Corte IV
D-871/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Ghana, alias
B._______, Liberia
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-871/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 31 dicembre
2008 in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del (...) e del (...),
la decisione dell'UFM del 6 febbraio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. ricevuta sottoscritta dall'interessato),
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 febbraio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino del Ghana, nato a C._______, dove
avrebbe vissuto sin dall'età di otto anni fino alla partenza dal Paese.
Ha inoltre affermato di essere espatriato per timore di essere arrestato
dalla Polizia, poiché non sarebbe in grado di risarcire i danni
dell'incendio che avrebbe provocato, andando a colpire una pompa di
benzina con l'auto di un cliente dell'autolavaggio abusivo per cui
lavorava e che avrebbe guidato senza patente,
che, nella decisione del 6 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
richiedente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe,
stereotipate e inattendibili, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in
caso di rientro in Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente - presentandosi con una nuova identità -
ha allegato che le generalità con cui si è presentato in Svizzera e la
vicenda raccontata a fondamento della sua domanda d'asilo sono
totalmente false. Egli avrebbe inventato tutto, poiché sarebbe stato
consigliato da una persona di non dire la verità, altrimenti sarebbe
stato rinviato in Liberia. L'insorgente ha addotto di provenire dalla
Liberia nonché di essere stato riconosciuto nel 2005 come rifugiato
dall'UNHCR, poiché combatteva con i ribelli in Liberia. Come prova
della sua qualità di rifugiato, egli ha esibito una tessera che l'UNHCR
gli avrebbe rilasciato in Sierra Leone, come pure una "Temporary
Card" (cfr. agli atti). L'insorgente ha fatto valere di essere disposto a
raccontare tutta la verità ed ha chiesto che la procedura venga ripresa
in modo che possa raccontare dettagliatamente la sua storia. Il
medesimo ha infine allegato che, in caso di rientro in Liberia, la sua
vita sarebbe in pericolo, in quanto la situazione in questo Paese
sarebbe ancora destabilizzata,
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore, affinché venga ripresa la procedura d'asilo.
Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, preliminarmente, questo Tribunale osserva che, ai sensi
dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare
all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità,
consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni
della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo
eventuali mezzi di prova,
che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative
alla completa falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo
Tribunale ritiene che il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di
collaborare,
che, inoltre, codesto Tribunale osserva che la nuova indentità ed
origine con cui il ricorrente si è presentato in sede di ricorso, nonché i
nuovi motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo, si fondano su
allegazioni particolarmente generiche e prive di qualsivoglia
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consistenza, non avendo l'insorgente esibito alcuna documentazione
idonea a dimostrarli,
che, basti rilevare che, non soccorre l'insorgente l'esibizione della
carta di rifugiato dell'UNHCR presentata in sede di ricorso. Infatti, la
firma apposta di proprio pugno sul ricorso dal ricorrente non
corrisponde in alcun modo alla firma del detentore della tessera
"Holder's Signature" indicata sulla stessa (cfr. agli atti), ragion per cui
vi è motivo di concludere che il suddetto documento, qualora fosse
autentico, né appartiene al ricorrente, né riporta le sue generalità,
che, inoltre, la suddetta "Holder's Signature" appare essere
prestampata - a differenza della "Authorized Signature" chiaramente
apposta di pugno e presente sull'altro lato della tessera (cfr. agli atti) -
ciò che lascia altresì presagire che si tratti di un documento falso,
che, da quanto precedentemente esposto, il ricorrente non è riuscito a
dimostrare la sua nuova identità addotta con ricorso, nonché l'asserita
provenienza dalla Liberia,
che, quanto ai nuovi motivi d'asilo, non soccorre l'insorgente nemmeno
l'allegazione secondo cui la suddetta tessera - unitamente alla
"Temporary Card" - dimostrerebbe che gli sarebbe stata riconosciuta
la qualità di rifugiato dall'UNHCR in quanto combatteva con i ribelli (cfr.
ricorso pag. 2). Basti rilevare che - oltre a quanto già sopraevocato in
relazione alla tessera dell'UNHCR - le informazioni sulla "Temporary
Card" (cfr. agli atti) si riferiscono ad una famiglia composta da una
persona di sesso femminile e non di sesso maschile, la cui firma - che
è tra l'altro apposta nella casella "Name of Head of Family" - non
riporta le generalità del ricorrente, né corrisponde alla firma dello
stesso,
che, pertanto, né la "Temporary Card", né la tessera di rifugiato
dell'UNHCR possono essere ritenute mezzi di prova validi atti a
ritenere la qualità di rifugiato in favore del ricorrente,
che, d'altro canto, l'autore del gravame non ha fornito alcun argomento
concreto, preciso o mezzo di prova valido suscettibile di dimostrare
che egli avrebbe combattutto con i ribelli e sarebbe fuggito dalla
Liberia, limitandosi peraltro ad una generica dichiarazione,
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che, d'altronde, la presentazione a questo stadio della procedura,
senza alcun fondamento, di nuovi fatti, allegazioni o mezzi di prova,
conduce a pensare che essi non siano l'espressione della realtà,
bensì, al contrario, degli argomenti invocati per i bisogni della causa,
che, infatti, ritenuta la decisione negativa dell'autorità inferiore, è
manifesto l'intento del ricorrente di avere maggior successo in sede di
ricorso, raccontando una storia completamente differente, pensando di
raggiungere così anche lo scopo, non ultimo e peraltro facilmente
riconoscibile, di guadagnare del tempo. Tale comportamento è al limite
dell'abuso processuale e sconfina nella temerarietà,
che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di prendere in
considerazione quanto fatto valere dall'insorgente in sede di ricorso,
che, sulla base delle dichiarazioni rese in prima istanza dal ricorrente,
il quale ha allegato di provenire dal Ghana ([...]), l'UFM ha rettamente
rilevato che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in
data 5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella decisione impugnata, detto Ufficio ha considerato altrettanto
rettamente che il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione
d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di
causa non emergono indizi di persecuzione. Le allegazioni decisive in
materia di asilo, infatti, si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che l'autorità di prime cure ha pertanto giustamente considerato come
inverosimili le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la sussistenza di
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, atti a capovolgere la
presunzione d'assenza di persecuzione,
che, pertanto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono nemmeno dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Ghana possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
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Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, il TAF osserva nondimeno che in Ghana non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo
secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è
nato a C._______, dove ha vissuto dall'età di otto anni fino al suo
espatrio e dove dispone di un'importante rete sociale (la madre ed in
totale nove parenti tra fratelli, sorelle e sorellastre). Egli non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
che, in considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente. Ritenuta inoltre la
temerarietà del ricorso, le stesse sono raddoppiate rispetto alla tariffa
di base (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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