Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8797/2010
Sentenza del 6 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data
3 dicembre 2010,
il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di
asilo,
i verbali di audizione del 10 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e
21 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell’UFM del 21 dicembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A10),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 24 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell’UFM,
la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il
27 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere
impugnato non puòErwägungen essere esteso alla questione della
concessione dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della
domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell’asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell’ambito delle audizioni sui fatti, l’interessato ha dichiarato di
essere cittadino algerino di etnia (…), nato e vissuto a B._______ fino
all’espatrio, avvenuto nel (…),
che egli ha dichiarato di avere lasciato l’Algeria, perché non vi avrebbe
trovato alcuna occupazione professionale, rispettivamente al fine di
trovare lavoro in Svizzera e, così facendo, aiutare economicamente la
sua famiglia rimasta in loco,
che l’interessato ha affermato di essersi dapprima recato a C._______ ad
(…), dove sarebbe rimasto per quattro giorni, prima di imbarcarsi in
direzione dell’D._______; che, giunto in E._______, egli sarebbe poi
salito su un traghetto, oppure, seconda un’altra versione, su un treno, con
il quale si sarebbe imbarcato su di una nave e avrebbe raggiunto
F._______; che, successivamente, dopo una tappa di due giorni a
G._______, sarebbe giunto in Svizzera ad (…),
che il richiedente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
documenti di identità e di non essere mai stato controllato durante il suo
viaggio, rispettivamente all’entrata in Italia,
che l’interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d’identità,
che, nella decisione del 21 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le
48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure
pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e
l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l’insorgente allega di non avere potuto consegnare alcun
documento d’identità per ragioni di oggettiva impossibilità, ritenuto che
non avrebbe mai posseduto un passaporto e che avrebbe perso la carta
d’identità; che, pertanto, ritenuta anche la brevità del termine impartitogli
di 48 ore, egli mette in dubbio che nel caso concreto non sussistano
motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli
contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti
dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di un impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento e definisce la decisione dell’autorità di
prime cure quale infondata ed inopportuna; che, difatti, egli si troverebbe
in una situazione di estrema disperazione personale, familiare e sociale,
non avendo né una casa, né qualcuno che lo possa aiutare ed un suo
ritorno in Algeria metterebbe a repentaglio la sua vita; che, infine, egli
auspica che sia esaminata l’inesigibilità dell’esecuzione del suo
allontanamento alla luce della sua situazione in detto Paese,
che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e
all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un
impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono
un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun
controllo, come egli sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale,
un’impresa pressoché impossibile; che, del resto, l’insorgente non ha
saputo indicare la data della sua partenza da C._______ ed il luogo di
sbarco in E._______ (cfr. ibidem pagg. 5-6); che, oltremodo, il suo
percorso di viaggio risulta inverosimile alla luce di diverse discrepanze nel
racconto; che, ad esempio, egli si è contraddetto in merito a come
avrebbe raggiunto la terra ferma (con un traghetto, rispettivamente,
secondo una successiva versione, salendo su un treno, con il quale si
sarebbe imbarcato su di una nave [cfr. ibidem pagg. 5-6]); che egli ha,
altresì, reso versioni discordanti circa i tempi del suo viaggio, indicando,
da una parte, di essersi fermato in D._______ per soli cinque giorni prima
di entrare in Svizzera (cfr. ibidem pagg. 5-6), e, dall'altra parte, di essere
partito dall’Algeria già agli inizi di (…) ed aver trascorso tre mesi in
D._______ dormendo tra i treni (cfr. verbale 2 pag. 3/D13),
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo
cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non
avrebbe mai posseduto un passaporto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali
affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi
dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
che, peraltro, il ricorrente ha avuto una decina di giorni di tempo tra
l’audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta
su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda
audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti
di identità, ad esempio contattando la sua famiglia che tuttora vive a
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B._______ (cfr. verbale 1 pag. 3), rimanendo invece del tutto inattivo in
tale senso,
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni
circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che
egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell’insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria
delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di
un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5),
che i motivi a monte del suo espatrio, ovvero la partenza dall’Algeria
perché non sarebbe riuscito a trovare un’occupazione lavorativa, il timore
della povertà, nonché l’obiettivo di trovare lavoro in Svizzera ed apportare
un aiuto economico alla sua famiglia, tuttora in Algeria (cfr. verbale 1 pag.
4 e verbale 2 pagg. 3-5), sono palesemente irrilevanti in materia d’asilo,
ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non
costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi,
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che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come irrilevanti,
con riferimento all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che,
giusta detta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
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che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è (…), ha
frequentato (…) anni di scuola e vanta di esperienza lavorativa in veste di
(…) (cfr. verbale 1 pag. 2) e di (…) (cfr. verbale 2 pag. 3/D18); che,
inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, ritenuto che a B._______
vivono tuttora i suoi (…), due (…), quattro (…) e diversi (…) (cfr. verbale 1
pag. 3); che l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24),
senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la decisione querelata confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese giudiziarie è divenuta senza oggetto,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM ed all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: