Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8746/2010
Sentenza del 5 gennaio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 / N[…].
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità
o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d’asilo;
i verbali di audizione del 14 e del 20 dicembre 2010;
il verbale di decisione dell’UFM del 20 dicembre 2010, notificata
all’interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dall’interessato il 22 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d’entrata 23 dicembre 2010);
gli atti dell’UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) in data 23 dicembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF;
che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla midificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo,
l’interessato ha dichiarato di essere cittadino russo, nato da padre ceceno
mussulmano e madre russa cristiana ortodossa a C._______,
D._______, luogo dove avrebbe pure vissuto sino al momento del suo
espatrio (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pagg. 1 e 2);
che egli avrebbe lasciato la Russia il (…), dopo due mesi trascorsi presso
un conoscente, per il timore delle conseguenze dovute al rifiuto espresso
al padre di trasferirsi in Cecenia e convertirsi alla fede musulmana, come
pure a causa delle angherie e violenze subite in patria da individui di etnia
cosacca (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pagg. 1, 4 e
seg.);
che, nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d’asilo
alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall’altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Russia e
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l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, l’insorgente ritiene di non essersi contraddetto circa le
ragioni della mancata presentazione del suo passaporto e che vi
sarebbero stati eventualmente delle confusioni di traduzione e/o
trascrizione; che egli considera di aver fornito ragioni scusabili che
spiegano la mancata consegna di un documento d’identità e asserisce
che tra un paio di settimane al massimo potrà produrre il suo libretto
militare e quello di lavoro, unici documenti ormai a lui rimasti;
che, in conclusione, egli ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e, qualora non gli fosse accordato l’asilo,
la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento del pagamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d’identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
richiedente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e
all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un
impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono
un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine studi (cfr.
DTAF 2007/7, consid. 5 e 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla
presentazione della domanda d’asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è limitato a dichiarare che avrebbe posseduto un
passaporto, ma che l’avrebbe gettato mentre si trovava ancora in Russia
e su consiglio del passatore che l’avrebbe aiutato ad espatriare (cfr.
verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3); che successivamente
egli avrebbe dichiarato che l’avrebbe consegnato ai passatori, poiché
questi gli avrebbero detto che qui non gli sarebbe servito (cfr. verbale di
audizione del 20 dicembre 2010, pag. 2); che, confrontato a questa
antinomia, egli ha semplicemente risposto che i passatori gli avrebbero
consigliato di non avere nessun documento e che quindi i suoi documenti
sarebbero stati buttati (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010,
pag. 4);
che, inoltre, egli ha dichiarato di non aver intrapreso nulla per presentare
un documento dopo essere venuto a conoscenza dell’incombenza di
presentare un documento di viaggio o d’identità dopo le 48 ore dall’inoltro
della domanda d’asilo, poiché non avrebbe documenti (cfr. verbale di
audizione del 14 dicembre 2010, pag. 4) e che, comunque, non potrebbe
chiedere un duplicato alle autorità perché, pur asserendo che non
avrebbe mai avuto problemi diretti con le autorità, avrebbe timore delle
persone che l’avevano in passato malmenato, essendo le stesse legate
alle autorità e che, per di più, se si rivolgesse ad una delle ambasciate il
padre se ne accorgerebbe (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre
2010, pag. 2 segg.); che, in aggiunta, alla domanda se avesse provato a
contattare la madre egli ha risposto che sua madre potrebbe in effetti
trovarsi ancora a casa loro, ma che non avrebbero il telefono a casa (cfr.
verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 5); che, invece, in
occasione della prima audizione, egli ha dichiarato che lui e la madre
avevano venduto l’appartamento per avere i soldi che gli permettessero
di espatriare (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5); che
il ricorrente non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile a detta
contraddizione (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 8);
che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali di
audizione del 14, rispettivamente del 20 dicembre 2010, le motivazioni
postulate dal ricorrente per quanto concerne la mancata presentazione di
un documento d’identità sono prive di qualsiasi fondamento;
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che, al riguardo, non soccorrono neppure l’insorgente le censure
ricorsuali secondo le quali vi sarebbero stati degli errori nella traduzione e
trasposizione dei suoi pensieri, allorché gli sono sempre stati riletti e
tradotti i verbali alla fine di ogni audizione prima che venissero sottoscritti
dal ricorrente medesimo;
che aggiungasi a ciò che il ricorrente, interrogato sul proprio viaggio
d’espatrio, ha semplicemente raccontato di essere partito da E._______ a
bordo di un TIR arrivando in un luogo a lui ignoto, da dove sarebbe
ripartito a bordo di un altro TIR che l’avrebbe portato direttamente in
Svizzera (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 6); che,
sebbene abbia dichiarato di aver viaggiato per 6 o 7 giorni, egli non ha
saputo fornire qualsivoglia dettaglio in merito ai paesi attraversati e/o ai
camion sui quali avrebbe viaggiato, contraddicendosi peraltro nel
menzionare ad una ripresa che “la macchina si è fermata”, giustificando
tale assenza di particolari con il fatto che sarebbe sempre stato chiuso e
nascosto in uno spazio di una doppia parete del container del camion (cfr.
verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pagg. 2 e 3);
che, considerato quanto esposto, questo Tribunale ha ragione di ritenere
che l’insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le
modalità descritte e che, vista l’inconsistenza e l’inattendibilità delle
suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d’identità, il
Tribunale ha ragione di concludere che egli dissimuli i propri documenti
d’identità per i bisogni di causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d’identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell’interessato non è applicabile;
che, in assenza di documenti d’identità, occorre pure esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi e all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato
del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura
sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);
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che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di
un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie
manifestamente la qualità di rifugiato; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità di
pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di
un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure
un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (DTAF
2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l’insorgente ha dichiarato in sostanza di essere espatriato dalla
Russia per il timore delle persone che l’avrebbero aggredito e del padre
che vorrebbe che si convertisse alla fede musulmana raggiungendolo in
Cecenia;
che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di
cui all’impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d’asilo giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare ed a titolo d’esempio, l’insorgente ha reso dichiarazioni
alquanto scarse ed illogiche circa il fatto che sarebbe fuggito per il timore
del padre; che, infatti, appare piuttosto inconsueto che il padre abbia fatto
pressione al figlio affinché si rendesse in Cecenia e si convertisse alla
fede musulmana soltanto nel (…), allorché si trovava a F._______ già dal
(…) o (…) (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 4 seg. e
del 20 dicembre 2010, pag. 5 segg.); che, peraltro, il ricorrente medesimo
ha raccontato che non sarebbe più successo nulla con il padre dal (…) e
che semplicemente egli non vorrebbe vivere in Cecenia (cfr. verbale di
audizione del 20 dicembre 2010, pag. 7); che pure circa alle angherie
subite da individui di etnia cosacca, il racconto appare assai privo di
dettagli (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5 e del 20
dicembre 2010, pagg. 8 e seg.); che, nondimeno, egli non li avrebbe mai
denunciati e ha infine comunque dichiarato che non avrebbe tanto paura
dei cosacchi, ma di suo padre (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre
2010, pagg. 4 e 8);
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti come inverosimili dall’autorità inferiore, ai sensi
dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo
Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un’intensità tale da
essere considerate decisive in materia d’asilo né che si evincono
elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa
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un’appropriata protezione contro le persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
[GICRA] 2006 n. 18);
che, visto quanto sopra, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento
dell’esecuzione dell’allontanamento dal punto di vista dell’ammissibilità
(cfr. DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui
desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia
possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l’art. 83 cpv. 3
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS
142.20) o possa esporre l’insorgente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, discende che rettamente l’UFM non è entrato nel
merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito
d’ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità
inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto
1999 (Oasi 1, RS 142.311);
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolata all’art. 83 LStr giusto il
quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv.
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2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr);
che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Russia non è notoriamente caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme
della popolazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale
ricorda che egli è ancora piuttosto giovane, ha una solida e variata
esperienza professionale come, a titolo d’esempio, meccanico o
commerciante in proprio (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010,
pag. 2 e del 20 dicembre 2010, pag. 4 ); che, inoltre e stando a quanto
riferito, sua madre vivrebbe ancora in patria, come pure diversi suoi amici
(cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3 e del 20 dicembre
2010, pag. 5); che, comunque, avendo egli vissuto a C._______ sin dalla
nascita, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale in loco;
che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame
d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame
nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio;
che, pertanto, non risultano neppure impedimenti dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e
relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione
dell’autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
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inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta
d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di fr. 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: