Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8799/2010
Sentenza del 7 gennaio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 / N [….]
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha inoltrato il (…),
il verbale di audizione dell'8 aprile 2010 (di seguito: verbale 1),
la decisione dell'UFM del 15 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31), notificata al richiedente il 26 luglio 2010 con allegato, tra l'altro, il
verbale dell'audizione sommaria dell'8 aprile 2010, e cresciuta in
giudicato il 3 agosto 2010,
la seconda domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data (…),
il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente in data
6 dicembre 2010 e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità
di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un
documento d’identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, detto Ufficio non
sarebbe entrato nel merito della sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 6 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2) e
20 dicembre 2010 (di seguito: verbale 3),
il verbale della decisione dell’UFM del 20 dicembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. B12),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 24 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell’UFM,
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
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RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell’asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell’ambito delle audizioni sui fatti, l’interessato ha dichiarato di
essere cittadino algerino di etnia araba, nato ad B._______; che egli ha
allegato di avere vissuto ad C._______ dall’età di 14 anni fino al (…),
anno in cui si sarebbe trasferito in Francia, dove avrebbe vissuto (…)
anni, prima di entrare in Svizzera,
che egli ha asserito di essere espatriato a causa dei problemi avuti con la
sua matrigna, rispettivamente per cercare fortuna,
che l’interessato ha affermato di essersi clandestinamente imbarcato su
una nave agli inizi del (…), la quale lo avrebbe portato da C._______ a
D.________; che in detta città avrebbe vissuto illegalmente per circa (…)
anni facendo il venditore ambulante, prima di arrivare in treno in Svizzera
nel (…); che, nel (…), non trovando impiego a E._______, si sarebbe
spostato a F._______, al fine di chiedere asilo; che, ad inizio (…), dopo
una detenzione durata due giorni, egli non avrebbe lasciato la Svizzera,
come ordinatogli dalle autorità G._______, bensì si sarebbe nuovamente
recato a E._______ per poi fare ritorno a F._______ a fine (…) e
depositare una seconda domanda di asilo, oggetto della presente
procedura,
che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di
documenti di identità e di non essere mai stato controllato durante il suo
viaggio, rispettivamente all’entrata in Francia; che le autorità francesi lo
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avrebbero controllato due volte mentre stava lavorando, di cui l’ultima nel
(…), quando l'avrebbero tratto in fermo, intimandogli di lasciare la Francia
entro 48 ore,
che, nella decisione del 20 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le
48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure
pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e
l’esecuzione dell’allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l’insorgente allega di non avere potuto consegnare alcun
documento d’identità per ragioni di oggettiva impossibilità, ritenuto che
non avrebbe mai posseduto un passaporto e che avrebbe gettato la carta
d’identità, spinto dallo stress provocatogli dai problemi famigliari; che,
pertanto, ritenuta anche la brevità del termine impartitogli di 48 ore, egli
contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi
dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice il punto di vista
dell'UFM, secondo cui nella fattispecie non ricorrerebbero i presupposti
dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di un impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento, definendo la decisione dell’autorità di
prime cure come infondata ed inopportuna; che, difatti, egli si troverebbe
in una situazione di estrema disperazione personale, familiare e sociale,
non avendo né una casa, né qualcuno che lo possa aiutare, ed un suo
ritorno in Algeria metterebbe a repentaglio la sua vita; che, infine, egli
auspica che sia esaminata l’inesigibilità dell’esecuzione del suo
allontanamento alla luce della sua situazione in detto Paese,
che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e
all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un
impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono
un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato
attuale, un’impresa pressoché impossibile, ritenuto altresì che egli ha
affermato di essere sbarcato dalla nave in maniera normale, ossia
avanzando a piedi fino a raggiungere la rete metallica di cinta del porto
(cfr. verbale 2 pag. 7); che, oltremodo, il racconto circa il suo viaggio in
nave dall'Algeria non è credibile; che, difatti, ha reso versioni discordanti
circa la data del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 6), la
durata del viaggio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7), il nome della
nave (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7) e la bandiera della stessa
(cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7),
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo
cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non
avrebbe mai posseduto un passaporto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali
affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi
dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
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che, peraltro, il ricorrente fino ad oggi, vale a dire a distanza di poco più di
un mese dall'inoltro della seconda domanda di asilo e di otto mesi
dall'inoltro della prima domanda di asilo, non ha presentato alcun
documento suscettibile di identificarlo, benché sia stato più volte
sollecitato a farlo; che, del resto, i suoi tentativi di procurarsi un
documento si sono, in tale lasso di tempo, limitati ad una telefonata al
fratello nell'(…) a seguito del deposito della prima domanda di asilo (cfr.
verbale 3 pag. 2/D5-10); che, peraltro, l'allegazione secondo la quale
avrebbe chiesto al fratello di inviargli la carta d'identità, pensando che
quest'ultimo l'avrebbe cercata presso il suo domicilio (cfr. ibidem pag.
3/D12-13) non è credibile alla luce della dichiarazione resa in sede di
audizione sui fatti, secondo cui, prima di partire dall'Algeria nel (…), egli
avrebbe gettato la sua carta d'identità (cfr. verbale 2 pag. 4-5),
rispettivamente l'avrebbe persa (cfr. verbale 1 pag. 4),
che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò
che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni
circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che
egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell’insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria,
delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di
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un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5),
che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all’impugnata decisione,
che, a guisa d’esempio, egli ha reso versioni discordanti circa il periodo
che avrebbe trascorso con il padre e la sua seconda moglie, indicando
dapprima di aver vissuto tre-quattro anni con loro (cfr. verbale 2 pag. 6),
rispettivamente neanche un anno (cfr. verbale 3 pag. 4/D22); che, inoltre,
egli ha descritto in maniera vaga e confusa i motivi per i quali la matrigna
si sarebbe accanita nei suoi confronti e la maniera con la quale il padre
l’avrebbe percosso (cfr. ibidem pag. 4/D24-28); che, quindi, i problemi in
famiglia di cui parola non risultano essere verosimili; che, del resto, detti
problemi, oltre che a risalire a diversi anni or sono e a non presentare
alcun nesso con la partenza dell’insorgente da C._______ nel (…), città
in cui avrebbe vissuto senza problemi di sorta per cinque anni, sono
irrilevanti in materia d'asilo, in quanto non inerenti ai motivi di
persecuzione determinanti per la concessione della qualità di rifugiato
(cfr. art. 3 cpv. 1 LAsi),
che, inoltre, la povertà e la difficoltà a trovare un impiego, come pure una
mutata mentalità e diverse esigenze di vita non costituiscono, di per sé,
un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell’art. 3 LAsi; che, in tale contesto, l’autore del gravame stesso ha
esplicitamente dichiarato che ad C._______ non avrebbe avuto alcun
problema, né con terzi, né con le autorità, e che sarebbe espatriato
unicamente per trovare un impiego e percepire un salario più alto (cfr.
verbale 2 pag. 6 e verbale 3 pag. 5/D40); che, pertanto, anche la
dichiarazione secondo cui la sua mentalità e le sue esigenze di vita
sarebbero fortemente mutate rispetto a quando viveva ancora in Algeria
(cfr. verbale 3 pag. 5/D41) è palesemente irrilevante in materia d'asilo,
che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, rispettivamente irrilevanti, con riferimento
all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]),
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che,
giusta detta noma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale,
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che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è giovane, ha
frequentato due anni di scuola ed ha lavorato quale (…) dall’età di 15
anni (cfr. verbale 2 pag. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete
familiare, ritenuto che a H._______ vive suo padre e ad C._______
vivono tre sue sorelle e due suoi fratelli (cfr. ibidem pag. 4); che
l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24),
senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la decisione querelata confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese giudiziarie è divenuta senza oggetto,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: