B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-881/2015, D-883/2015
Sen t en z a d e l 1 6 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), con i figli
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…),
Albania,
rappresentati dal sig. Johnson Belangenyi,
(…),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisioni della SEM del 6 febbraio 2015 / N (…), N (…)
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Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data
31 dicembre 2014;
i verbali d'audizione di A._______ del 12 gennaio 2015 (di seguito:
verbale 1) e del 29 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2);
i verbali d'audizione di C._______ del 12 gennaio 2015 (di seguito:
verbale 3) e del 29 gennaio 2015 (di seguito: verbale 4);
le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 6 febbraio 2015, notificate ai
richiedenti il medesimo giorno (cfr. atti A11/1), con le quali detta Segreteria
ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi
[RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale
ha designato l'Albania come Stato esente da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
il ricorso del 12 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata del 13 febbraio 2015) in atto unico contro dette decisioni, con il
quale i medesimi concludono, secondo il senso, all'annullamento delle
decisioni della SEM e alla concessione dell'asilo;
le copie dei due incarti della SEM pervenute via telefax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 13 febbraio 2015;
le decisioni incidentali del Tribunale del 19 febbraio 2015, notificate ai
ricorrenti il 20 febbraio 2015 (cfr. avvisi di ricevimento agli atti), che
invitavano gli interessati a regolarizzare il ricorso tramite l'apposizione della
firma in originale, rispettivamente tramite l'inoltro di una procura firmata;
la regolarizzazione in atto unico del ricorso del 26 febbraio 2015 (cfr. timbro
sul plico; data d'entrata: 27 febbraio 2015) con cui i ricorrenti hanno
sottoscritto in originale una copia del ricorso e A._______ ha fornito
procura nei confronti di Johnson Belangenyi;
il complemento di ricorso di Johnson Belangenyi – nuovo rappresentante
dei ricorrenti – del 27 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato;
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data d'entrata: 2 marzo 2015), con allegata la procura di C._______,
tramite il quale viene chiesta la concessione di protezione nei confronti dei
ricorrenti, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 LAsi);
che, preliminarmente, il ricorso e il relativo completamento, inoltrati dagli
insorgenti in atti unici e le due decisioni avversate concernono fatti di
uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo
che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola
sentenza per un motivo di economia processuale (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.);
che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini albanesi e di avere
lasciato il Paese a seguito di problemi avuti con il marito rispettivamente
padre; che A.________ e i due bambini sarebbero stati più volte minacciati;
che, in particolare, dopo aver domandato il divorzio la situazione sarebbe
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peggiorata; che, una volta, il marito (ora ex-marito) ed il cognato si
sarebbero presentati sul posto di lavoro della richiedente e avrebbero
tentato di aggredirla con una pistola; che ella si sarebbe rivolta alla polizia
denunciandoli e la polizia avrebbe emesso un'ordinanza restrittiva nei
confronti dei due uomini ed avrebbe inoltre aperto un procedimento penale
tuttora pendente; che tuttavia, il marito l'avrebbe nuovamente minacciata
di morte con un coltello e ella avrebbe dunque deciso di espatriare con i
due figli (cfr. verbale 1, pag. 6 seg.; verbale 2, F15, pag. 3 segg.; verbale 3,
pag. 6; verbale 4, F24, pag. 4);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che, stando alle loro dichiarazioni, i richiedenti sono cittadini albanesi; che
il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati irrilevanti in materia d'asilo; che i richiedenti
hanno allegato di essere stati vittima di una persecuzione ad opera di terze
persone; che tali persecuzioni non sono in principio rilevanti in materia
d'asilo; che sono solo rilevanti qualora lo Stato non adempie il suo obbligo
di protezione oppure qualora non è in grado di garantire protezione; che,
tuttavia, nessuno Stato è in grado di proteggere i suoi cittadini contro ogni
sopruso ad opera di terze persone; che, nella fattispecie, le violenze subite
dal marito e dal cognato costituirebbero anche in Albania dei reati e
sarebbero perseguiti dalle autorità competenti; che dai documenti inoltrati
come mezzi di prova si potrebbe dedurre che le autorità avrebbero
intrapreso tutto ciò che era loro possibile per proteggere i richiedenti; che,
invero, sarebbero state disposte delle misure di protezione giudiziarie degli
interessati; che, inoltre, dei procedimenti penali sarebbero tuttora in corso
contro il marito nonché contro il cognato; che non esisterebbe alcun
elemento oggettivo per ritenere che le autorità albanesi non sarebbero in
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grado di fornire protezione ai richiedenti; che, al contrario, le autorità
albanesi non sono rimaste inerti, ma avrebbero adottato delle misure di
protezione; che, inoltre, nel 2007 in Albania sarebbe entrata in vigore una
legge per la protezione contro la violenza; che tale legge prevede che le
vittime di violenza domestica potrebbero ottenere protezione tramite delle
misure di protezione; che ciò sarebbe il caso nella fattispecie; che, di
conseguenza, l'Albania, in un caso di violenza domestica sarebbe
intervenuta ed avrebbe adempiuto il suo obbligo di fornire protezione ai
suoi cittadini; che date le allegazioni, nonché le misure di protezione
intraprese dalle autorità albanesi, così come i procedimenti penali ancora
in corso, risulterebbe che le autorità albanesi sarebbero disposte a fornire
protezione e sarebbero in grado di farlo;
che pertanto la SEM ha dunque ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato
sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;
che nel ricorso e nel completamento del ricorso gli interessati hanno
rilevato che non potrebbero tornare in Albania perché rischierebbero di
venire uccisi; che il cognato con cui avrebbe già avuto problemi sarebbe
un criminale e sarebbe già stato in carcere per terrorismo; che egli sarebbe
molto pericoloso e li potrebbe uccidere in caso di ritorno in Albania; che
l'Albania non sarebbe uno Stato sicuro e ci sarebbe molta corruzione; che
nessuno si preoccuperebbe per i richiedenti; che i mezzi a disposizioni
delle autorità per proteggere le donne non sarebbero utilizzati; che
l'intensità delle violenze contro le donne albanesi è conosciuta anche in
Svizzera; che visto il coraggio mostrato dalla richiedente di espatriare per
proteggersi e proteggere i suoi figli, l'allontanamento nel loro Paese
d'origine non soltanto costituirebbe una non assistenza di una persona in
pericolo, ma addirittura un diniego di giustizia; che, in conclusione, hanno
chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell'asilo per i pregiudizi subiti;
che i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alle impugnate
decisioni;
che come rettamente ritenuto dall'autorità nella decisione impugnata, a
prescindere dall'inverosimiglianza delle allegazioni, questo Tribunale
osserva che non sussistono elementi di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che
infatti, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale
per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un
richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di
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protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno
stato terzo;
che circa i motivi d'asilo esposti dai ricorrenti, va rilevato che i problemi
allegati sono riconducibili a rapporti di natura privata; che, stando alle
dichiarazioni addotte dai richiedenti, essi si sono rivolti alle autorità del loro
Paese per denunciare le violenze e i soprusi ad opera del marito e del
cognato; che un procedimento penale è tuttora pendente nei confronti di
questi due uomini; che inoltre, delle misure di protezione in favore dei
richiedenti sono state emesse dalle autorità; che in caso di non rispetto di
tali misure di protezione avrebbero dovuto rivolgersi alle autorità per
ottenerne il rispetto e denunciarne la violazione; che essi dichiarano di aver
chiamato la polizia e che essa non sarebbe intervenuta; che tuttavia, non
hanno fornito delle prove concrete in merito; che, pertanto v'è da pensare
che i ricorrenti non hanno intrapreso tutto quanto era loro possibile per far
valere i loro diritti presso le autorità competenti; che oltretutto, le autorità
hanno già emesso delle misure di protezione ed hanno aperto un
procedimento penale nei confronti dell'ora ex-marito e del cognato; che
questi elementi permettono di ritenere che le autorità albanesi sono in grado
di proteggere i ricorrenti ed hanno la volontà di farlo; che, in tale contesto,
non ci sono motivi di ritenere che gli interessati, in caso di bisogno, non
possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei loro confronti;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso possono indurre il Tribunale a
una diversa valutazione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti
sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per
il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato della migrazione pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla
Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio
dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM (ora
SEM) dispone, in regola generale (cfr. art. 83 cpv. 7 LAsi), l'ammissione
provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti d'essere esposti, in caso
di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in
relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora
si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche
giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi sono
giovani, la madre ha esperienza professionale come parrucchiera (cfr.
verbale 1, pag. 4), attività che ha esercitato in proprio; che il figlio più
grande ha terminato il liceo (cfr. verbale 3, pag. 3); che altresì in Albania
vivono la madre di A._______ e quattro suoi fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5);
che pertanto in Patria dispongono di una solida rete sociale;
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che in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento delle decisioni impugnate vanno respinte;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: