è plausibile che egli sia nato nel (...); che, inoltre, egli non
sarebbe stato in grado di indicare la data di nascita dei suoi genitori
(cfr. verbale 1 pag. 4); che risulta manifestamente inconcepibile che
l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce
di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal
ricorrente è inverosimile; che, peraltro, egli non ha apportato alcun
documento d'identità a comprova della sua minore età; che, in siffatte
condizioni, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il
ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare
essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del
medesimo circa la sua minore età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso
pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova,
non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente ha reso allegazioni del tutto stereotipate; che, non è plausibile
che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello
spazio Schengen e attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e
l'Italia senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1
pagg. 7-8); che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di indicare dove
sarebbe sbarcato in J._______ (cfr. ibidem pag. 8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli elementi
contraddittori, nonché lacunosi ed illogici del suo racconto, rettamente
rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad addurre in sede di ricorso
di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi
d'asilo,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM,
che, peraltro, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto reso dal
ricorrente, le asserite minacce di morte da parte di suo zio, dopo averlo
mandato via di casa, oppure l'aggressione da parte dei ladri (cfr.
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verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D61), sono manifestamente il fatto di terzi
e non costituiscono di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, il ricorrente non si è rivolto alle autorità del
suo paese per chiedere aiuto o per denunciare le asserite minacce
proferitegli e l'aggressione subita, limitandosi a dichiarare di non avere
nessuno che lo potesse consigliare o accompagnare (cfr. verbale 2 D45-
47); che, d'altronde, il medesimo ha dichiarato di non aver mai avuto
problemi con le autorità nigeriane; che, infatti, secondo la teoria della
protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né
uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il
riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una
protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà
della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può
essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se
essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture
di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18);
che, alla luce delle suesposte considerazioni, non v'è motivo di ritenere
che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF
2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
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convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA
2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, ha lavorato come (...) (cfr. verbale
1 pag. 2); che, peraltro, alla luce dell'inverosimiglianza delle allegazioni
del ricorrente addotte a sostegno della sua domanda d'asilo, v'è ragione
di ritenere che egli dispone in patria di un'importante rete familiare e
sociale su cui contare; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
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in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi alla gamba fatti
valere non sono stati corroborati da alcun elemento oggettivo,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
– UFM, Divisione soggiorno (allegati: copia del ricorso del
20 dicembre 2010 e incarto UFM [...]; per corriere interno, in copia)
– M._______ (in copia)