Corte IV
D-8782/2007/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...), dichiaratosi cittadino dell'Arme-
nia,
B._______, nata il (...), dichiaratosi cittadina dell'Armenia
e dell'Ucraina e la loro figlia
C._______, nata il (...),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8782/2007
Fatti:
A.
Il 18 settembre 2006, gli interessati, dichiaratisi cittadini armeni con
ultimo domicilio a D._______ (Nagorno-Karabakh), nell'omonima
provincia del Nagorno-Karabakh, rispettivamente a E._______
(Ucraina), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Hanno di-
chiarato di essere espatriati per i problemi di A._______. Infatti, in data
7 marzo 2003, avrebbe sparato alle gambe di un certo F._______,
vendicandosi in tal modo del decesso di suo fratello, avvenuto il
25 dicembre 2002, di cui - secondo quanto riferitogli da due operai
della sua fattoria e da due amici di F._______ - quest'ultimo sarebbe
stato responsabile (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006,
pagg. 5 e 6 nonché del 9 ottobre 2006, pag. 5). I richiedenti sarebbero
quindi espatriati per il timore di A._______ di essere ucciso o
processato per aver sparato nonché per aver commesso un furto
d'arma (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 8).
B.
Con decisione del 29 novembre 2007 (notificata all'interessato il
30 novembre 2007; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della
migrazione (in seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento dei richie-
denti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione del-
l'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento
impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione
provvisoria nonché la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo ac-
certamento. Essi hanno altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali.
D.
Il 10 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari, a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha
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invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il
13 maggio 2008.
E.
Il 13 maggio 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
F.
Il 15 maggio 2008, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al
16 giugno 2008 per introdurre l'atto di replica.
G.
Il 16 giugno 2008, i ricorrenti hanno presentato una replica.
H.
Con ordinanza del 19 febbraio 2010, il TAF ha invitato i ricorrenti ad in-
dicare, in maniera precisa ed esaustiva, quali ostacoli si opporrebbero
attualmente segnatamente dal profilo dei trattamenti medici eventual-
mente necessari ad un rinvio nel loro Paese d'origine ed ha concesso
un termine fino all'8 marzo 2010 per produrre un certificato medico del
dott. I._______ attuale e circostanziato relativo allo stato di salute di
A._______.
I.
Con scritti dell'8 e dell'11 marzo 2010, gli insorgenti hanno trasmesso
in allegato quanto richiesto nella succitata ordinanza.
J.
Il 25 marzo 2010, l'UFM, nell'ambito della sua presa di posizione ai ci-
tati scritti, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Copia
della presa di posizione dell'UFM è stata trasmessa per conoscenza ai
ricorrenti.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vanta-
no un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legitti-
mati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di-
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu-
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giate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali-
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittori, il-
logici ed inverosimili i motivi d'asilo dei richiedenti. Infatti, A._______
avrebbe dichiarato durante la prima audizione che le autorità gli avreb-
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bero comunicato per iscritto la morte di suo fratello allorquando si tro-
vava in una postazione sul confine con l'Azerbaigian, mentre nella se-
conda audizione avrebbe affermato di non aver ricevuto alcunché di
scritto e di essere stato informato oralmente. Inoltre, secondo l'autorità
inferiore, sarebbe surrealista che la polizia accorra sul luogo dove sa-
rebbe deceduto il fratello colpito da un'arma da fuoco, proceda all'ac-
certamento dei fatti, faccia delle fotocopie e poi concluda che il paren-
te dell'interessato sarebbe deceduto al confine. Peraltro, non sarebbe
comprensibile che G._______ descritto dall'interessato come una per-
sona benestante ed influente in loco, sia interessato a sottrarre perso-
nalmente del bestiame senza pagarlo. Difatti, sarebbe più probabile
che incarichi qualcuno di eseguire il furto, piuttosto che effettuarlo di
persona. Infine, l'UFM ha considerato come non determinata l'identità
degli interessati, in quanto dai confronti dattiloscopici sarebbe emerso
che l'interessato avrebbe dichiarato diverse identità alle autorità euro-
pee.
4.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno contestato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, l'apprezzamento dell'UFM circa le dichiarazioni di
A._______ rese in merito alla comunicazione delle autorità statali in
loco in merito al decesso di suo fratello. Infatti, nella prima audizione
avrebbe dapprima dichiarato di essere stato informato oralmente della
morte di suo fratello sul confine, per poi allegare di aver ricevuto una
comunicazione scritta solamente quando avrebbe riferito dell'esito del-
le denunce fatte contro H._______. Inoltre, avrebbe ribadito nella se-
conda audizione di essere stato informato oralmente e non per iscritto.
Peraltro, i ricorrenti hanno allegato che il giudizio dei fatti dell'UFM -
dove sostiene che l'esposizione del racconto dei ricorrenti in merito al
comportamento della polizia sia surrealista, contrario all'esperienza di
vita ed alla logica dell'agire - sarebbe surrealista, in quanto la storia
recente avrebbe dimostrato come vi sarebbe spesso la mano di altre
istituzioni statali che avrebbero interessi a volte contrapposti volti
spesso a coprire la realtà dei fatti. Complotti, false testimonianze e
precostituzione di mezzi di prova, sarebbero all'ordine del giorno in tut-
te le democrazie mature ragione per cui non escluderebbero che la
polizia in loco voglia proteggere un personaggio ricco ed influente di-
chiarando il falso. Gli autori del gravame hanno quindi concluso che la
decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento incompleto ed
inesatto dei fatti rilevanti. Oltre a ciò, hanno ritenuto come non ragione-
volmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento vista la situazione
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instabile in loco ed il fatto che A._______ - il quale avrebbe contratto
l'epatite C - non potrebbe accedere a cure mediche adeguate.
4.3 Nella sua risposta, l'UFM ha escluso un rischio d'interruzione di un
trattamento in Armenia ed ha altresì ritenuto che vi sarebbero disponi-
bili le cure adeguate, ragione per cui il rinvio di A._______ sarebbe ra-
gionevolmente esigibile. Inoltre, ha constatato che avrebbe un'espe-
rienza di lavoro e che vivrebbero ancora i suoi suoceri in loco. L'autori-
tà inferiore ha, peraltro, indicato la possibilità del ricorrente di poter
chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari. Per il resto, ha rinviato
ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del
gravame.
4.4 Nella replica, i ricorrenti hanno confermato quanto già dichiarato
nelle conclusioni ricorsuali ed hanno puntualizzato che l'UFM avrebbe
rinunciato a prendere posizione in relazione all'accertamento incom-
pleto dei fatti indicati nel gravame. Per quanto concernerebbe la situa-
zione di A._______ hanno dichiarato di essere ancora in attesa di una
documentazione aggiornata.
4.5 Nel certificato medico dell'8 marzo 2010, il dott. I._______ ha di-
chiarato che, per quanto riguarda l'epatite C, non sarebbe necessaria
al momento una terapia come pure per la frattura della caviglia, l'abla-
zione del materiale osteosintesi, l'aumerosi del occhio sinistro e le frat-
ture vertebre L1 e L2. Per contro, hanno indicato che A._______ ne-
cessiterebbe di conseguenza una terapia regolare per la sua proble-
matica di tossicodipendenza. In tale ambito, hanno segnalato che, at-
tualmente, seguirebbe un programma metadonico ricevendo 5 Ketalgi-
ne a 5 mg in modo regolare dalla farmacia J._______ a K._______
4.6 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha ritenuto che in riferimento
al trattamento a base di metadone, di cui necessiterebbe il ricorrente
in patria, vi sarebbero dei centri di disintossicazione per tossicodipen-
denti in loco. Inoltre, ha segnalato la possibilità dell'insorgente di ri-
chiesta ad un aiuto al ritorno per motivi sanitari presso il consultorio
cantonale per il ritorno.
5.
5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
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elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare, l'allegazione degli insorgenti secondo cui la polizia
avrebbe l'intento di coprire l'autore del reato (cfr. ricorso, pag. 2) non
può essere ritenuta, in quanto non solo si tratta di una mera afferma-
zione di parte, ma gli stessi ricorrenti si sono semplicemente limitati a
dichiarare che F._______ sarebbe una persona influente in loco senza
fornire alcun dettaglio in merito. In tale ambito, non lo soccorre neppu-
re la generica affermazione ricorsuale secondo cui non si potrebbe
escludere un tale comportamento da parte dalle autorità statali, in
quanto sarebbe un fatto che si presenterebbe persino nelle democra-
zie mature (cfr. ricorso, pag. 4). Inoltre, va rilevato che A._______ ha
dichiarato in sede d'audizione di aver chiesto l'asilo in Germania nel
2003 e che, in tale occasione, si era limitato ad indicare il furto d'armi
quale motivo d'asilo non menzionando in alcun modo di aver sparato a
F._______. Tale fatto già dimostra, di per sé, l'inverosimiglianza del
suo racconto, poiché è completamente insensato che non abbia già
presentato gli stessi motivi della presente procedura in Germania, a
meno che non siano inverosimili e costruiti ad arte per i bisogni della
causa (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 25 set-
tembre 2006, pag. 2 e verbale d'audizione del 9 ottobre 2006, pag. 5).
A riprova di ciò, v'è anche il fatto delle sue allegazioni inverosimili circa
il suo soggiorno negli anni antecedenti alla presentazione della pre-
sente domanda d'asilo in Svizzera. Infatti, in sede d'audizione ha dap-
prima dichiarato di aver soggiornato da ultimo in Ucraina fino al 14 set-
tembre 2006, per poi ammettere di aver chiesto l'asilo in Germania nel
2003, oppure il 17 marzo 2003 (cfr. verbale d'audizione sul diritto di
essere sentito del 25 settembre 2006, pag. 2 come pure verbali d'audi-
zione del 25 settembre 2006, pag. 1 e del 9 ottobre 2006, pagg. 3-4).
Peraltro, si è contraddetto circa la data in cui la polizia in loco avrebbe
sequestrato il suo passaporto, allegando dapprima che sarebbe avve-
nuto in dicembre 2003, ossia posteriore alla data d'espatrio del 7 mar-
zo 2003 come pure a quella della presentazione della sua domanda
d'asilo in Germania in data 17 marzo 2003, per poi indicare il 10 gen-
naio 2003, oppure - confrontato con tale contraddizione - in gennaio
2003 (cfr. verbali d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 3-4 e del
9 ottobre 2006, pagg. 3-4 nonché 6). Oltre a ciò, nonostante
A._______ abbia allegato di non essere in possesso del suo passa-
porto, in quanto gli sarebbe stato sequestrato dalle autorità armene -
peraltro senza aver ricevuto una ricevuta - e di non aver mai avuto una
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carta d'identità, egli ha espressamente asserito di aver vissuto legal-
mente, munito di un permesso di soggiorno temporaneo fino al 2005 in
Ucraina (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pagg. 2-4).
Nondimeno, v'è luogo di rilevare che B._______ nella prima audizione
non ha allegato di aver avuto un passaporto armeno, mentre nella se-
conda audizione non solo ha allegato di averlo posseduto, ma che le
autorità armene glielo avrebbero sequestrato nel 2003 (cfr. verbali
d'audizione del 5 luglio 2007, pagg. 4-5 nonché dell'11 settembre
2007, pagg. 4 e 7). Per di più, è illogico che A._______ non abbia già
sporto denuncia in passato per i frequenti furti di bestiame nel passato
(cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2006, pag. 5) e, viste le de-
nunce infruttuose in merito all'omicidio di suo fratello, non abbia incari-
cato un legale, bensì abbia subito scelto di farsi giustizia egli stesso.
Infine, va considerato che gli atti commessi, ossia il furto d'arma ed il
tentato omicidio, non costituiscono manifestamente azioni suscettibili
di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo,
tanto più che appare ragione di ritenere che A._______ non possa be-
neficiare nel suo Paese d'origine di un equo processo in relazione ai
fatti invocati. Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che i mo-
tivi presentati dai ricorrenti sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e
non realizzano, come rettamente considerato dall'UFM, le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
5.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
7.
7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigi-
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
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dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8
cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007,
consid. 3.4; GICRA 2005 no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si trat-
ta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
7.2 Nel caso di specie, le affermazioni dei ricorrenti in merito alla pro-
pria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Infatti,
A._______ ha dichiarato di essere cittadino armeno, mentre nella sua
procedura d'asilo in Germania aveva indicato di essere sia cittadino
armeno che azero fornendo diversi nominativi (cfr. atti A2/2 e A11/2).
Inoltre, ha dichiarato di aver fornito delle allegazioni false in merito al
suo soggiorno posteriore al suo espatrio, di aver avuto un permesso di
soggiorno in Ucraina e di aver una rete sociale a E._______, ossia sua
madre, sua moglie e sua figlia (cfr. verbali d'audizione del 25 settem-
bre 2006, pagg. 2-3 e del 9 ottobre 2006, pag. 3). B._______ ha invece
dapprima dichiarato di essere cittadina ucraina e di aver avuto tale
passaporto, per poi allegare di essere sia cittadina ucraina che arme-
na e di aver avuto il passaporto di entrambi i Paesi (cfr. verbali d'audi-
zione del 5 settembre 2007, pag. 4 e dell'11 settembre 2007, pag. 3).
Tale allegazione è palesemente inverosimile, visto che sia l'Armenia
che l'Ucraina non prevedono la doppia cittadinanza (cfr. art. 4 della
Costituzione dell'Ucraina del 28 giugno 1996 ed art. 14 della Costitu-
zione dell'Armenia del 5 luglio 1995). Oltre a ciò, ha allegato nella pri-
ma audizione di aver vissuto dalla nascita fino al 2003 nel Karabagh,
per poi asserire di aver frequentato la scuola elementare e media a
E._______ (Ucraina) e di essersi sempre spostata fra E._______ ed il
Karabagh (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2007, pag. 2 e dell'11
settembre 2007, pagg. 4-5). Infine, i ricorrenti non hanno finora pre-
sentato alcun documento a riprova delle loro allegate cittadinanze, ciò
nonostante B._______ abbia prospettato l'inoltro del suo passaporto
ucraino (cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2007, pag. 3).
Di conseguenza, i ricorrenti hanno violato l'obbligo di collaborare con
riferimento all'indicazione della loro vera cittadinanza, a loro senza
dubbio nota, e hanno posto le autorità nell'impossibilità di determinare
con certezza il loro Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asi-
lo determinare il vero Paese d'origine degli insorgenti ed eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del TAF
D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008;
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D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007;
nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).
8.
8.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna-
zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
8.2 Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti,
in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ammissibile.
8.3 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la loro
nazionalità, i ricorrenti hanno reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarli nel loro effettivo Paese d'origine
non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare
l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Nel caso particolare
va peraltro osservato che da un esame d'ufficio degli atti di causa non
emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici
per continuare la terapia metadonica. Tanto meno per quanto riguarda
l'epatite C, potendosi evincere dal secondo il rapporto medico
dell'8 marzo 2010 del dott. I._______, che si sono risolti e che il
ricorrente non ha quindi più bisogno di cure.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del-
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento
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necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile.
8.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in ma-
teria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione confermata.
9.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifica-
ta (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno (n. di rif. N [...]; copia per conoscenza per
corriere interno)
- L.._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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