Corte IV
D-8781/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio),
Gabriela Freihofer e Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
B._______, alias
C._______ e
D._______, Armenia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8781/2007
Fatti:
A.
Il 26 maggio 2006, gli interessati, dichiaratesi cittadini armeni, d'etnia
armena, con ultimo domicilio ad E._______, hanno presentato doman-
da d'asilo in Svizzera.
Hanno dichiarato di essere espatriati per i problemi di A._______. In-
fatti, ad ottobre 2004, quest'ultimo sarebbe stato aggredito verbalmen-
te da terzi, tra l'altro da un vicino di casa di nome F._______, per il fat -
to di essere figlio di un azero. Nello stesso mese, come anche in se-
guito, sarebbe stato picchiato da quest'ultimo e da altri vicini di casa.
Oltre a ciò, avrebbe subito delle percosse al suo domicilio in cinque
occasioni, da ultimo nel 2006. In data 14 o 15 dicembre 2005, oppure
alla fine del 2005, sarebbe poi stato incendiato e quindi distrutto il suo
negozio di generi alimentari. Infine, ad aprile 2006, un certo
G._______, un amico di A._______, l'avrebbe avvertito dell'intento di
alcune persone di voler venire a casa sua per ucciderlo insieme alla
sua famiglia. Essi sarebbero quindi espatriati in data 15 maggio 2006
per il timore di A._______ di dover continuare a sopportare questa si-
tuazione, oppure di essere ucciso (cfr. verbali d'audizione del 2 giu-
gno 2006, pagg. 5-6 nonché dell'11 ottobre 2006, pagg. 5, 6 e 10).
B.
Con decisione del 29 novembre 2007 (notificata all'interessato il
30 novembre 2007; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione del-
l'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento
impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione
provvisoria nonché la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo ac-
certamento. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali ed hanno allegato un rapporto medico del Dr. med.
H._______ concernente A._______ del 21 dicembre 2007.
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D.
Il 10 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari, a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a co-
pertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 13 mag-
gio 2008.
E.
Il 13 maggio 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
F.
Il 15 maggio 2008, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al
16 giugno 2008 per introdurre l'atto di replica.
G.
Il 16 giugno 2008, i ricorrenti hanno presentato una replica con in alle -
gato una tabella comparativa per paese del prodotto interno lordo pro
capite dal sito internet dell'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) in riferimento alla situazione in Armenia nell'anno 2005.
H.
Con ordinanza del 31 marzo 2010, il TAF ha invitato i ricorrenti ad indi-
care, in maniera precisa ed esaustiva, quali ostacoli si opporrebbero
attualmente segnatamente dal profilo dei trattamenti medici eventual-
mente necessari ad un rinvio nel loro paese d'origine ed ha concesso
un termine fino al 15 aprile 2010 – prorogato in seguito fino al 30 apri-
le e successivamente fino al 10 maggio 2010 – per produrre un certifi -
cato medico del Dr. med. H._______ attuale e circostanziato relativo
allo stato di salute di A._______.
I.
Con scritto del 7 maggio 2010, gli insorgenti hanno trasmesso in alle-
gato quanto richiesto nella succitata ordinanza allegando allo scritto
un rapporto medico del Dr. med. I._______ del 27 aprile 2010, in
quanto A._______ è ora in cura presso l'Ospedale Civico di J._______
e non viene più seguito dal Dr. med. H._______.
J.
Con ordinanza dell'11 maggio 2010, il TAF ha concesso all'UFM un
termine fino al 26 maggio 2010 per prendere posizione in merito al
succitato scritto del 7 maggio 2010.
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K.
Con scritto del 26 maggio 2010, l'UFM ha fornito una presa di posizio-
ne nella quale ha proposto nuovamente la reiezione del ricorso.
L.
Copia dello scritto del 26 maggio 2010 è stato trasmesso al ricorrente
in data 12 agosto 2010 per conoscenza.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta
eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù del-
l'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette
autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vanta-
no un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che sono legitti -
mati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri
presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fe-
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derale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA; art. 106 LAsi). Il TAF non è vincola-
to né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. decisione del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi -
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte -
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi -
che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri -
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
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giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione,
di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'en-
tità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal
suo paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione inter-
nazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta
e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18). Tutta-
via, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole.
Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e
sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di in-
chieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo
obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbliga-
to a chiedere la protezione del suo paese d'origine, se essa è appro-
priata, ossia se è suscettibile di essere ottenuta da strutture di prote-
zione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato vaghi, illogici ed
inverosimili i motivi d'asilo dei richiedenti. Infatti, benché avesse vissu -
to in un villaggio, A._______ non sarebbe stato in grado di nominare la
persona che per prima l'avrebbe aggredito verbalmente. Inoltre, sareb-
be strano che egli sappia che la stessa persona sarebbe fuggita dall'A-
zerbaigian e che avrebbe riconosciuto suo padre, ma non sappia come
si chiama. Peraltro, non sarebbe chiaro come tale persona conosca
suo padre se quest'ultimo non ha mai vissuto in Azerbaigian. Oltre a
ciò, non saprebbe quando l'avrebbero picchiato per l'ultima volta,
quante volte l'avrebbero aggredito per strada e quando avrebbero in-
cendiato il suo negozio. In aggiunta, apparirebbe abbastanza insolito
che non sappia il nome azero di suo padre e che non si sia informato
in merito dopo aver subito le aggressioni descritte e malgrado le de-
nunce sporte alla polizia. In aggiunta, i richiedenti non avrebbero de-
positato alcun documento attestante la loro identità ed avrebbero dis-
simulato i loro documenti per il bisogno della loro causa. Infine, l'UFM
ha ritenuto che qualora le persecuzioni addotte dagli interessati risul -
tassero avverate, avrebbero un carattere meramente locale. Di conse-
guenza, avrebbero la possibilità di sottrarsi a queste oppressioni an-
dando ad abitare in un altro luogo in Armenia e, pertanto, non potreb -
bero richiedere la protezione della Svizzera.
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4.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno contestato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, la decisione dell'UFM allegando che l'autorità in -
feriore avrebbe confuso la figura del personaggio che avrebbe ricono-
sciuto il padre di A._______ come azero e la figura di colui che per pri-
mo avrebbe insultato e picchiato il ricorrente. Infatti, l'insorgente non
conoscerebbe la persona che avrebbe riconosciuto suo padre, bens ì
avrebbe soltanto indicato i nomi dei vicini di casa coinvolti nella fac-
cenda. Inoltre, sarebbe il vicino F._______ la persona che lo avrebbe
per primo aggredito verbalmente e non l'armeno fuggito dall'Azerbai -
gian. Di conseguenza, detto argomento utilizzato dall'UFM si fondereb-
be su un equivoco e quindi su un accertamento incompleto dei fatti di
causa. Peraltro, il fatto che non ricordi con esattezza i luoghi o le date
potrebbe essere spiegato con la malattia del ricorrente. Non sarebbe
altresì insolito il fatto che non fosse a conoscenza delle origini azere
del padre, in quanto quest'ultimo avrebbe cambiato cognome durante
il comunismo assumendone uno armeno per il che sarebbe compren-
sibile che non ne abbia mai parlato con i figli per evitar loro delle con -
seguenze future. In aggiunta, l'insorgente avrebbe già dichiarato in
sede d'audizione di non avere la possibilità di recarsi in altre regioni
dell'Armenia per sfuggire alle persecuzioni.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha segnalato che in Armenia vi sa-
rebbero degli specialisti e le infrastrutture necessarie per curare la
sclerosi multipla (in seguito: SM). Inoltre, ivi ottenibile sarebbe altres ì il
medicinale Novatron di cui necessiterebbe il ricorrente. In tale ambito,
ha ritenuto che gli insorgenti potrebbero richiedere un aiuto al ritorno
per motivi sanitari presso il consultorio cantonale per il ritorno (art. 93
LAsi). Peraltro, i ricorrenti potrebbero reinserirsi in patria, visto che
B._______ avrebbe lavorato fino all'espatrio come modellista e
A._______ avrebbe ancora i suoceri ed i genitori in loco. Per il resto,
ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reie-
zione del gravame.
4.4 Nella replica, i ricorrenti hanno puntualizzato che l'UFM non
avrebbe preso posizione circa l'accertamento dei fatti incompleto e
non avrebbe fornito delle indicazioni concrete dal profilo medico a cui
si sarebbe riferito in sede di ricorso. Inoltre, la mera presenza di farma-
ci sul mercato in Armenia ancora non spiegherebbe nulla circa il fatto
che il ricorrente possa essere adeguatamente seguito in loco segnata-
mente per quello che riguarda la chemioterapia che dovrebbe conti-
nuare per un altro anno o due. Infine, hanno fatto riferimento al basso
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prodotto interno lordo pro capite per ulteriormente evidenziare le diffi -
coltà d'accesso alle cure adeguate.
4.5 Nel rapporto medico del 27 aprile 2010, il Dr. med. I._______ ha
dichiarato che, per quanto riguarda la SM di A._______, la situazione
sarebbe stabile da un anno con, in primo piano, disturbi di deambu-
lazione. Inoltre, sarebbe stata programmata una ripetizione di un ciclo
di Rituximab per il 2010 che non sarebbe stato eseguito, in quanto la
cassa malati con decisione del 22 marzo 2010 avrebbe rifiutato l'as-
sunzione dei costi. Infine, ha affermato che dal punto di vista medico
non si opporrebbe nulla ad un trattamento del ricorrente nel suo paese
d'origine e che sarebbe in grado di viaggiare, in quanto nonostante sia
in carrozzella, non sussisterebbero ulteriori limitazioni.
4.6 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha segnalato che il ricorren-
te sarebbe stato curato in Armenia nel 2004 con risultati buoni per il
che non vi sarebbe ragione di ritenere che i servizi medico-sanitari
presenti in loco non sarebbero in grado di seguire l'evoluzione della
malattia dell'insorgente. Inoltre, vista la decisione della cassa malattia
il trattamento per quest'ultimo non potrebbe essere effettuato in Sviz-
zera – all'infuori dell'assunzione del medicinale sperimentale 4-Amino-
piridina –, mentre in Armenia si potrebbe seguire la malattia.
5.
5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Appare avantutto poco credibile da un punto di vista della logica degli
eventi, come ritenuto in prima istanza, che il ricorrente non sia stato in
grado di fornire una spiegazione valida come egli abbia saputo della
provenienza dall'Azerbaigian di tale persona, senza sapere poi nulla di
più preciso sulla persona, vivendo peraltro in una città di piccole di-
mensioni e potendo usare la stessa fonte che gli ha rivelato il fatto che
la persona in questione sarebbe un armeno fuggito dall'Azerbaigian.
Senza ulteriori spiegazioni è pure la palese impossibilità che la stessa
persona abbia conosciuto il genitore di A._______ se quest'ultimo –
secondo le dichiarazioni del ricorrente stesso – non ha mai vissuto in
Azerbaigian (cfr. verbale d'audizione dell'11 ottobre 2006, pag. 9
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[A._______]). Appare poi inverosimile il fatto che il ricorrente non abbia
saputo già prima dell'ottobre 2004 delle origini azere di suo padre e
non si sia mai interessato di tale fatto. Padre che, in questa storia, ri -
sulterebbe addirittura non essere mai stato oggetto di insulti e pestag-
gi malgrado la loro vicinanza (cfr. verbali d'audizione del 2 giu-
gno 2006, pag. 1 e del 19 settembre 2006, pag. 6 [B._______]).
Contraddittorio è pure il racconto circa l'incendio che avrebbe portato
alla distruzione del suo negozio di generi alimentari. Egli avrebbe indi -
cato in un primo tempo che l'avrebbero incendiato il 14 o 15 dicem-
bre 2005, oppure alla fine del 2005, per poi allegare di avervi lavorato
fino a marzo 2006 (cfr. audizioni del 2 giugno 2006, pagg. 2 e 5 non-
ché dell'11 ottobre 2006, pagg. 4-5 [A._______]). Quo alle denunce in-
fruttuose, nella prima audizione ha dichiarato di aver sporto due de-
nunce limitatamente in merito alle percosse sofferte, mentre, in segui -
to e nella seconda audizione, ha asserito di aver denunciato altres ì
l'incendio del negozio (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2006,
pag. 5 nonché dell'11ottobre 2006, pagg. 6-7 [A._______]). A tal pro
non sarebbero nemmeno riusciti a dimostrare che le autorità armene
non accorderebbero loro un'appropriata protezione contro l'eventuale
futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Difatti, il ricorrente
stesso ha messo in difficoltà le autorità statali a svolgere il loro compi-
to di proteggere i cittadini, non riferendo le generalità complete dei loro
aggressori (verbale d'audizione dell'11 ottobre 2006, pag. 9
[A._______]). In tale evenienza, non è altresì credibile che il ricorrente
non sappia il cognome di F._______, uno dei persecutori e suo vicino
di casa (cfr. ibidem, pag. 6 [A._______]). Viste poi le denunce infruttuo-
se, non risulta nemmeno si sia poi prodigato oltre in suo favore, incari -
cando per esempio un legale, o trasferendosi nella vicina capitale ar-
mena – dove avrebbe peraltro degli amici e vi avrebbe soggiornato da
aprile fino al 15 maggio 2006, ossia prima dell'espatrio –, scegliendo
invece subito di espatriare.
Considerate queste evenienze nel suo insieme, questo Tribunale ritie-
ne, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, che le dichiara-
zioni dei ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi.
I motivi fatti valere nell'ambito della procedura in esame, ovvero le per-
secuzioni da parte di terzi, sono, come facilmente riconoscibile, pale-
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semente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a
giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Ne segue che il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'o-
gni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
6.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-
nanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'al-
lontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
7.
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
giusta il quale, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le summenzionate tre condizio-
ni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità,
inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena
una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata
l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del
soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissio-
ne provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e segg.).
7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima
del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale del -
la Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
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presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio -
ni.
Trattandosi nello specifico della liceità di un allontanamento – in casu
in Armenia – compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente, la
già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) e questo
Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale
che regna in un paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpa-
trio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. GICRA 1995 n. 12,
consid. 10a, pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse in-
frastrutture e conoscenze mediche nel paese d'origine o di provenien-
za non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3
CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in ma-
niera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di al -
lontanamento dal nostro paese, non costituisce di per sé una violazio-
ne dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione
di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr.
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008
nel caso N. c./ Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42; GICRA 1993
n. 38, pag. 274 segg.).
7.4 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni
che verranno indicate più oltre – alcun serio indizio secondo cui gli in-
sorgenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, i ricorrenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppu-
re presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e con-
cordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.
8.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
Pagina 11
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un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi
di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo
o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, per-
tanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il re -
spingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbe-
ro beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione profes-
sionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle
cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una
sufficiente rete sociale – delle condizioni minime per un adeguato rein -
serimento (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).
La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di
base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e
nel rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero
non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizio-
nato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in
Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo paese alle forme di
sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mante-
nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e
le conoscenze mediche nel paese d'origine o di destinazione non rag-
giungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che – per
ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento – un trat -
tamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa
essere seguito nel paese d'origine o di provenienza dell'interessato. In-
fatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel paese d'origi -
ne o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in
tale paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del
TAF D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essen-
ziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie
ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2,
consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b).
La malattia in questione di cui è affetto A._______ è la SM. La SM, o
sclerosi a placche, è una malattia a decorso cronico della sostanza
bianca del sistema nervoso centrale.
Nella SM si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree
(da cui il nome "multipla") del sistema nervoso centrale. Queste aree di
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perdita di mielina (o "demielinizzazione") sono di grandezza variabile e
prendono il nome di placche. Alla base della SM dunque vi è un pro-
cesso di demielinizzazione che determina danni o perdita della mielina
e la formazione di lesioni (placche) che possono evolvere da una fase
infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui assumono caratteristi -
che simili a cicatrici, da cui deriva il termine "sclerosi" (cfr. sito internet
dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM):
[sito visitato
il 13 agosto 2010]). L’evoluzione nel tempo della malattia varia da per-
sona a persona, è possibile individuare fondamentalmente quattro for -
me di decorso clinico (a ricadute e remissioni, secondariamente pro-
gressiva, primariamente progressiva e progressiva con ricadute) a cui
si aggiunge una quinta forma caratterizzata da un andamento partico-
lare, detta "SM benigna". La SM benigna presenta alcune peculiarità
rispetto a tutte le altre forme: non peggiora con il passare del tempo e,
in genere, esordisce con uno o due episodi acuti, che presentano un
recupero completo, senza lasciare disabilità. Questa forma di SM può
anche essere individuata quando è presente una minima disabilità per
15 anni dalla data di esordio. In generale la SM benigna tende a esse-
re associata a sintomi sensitivi (parestesie) o visivi (neurite ottica). È
difficile stabilire l’esatto numero di persone con SM benigna, alcuni
studi avrebbero evidenziato che circa il 20% delle forme di SM con dia-
gnosi clinica sono benigne, mentre altri ricercatori ritengono che la
percentuale di forme benigne sia superiore al 20-30%. La forma clinica
invece più frequente è rappresentata dalla SM a decorso recidivan-
te-remittente (SM-RR): circa l’85% delle persone con SM ha inizial-
mente questa forma di SM, nella quale si presentano episodi acuti di
malattia (detti "poussè" o "ricadute", che insorgono nell’arco di ore o
giorni e sono destinati a regredire del tutto o in parte in un tempo va -
riabile) alternati a periodi di benessere (definiti "remissioni"). La SM
secondariamente progressiva (SM-SP), che si sviluppa come evoluzio-
ne della forma recidivante-remittente, è caratterizzata da una disabilità
persistente che progredisce gradualmente nel tempo. Circa il 30-50%
delle persone con SM, che inizialmente hanno una forma recidivan-
te-remittente, sviluppano entro 10 anni circa una forma seconda-
riamente progressiva. La SM primariamente progressiva (SM-PP), in-
vece, è caratterizzata dall’assenza di vere e proprie ricadute; le perso-
ne (meno del 10%) presentano, fin dall’inizio della malattia, sintomi
che iniziano in modo graduale e tendono a progredire lentamente nel
tempo. Infine vi sono anche persone (circa il 5%) per le quali, oltre al
presentarsi di un andamento progressivo dall’inizio, si manifestano an-
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che episodi acuti di malattia, con scarso recupero dopo l’episodio (de-
corso progressivo con ricadute). Non vi è alcun esame che possa pre-
vedere con assoluta certezza, fin dai primi sintomi, quale sarà il decor-
so a lungo termine della SM nel singolo individuo; solo un monitorag-
gio attento che analizzi gli aspetti specifici della malattia nel singolo
caso permetterà di formulare un’indicazione di prognosi più precisa. In
ogni caso, indipendentemente dalla forma della malattia, la durata del -
la vita delle persone con SM non è sostanzialmente differente da quel-
la degli altri. Per chi, inoltre, riceva oggi la diagnosi di SM e abbia un
approccio corretto e consapevole alla malattia, le probabilità di rag-
giungere un grado significativo di disabilità si sono di molto ridotte ri -
spetto al passato e sono aumentate, viceversa, le probabilità di poter
godere a lungo di una buona qualità di vita personale, lavorativa e so-
ciale (cfr. sito internet dell'AISM:
codpage=tipi_sm [sito visitato il 13 agosto 2010]). In conclusione, an-
che se non è ancora stata individuata una cura definitiva per la SM,
sono disponibili terapie in grado di modificare favorevolmente il decor-
so della malattia, ridurre la gravità e la durata degli attacchi e l’impatto
dei sintomi. Le terapie disponibili sono complessivamente in grado di
migliorare la prognosi della malattia, permettendo alle persone con SM
di condurre una vita per quanto possibile normale. In considerazione
della variabilità della SM e delle caratteristiche specifiche della singola
persona, il trattamento deve essere individuato da caso a caso (cfr.
sito internet dell'AISM: ndex.aspx?
codpage=farmacoterapia [sito visitato il 13 agosto 2010]).
Secondo le informazioni disponibili a codesto Tribunale, il sistema sa-
nitario armeno prevede un aiuto finanziario alle cure rispettivamente al
trattamento di malattie. Tale sostegno finanziario può – secondo il caso
in questione – comportare il condono della totalità delle spese dei ser-
vizi sanitari. Ciò dipende dal fatto se il paziente rientra in una delle ca-
tegorie vulnerabili di cui il "Basic Benefits Package" (BBP) (cfr. rappor-
to dell'OMS del 2006: "Armenia: Health Systems in Transition, vol. 8,
n. 6 2006: Health System Review"). Inoltre, vi sono la possibilità e le
strutture per un trattamento della SM in Armenia, in particolare nelle
maggiori città (cfr. documentazione dell'Ambasciata degli Stati Uniti
d'America a Yerevan relativa alle strutture sanitarie ed a medici con co-
noscenza della lingua inglese nel relativo sito internet
2nRw/physicians.pdf [sito visitato il 13 agosto 2010] e considerando
8.2).
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8.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente nel dicembre 2004
si era già recato in un ospedale a K._______ dove è stato sottoposto
ad un TAC encefalo e puntura lombare con successiva diagnosi di
"malattia infiammatoria dei nervi". Ha quindi seguito un trattamento nel
paese d'origine già prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione
dell'11 ottobre 2006, pag. 8 [A._______]; rapporti medici del Dr. med.
H._______ del 21 dicembre 2007, pag. 1 e del Dr. med. I._______ del
27 aprile 2010, pag. 1). In data 28 dicembre 2007 il ricorrente ha fatto
pervenire a questo Tribunale in allegato all'atto ricorsuale un rapporto
medico del 21 dicembre 2007 del Dr. med. H._______, il quale aveva a
suo tempo in cura il ricorrente dal 5 dicembre 2006, e dal qual rap-
porto risulta che nell'evoluzione del ricorrente v'è stato un peggiora-
mento neurologico durante la primavera del 2007 ed in seguito un leg-
gero miglioramento dopo un trattamento cortisonico ed un'ulteriore
chemioterapia. Il medico ha stilato una diagnosi di una forma cronica
della SM nella spina dorsale (cfr. ibidem, pag. 2). In seguito nel rappor-
to medico del Dr. med. I._______ del 27 aprile 2010, quest'ultimo ha
segnalato una situazione da un anno stabile dell'insorgente con in pri -
mo piano disturbi di deambulazione ed ha stilato una diagnosi di
SM-SP. Inoltre, ha programmato una ripetizione di un trattamento su
base di Rituximab per il 2010 che non è stato eseguito, in quanto la
cassa malati con decisione del 22 marzo 2010 ha rifiutato l'assunzione
dei costi. Infine, non si è opposto ad un trattamento del ricorrente nel
suo paese d'origine ed ha indicato che è in grado di viaggiare, seppure
in carrozzella (cfr. rapporto del Dr. med. I._______ del 27 aprile 2010,
pagg. 1-2).
8.3 Nella presa di posizione dell'autorità inferiore del 13 maggio 2008
sul ricorso del ricorrente del 28 dicembre 2008 ed il relativo rapporto
medico del 21 dicembre 2007 del Dr. med. H._______, rispettivamente
nella presa di posizione del 26 maggio 2010 sullo scritto del ricorrente
del 7 maggio 2010 ed il relativo rapporto medico aggiornato del
27 aprile 2010 del Dr. med. I._______, detta autorità fa osservare che
quo allo stato di salute del ricorrente, in caso di ritorno in Armenia egli
può continuare a ricevere le cure necessarie per la sua malattia. Essa
fa rilevare che nel suo paese le terapie medicamentose per persone
affette da SM sono disponibili ed ha puntualizzato il fatto che il tratta-
mento che il ricorrente avrebbe ottenuto in patria nel 2004 avrebbe
portato ad una completa regressione della sintomatologia nell'arco di
circa due mesi. Inoltre, si sarebbe concluso il trattamento medico nel
gennaio 2009 ed una ripetizione del trattamento Rituximab non potreb-
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be essere proposta per decisione della cassa malati, ciò che sarebbe
invece possibile in Armenia. Attualmente prenderebbe la 4-Aminopiri-
dina, ossia un farmaco in sperimentazione. Essa fa pure notare che a
favore di un ritorno in patria deporrebbe pure il fatto che ivi avrebbe
ancora una rete sociale sufficiente per garantire il suo inserimento so-
ciale: in loco vi sarebbero, oltre alla moglie, che avrebbe lavorato come
modellista fino all'espatrio, anche i suoceri ed in genitori. Secondo
l'autorità inferiore, la disponibilità delle cure mediche e la presenza di
famigliari sono degli elementi da prendere in considerazione nell'esa-
me dell'esigibilità del rinvio.
8.4 Nella presa di posizione del ricorrente del 16 giugno 2008 egli
espone essenzialmente quale è lo stato attuale del sistema sanitario in
Armenia ed indica quali potrebbero essere i disagi che incorrerebbe in
patria. Per il resto va constatato che egli non si sofferma con ulteriori
considerazioni sul suo stato di salute, o comunque non potendosi evin-
cere un'ulteriore evoluzione dello stato di salute nel senso di un degra -
do irreversibile del ricorrente tanto da costituire un pericolo concreto di
vita o una minaccia seria e durevole della sua integrità.
8.5 Ciò posto, questo Tribunale ritiene che quand'anche la qualità dei
trattamenti di SM non siano tutte dello stesso livello sul territorio na -
zionale e quand'anche non raggiunga lo stesso livello dell'Europa occi -
dentale, sono tuttavia presenti le strutture mediche rilevanti per le cure
del ricorrente. Per ciò che concerne lo standard di qualità di strutture
di cura nel paese d'origine, si rinvia alla giurisprudenza della CRA, ri -
presa nella prassi di questo Tribunale (DTAF 2009/2, consid. 9.3.2;
GICRA 2003 n. 24, consid. 5b, pag. 157 e GICRA 2003 n. 18,
consid. 8c, pag. 119).
In altre parole, nel caso in narrativa, alla luce delle considerazioni che
precedono, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa otte -
nere nel suo paese d'origine il trattamento medico in grado d'aiutarlo
ad alleviarne la sofferenza o che, considerate le infrastrutture, i servizi
medico-sanitari presenti in loco, una volta presosi a carico il ricorrente,
non siano in grado di prescrivergli, se necessario, altri medicamenti
appropriati nella fattispecie, uguali o comunque equivalenti dal punto
di vista dell'efficacia a quelli disponibili in Svizzera, avendo peraltro
l'insorgente stesso dichiarato di essersi già recato ad un ospedale in
patria per un trattamento (cfr. verbale d'audizione dell'11 ottobre 2006,
pag. 8 [A._______]). Va altresì osservato che, in particolare, le perso-
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ne disabili rientrano nella lista dei gruppi di persone vulnerabili secon-
do il BBP di cui al considerando 9.1 e quindi l'insorgente potrà benefi -
ciare di un contribuito statale al suo trattamento (cfr. rapporto dell'OMS
del 2006: "Armenia: Health Systems in Transition, vol. 8, n. 6 2006:
Health System Review", pag. 33). Inoltre, ritenuta l'inverosimiglianza
del suo racconto inerente ai suoi motivi d'asilo non si può escludere
che in patria abbia tuttora il suo negozio di generi alimentari quale fon-
te di reddito assieme al fatto che sua moglie potrà riprendere la sua
attività professionale come modellista che ha svolto, peraltro, fino al -
l'autunno del 2005 (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2006, pag. 2).
Peraltro, sembra opportuno, come rettamente considerato dall'UFM,
che egli continui il trattamento in patria conto tenuto altresì del fatto
che la cassa malati ha deciso di non pagare ulteriori trattamenti al Ri-
tuximab e che in Armenia potrà almeno usufruire di un contributo sta-
tale al trattamento del SM senza dover continuare un trattamento con
un medicinale sperimentale (4-Aminopiridina) in Svizzera.
Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, il medica-
mento assunto in passato tra settembre 2006 fino a maggio 2008 dal
ricorrente con dose totale di 180 mg, il Novatron sulla base di Mitoxan-
trone, è diffuso in Armenia.
Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per ac-
cedere ai trattamenti medici, ed in particolare ai medicamenti, il TAF si
sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiu-
to al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
In sintesi, per quanto riguarda la malattia di cui soffre il ricorrente,
questo Tribunale non rinviene elementi per doversi scostare dalla valu-
tazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Armenia sono dispo-
nibili le infrastrutture ed i farmaci adeguati per il tipo di trattamento se -
guito in Svizzera da parte del ricorrente. Di conseguenza, nel caso
concreto la continuazione in patria del trattamento iniziato in Svizzera
non risulta essere inesigibile.
Quo alla situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani e
A._______ ha una formazione universitaria ed un'esperienza profes-
sionale quale negoziante, mentre sua moglie una come modellista.
Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente i geni-
tori di B._______ e di varie conoscenze a K._______ (cfr. verbali d'au-
dizione del 19 settembre 2006, pag. 4 [B._______] e dell'11 otto -
bre 2006, pag. 8 [A._______]). In patria egli oltre ai trattamenti neces-
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sari potrà dunque beneficiare dell'appoggio di persone a lui vicine
come supporto per un suo reinserimento sociale.
8.6 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato
reinserimento sociale nel loro paese d'origine.
Considerato quanto precede, i motivi presentati dagli insorgenti nel -
l'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mette-
re in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione del -
l'allontanamento.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrent i,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10. Sulla scorta di quanto precede l'allontanamento va ritenuto am-
missibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, an-
che in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con art. 4a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
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13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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