Corte IV
D-8780/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, cittadino libico,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 dicembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8780/2007
Fatti:
A.
Il 29 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbale d'audizione del 15 novembre 2007), d'essere nato in Libia,
d'avere soggiornato per [...] anni in Gambia, dove avrebbe frequentato
la scuola, e d'avere vissuto in Libia, nella città di B._______, dall'età di
[...] anni fino al mese di [...] del 2007, allorquando avrebbe deciso di
lasciare il suo Paese, per il timore d'essere ucciso, come il padre, da
sconosciuti sudanesi. Quest'ultimi l'avrebbero cercato per “portarlo in
Sudan e farlo entrare nelle forze dei ribelli”. Un amico del padre
l'avrebbe dapprima nascosto in una località imprecisata in Ciad
durante tre mesi. Avrebbe quindi deciso d'espatriare.
B.
Il 20 novembre 2007, è stata effettuata un'analisi Lingua. I due
esaminatori (cogniti, in particolare, della lingua inglese parlata
nell'Africa occidentale rispettivamente della lingua araba e dei dialetti
arabi), nei rispettivi rapporti del 25 novembre 2007 e del 6 dicembre
2007, hanno indicato che dall'analisi emerge che l'interessato
possiede soltanto qualche nozione di arabo e non in modo sufficiente
per potere affermare di avere vissuto 20 anni in Libia. Inoltre, conosce
molto poco la Libia in generale e la città di B._______ in particolare. In
più, nonostante abbiano riscontrato che verosimilmente quest'ultimo
ha soggiornato per qualche tempo in Libia, hanno escluso che il luogo
di socializzazione primaria dell'interessato sia la Libia rispettivamente
che l'arabo sia la sua lingua materna. Infine, per quanto concerne le
sue conoscenze di inglese, gli esaminatori ritengono che la sua
parlata è assimilabile alla variante inglese dell'Africa occidentale, in
uso in Nigeria.
C.
Il 14 dicembre 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere
sentito sulle risultanze dei citati rapporti, più precisamente in merito
all'inganno sulla sua identità.
D.
Il 27 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
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l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
E.
Il 28 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì
presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
risultanze dei rapporti sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le
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autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dai rapporti sull'esame Lingua
emergerebbe con certezza, da un lato, che il luogo di socializzazione
primario dell'interessato sarebbe l'Africa occidentale, più precisamente
la Nigeria, e dall'altro lato, che il luogo di socializzazione primario
dell'interessato non sarebbe la Libia. In effetti, nonostante quest'ultimo
abbia sostenuto d'avere sempre vissuto a B._______ (Libia), non
sarebbe stato in grado di situare la località all'interno del Paese, di
descrivere il centro della città e di menzionare le principali moschee e
le località vicine. Non conoscerebbe in modo completo e dettagliato i
tagli delle banconote e non avrebbe saputo menzionare in modo
corretto dei piatti tipici della Libia. Non sarebbe stato neppure in grado
di esprimersi in lingua araba, di cui conoscerebbe unicamente poche
parole e la cui pronuncia non sarebbe corretta. Inoltre, l'insorgente
parlerebbe un inglese tipico della Nigeria. L'autorità inferiore ha altresì
rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere
sentito sulle risultanze dei citati rapporti, l'interessato si sarebbe
limitato a ribadire la sua provenienza libica, senza dimostrarla. Infine,
l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine.
5.
Nel gravame, il ricorrente sostiene d'essere originario del Sudan,
come il padre, e d'essere nato e d'avere vissuto in Libia. Nel verbale
d'audizione del 15 novembre 2007 sarebbe stata indicata una
cittadinanza errata e sarebbe stato considerato a torto cittadino libico.
Fa valere che la prima audizione si sarebbe svolta inizialmente in
lingua araba ed in seguito, su richiesta della collaboratrice dell'autorità
inferiore, sarebbe stata condotta in lingua inglese. Peraltro, avrebbe
risposto in arabo e sarebbe in grado di sostenere un'audizione in
lingua araba. Nel verbale d'audizione non sarebbe stato menzionato il
cambiamento della lingua d'audizione. Egli relativizza l'idoneità dei
criteri su cui si sarebbe basato l'UFM, quali la conoscenza delle
principali moschee, dei piatti tipici, dei tagli delle banconote e la
descrizione del centro della località di B._______. Inoltre, entrambi i
suoi genitori non sarebbero originari della Libia e lui stesso, durante
l'infanzia, avrebbe soggiornato durante [...] anni in Gambia con la
madre. Peraltro, la somiglianza fra la sua parlata in lingua inglese e
l'inglese in uso nell'Africa occidentale sarebbe dovuta ai suoi soggiorni
in Gambia ed in Libia. Infine, non avrebbe ingannato le autorità
svizzere in materia d'asilo sulla propria identità e non avrebbe neppure
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violato il proprio obbligo di collaborare. Peraltro, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria sarebbe inesigibile ritenuto come
non sarebbe originario di tale Paese, in cui non avrebbe mai vissuto.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e,
dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta
d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal
Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
6.2 ll TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna
censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente
alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà
d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento
d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio
grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, non
soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'analisi Lingua qui in
esame si fonderebbe su criteri quali la conoscenza delle moschee, dei
tagli delle banconote nonché delle specialità culinarie, ritenuto che
quest'ultimi rappresentano elementi senz'altro idonei, insieme ad altri,
ad accertare le conoscenze dell'esaminando con riferimento al Paese
da cui pretende di provenire. Giova altresì rilevare che i due
esaminatori Lingua hanno fondato la loro valutazione complessiva
anche su altri elementi, fra cui le poche conoscenze della Libia in
generale, della località di B._______ e dei suoi dintorni in particolare e
la pronuncia in lingua araba, tipica di una persona la cui lingua madre
non sia l'arabo. Inoltre, secondo l'esaminatore, la parlata in lingua
inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato
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in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non
soccorre l'insorgente la generica argomentazione secondo la quale
avrebbe imparato la lingua inglese dalle persone frequentate durante i
suoi soggiorni in Libia ed in Gambia. Peraltro, né in occasione del
diritto d'essere sentito né nel gravame il ricorrente ha fornito alcuna
spiegazione verosimile in relazione alle sue scarse conoscenze della
Libia, in particolare della città di B._______, e della lingua araba, così
come evidenziate nella decisione impugnata. Infine, dai rapporti
sull'analisi Lingua emerge con certezza che, malgrado l'insorgente
abbia verosimilmente soggiornato per qualche tempo in Libia, dove
avrebbe acquisito delle conoscenze della lingua araba, il suo luogo di
socializzazione primaria è l'Africa occidentale, più precisamente la
Nigeria.
6.3 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in
mere e generiche affermazioni di parte. Peraltro, il ricorrente non ha
neppure indicato nel gravame le persecuzioni personali da parte di
terzi. Inoltre, in merito ad un eventuale rinvio nel suo Paese d'origine, il
ricorrente ha unicamente sostenuto di non potere andare in un Paese
che non è la sua patria (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2007
pag. 2). Quest'ultima affermazione permette di rilevare l'inesistenza
per l'insorgente di pericoli seri d'esposizione a seri pregiudizi in patria.
Inoltre, non v'è alcun motivo di ritenere che le autorità statali, se
opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'insorgente
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti.
6.4 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
7.
Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
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respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura.
7.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
8.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.1 ll TAF osserva che v'è ragione di presumere, in assenza di
puntuale e motivata censura ricorsuale, che in Nigeria, Paese ritenuto
dagli esaminatori Lingua come quello d'origine del ricorrente, non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
8.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale
constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
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24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in patria.
8.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
9.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
In considerazione di quanto indicato ai considerandi 7, 8 e 9,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile.
Per conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
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semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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