Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8741/2010
Sentenza del 6 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione del'UFM del 17 dicembre 2010 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data
23 novembre 2010,
il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di
asilo,
i verbali di audizione del 29 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e
17 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell’UFM del 17 dicembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A10),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 21 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell’UFM,
la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il
23 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell’asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l’interessato ha dichiarato di essere cittadino russo di etnia (…) e di
essere nato a B._______; che egli ha allegato di non avere mai vissuto in
C._______, bensì sempre a D._______; che, difatti, dopo l’uccisione del
padre avvenuta nel (…), sua madre l’avrebbe consegnato alla madre
adottiva F._______ in detta città, prima di fare ritorno a G._______; che
da allora egli non avrebbe più alcun contatto con la madre,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese nell' (…), in quanto
sarebbe stato molestato da persone russe a causa della sua etnia (…),
perché gli sarebbe stato sconsigliato di fare ritorno in C._______, dove
non gli sarebbe possibile vivere a causa di quanto accaduto a suo padre,
e, infine, perché avrebbe il desiderio di crearsi una nuova vita, con un
nuovo lavoro ed una famiglia, per assicurare un futuro a suoi eventuali
figli,
che l’interessato si sarebbe trasferito a H._______ nel (…); che,
successivamente, egli avrebbe raggiunto I._______ a fine (…) grazie
all’aiuto di un passatore, transitando per la L._______, la M._______e
l’N._______; che egli avrebbe vissuto a I._______ per una ventina di
giorni, prima di spostarsi in bus nei pressi del confine svizzero, che
avrebbe varcato a piedi, e presentarsi al Cento di registrazione e
procedura di Chiasso,
che l’interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d’identità,
che, nella decisione del 17 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le
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48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure
pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e
l’esecuzione dell’allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l’insorgente reputa che esistano motivi validi che
giustificherebbero la mancata presentazione di documenti di identità; che,
difatti, egli avrebbe tentato di farsi rilasciare un documento di identità
dalle autorità di D._______, ma queste gli avrebbero richiesto un
certificato di nascita, per il quale avrebbe dovuto indirizzarsi alle autorità
(…); che, tuttavia, egli non si potrebbe attualmente recare in C._______,
dove, a causa di quanto sarebbe accaduto a suo padre, la situazione
sarebbe troppo pericolosa per lui; che, di conseguenza, non avendo mai
posseduto un documento di identità ed essendo giunto in Svizzera
sprovvisto di documenti, non gli sarebbe possibile procurarsi alcunché;
che, inoltre, egli reputa di avere esposto le modalità del suo viaggio di
espatrio in maniera dettagliata; che, infine, egli contesta che nella
fattispecie non ricorrano i presupposti dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l’accertamento della qualità di
rifugiato o dell’esistenza di un impedimento all’esecuzione
dell’allontanamento; che, in tale contesto, egli sostiene di avere reso un
racconto verosimile,
che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e
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all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un
impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono
un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all’asserito viaggio intrapreso dal suo luogo di residenza, il
ricorrente non ha saputo fornire indicazioni verosimili; che, difatti, egli ha
reso versioni discordanti in merito alla sua permanenza a H._______,
indicando di avervi soggiornato circa un mese (cfr. verbale 1 pag. 2),
rispettivamente, secondo altre versioni, due mesi (da fine settembre 2010
a fine novembre 2010, cfr. ibidem pag. 7), 26 giorni (cfr. ibidem pag. 8) o
tre giorni (cfr. verbale 2 pag. 5/D42); che, inoltre, varcare il confine dello
spazio Schengen senza subire alcun controllo e senza documenti, come
l’insorgente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di essere stato
controllato unicamente durante il viaggio in treno da I._______ a
O._______, costituisce, allo stato attuale, un’impresa pressoché
impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo
cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne
avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non
rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi;
che, del resto, anche l’argomento secondo cui non gli sarebbe possibile
procurarsi il certificato di nascita richiestogli dalle autorità quale
condizione per l’emissione di un documento d’identità, perché un ritorno
in C._______ metterebbe in pericolo la sua vita, non può essere ritenuto
alla luce dell'inverosimiglianza del suo intero racconto,
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che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi tre settimane di tempo tra
l’audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta
su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda
audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti
di identità (ad esempio contattando la sua madre adottiva in Patria),
rimanendo invece del tutto inattivo in tale senso e, addirittura,
addossando erroneamente all’autorità di prime cure il dovere di procurare
i documenti necessari (cfr. verbale 1 pag. 5),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni
circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che
egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell’insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria,
delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di
un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5),
che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
perché molestato a causa della sua origine (…), perché un suo ritorno in
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C._______ sarebbe pericoloso ed, infine, perché vorrebbe crearsi una
nuova esistenza,
che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all’impugnata decisione,
che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s’esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato,
che, a titolo di esempio, per quanto attiene all’allegato pericolo che
correrebbe in C._______ a seguito dell’uccisione del padre, l’insorgente
si è limitato a dichiarare di essere stato avvertito a tale proposito dalla
madre adottiva e, pertanto, di dovere nascondere la propria identità (cfr.
verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pagg. 2, 3 e 5/D8, D12 e D40); che, tuttavia,
dal suo racconto non emerge che egli si sia mai personalmente
preoccupato di verificare la veridicità di tali sospetti; che, del resto, non ha
saputo circostanziare in alcun modo detti timori, né in merito a chi
avrebbe ucciso suo padre, né circa chi lo starebbe attualmente cercando;
che, inoltre, egli stesso ha dichiarato di non avere mai soggiornato in
C._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D45), rispettivamente di non avere mai
avuto problemi di sorta dal 1989 ad oggi (cfr. ibidem pag. 6/D46-48 e 53),
che, inoltre, in sede ricorsuale l’autore del gravame non si è espresso
circa gli elementi di inverosimiglianza riscontrati dall’UFM, limitandosi a
ribadire in maniera del tutto generica che la sua vita sarebbe in pericolo e
che non gli sarebbe possibile vivere né in C._______, né in altre parti
della Russia,
che, peraltro, l’ulteriore motivo evocato dall’autore del gravame
nell’ambito della procedura in esame, ovvero il fatto non di essersi
realizzato in Patria e di volere trovare un lavoro, fondare una famiglia ed
assicurare un futuro a suoi eventuali figli, è palesemente irrilevante, in
quanto non costituisce di per sé un indizio proprio a giustificare la qualità
di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, rispettivamente irrilevanti, con riferimento
all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare
l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]),
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che,
giusta detta noma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Russia non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è (…) e vanta
di esperienza lavorativa in veste di (…) come pure di (…) (cfr. verbale 1
pagg. 2-3); che dette occupazioni gli hanno permesso non solo di
mantenersi, ma altresì di risparmiare una certa somma di denaro (cfr.
verbale 2 pag. 5/D40); che, oltre alla lingua madre, dispone di
conoscenze linguistiche dell’(…), del (…) e dell’(…) (cfr. verbale 1 pag.
3); che, inoltre, vi è ragione di credere che disponga in Patria di una rete
sociale, ritenuto che per lo meno la famiglia della madre adottiva abita
tuttora in loco; che l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la decisione querelata confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese giudiziarie è divenuta senza oggetto,
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che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: