B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8863/2010
S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 11
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti
A._______, dichiaratosi nato (…),
Senegal,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione del'UFM del 21 dicembre 2010 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l’interessato ha presentato il (…),
l’esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in
data (…) ed il relativo rapporto (cfr. act. A6),
i verbali di audizione del 26 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e
7 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell’UFM del 21 dicembre 2010, notificata all’interessato il
24 dicembre 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall’interessato),
il ricorso inoltrato dall’insorgente il 29 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell’UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 30 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un’altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l’interessato ha dichiarato di avere poco più di (…) anni e di essere
cittadino senegalese di etnia (…) nato a B._______,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese nell’(…) 2010 per il
timore di essere ucciso in ragione della conversione del padre al
cristianesimo, rispettivamente perché non avrebbe rivisto quest'ultimo da
molti anni,
che l’interessato ha allegato di essersi imbarcato da una città a lui
sconosciuta del Senegal ed essere arrivato in un luogo di cui ignorerebbe
il nome, dalla quale avrebbe preso un treno, arrivando in Svizzera dopo
un giorno di viaggio,
che, nella decisione del 21 dicembre 2010, l’UFM ha in primis considerato
che, in forza dell’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti sancito
dall’art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a rendere verosimile la
sua allegata minore età; che, in tale contesto, l'autorità di prime cure ha
ritenuto il mancato inoltro di prove o documenti d'identità a sostegno della
stessa, la vaghezza ed illogicità delle sue dichiarazioni circa il suo
vissuto, l'asserito analfabetismo e le sue relazioni famigliari, l'assenza di
un motivo giustificante la mancata presentazione di documenti, nonché le
risultanze dell'esame osseo esperito; che, di conseguenza, detta autorità
ha considerato maggiorenne l'interessato ed ha esperito l’audizione sui
fatti senza una persona di fiducia; che, inoltre, l’autorità inferiore ha
definito le allegazioni in materia di asilo presentate dall’interessato quali
contraddittorie, vaghe ed illogiche, e, pertanto, l'assenza di indizi
d’esposizione dell’interessato a persecuzioni in caso di rientro nel suo
Paese,
che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi; che detto Ufficio ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dello
stesso siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente ha contestato che dagli atti non
emergerebbero indizi di persecuzione per l’entrata nel merito della sua
domanda; che, in particolare, egli ha sottolineato che il suo racconto non
sarebbe vago ed illogico e le contraddizioni sollevate dall'UFM,
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rappresenterebbero delle mere incomprensioni; che, infine, il ricorrente
ha invocato l’inammissibilità e l’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, ritenuto che egli, in caso di rientro in Senegal,
sarebbe esposto a trattamenti vietati dall’art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101),
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni
procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente
l’asilo minorenne non accompagnato è nominata una persona di fiducia
per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento
della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia
presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l’asilo,
perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell’allegata minore
età (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell’ambito dell’accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all’ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l’insorgente non ha inoltrato alcun mezzo di prova a
sostegno dell'allegata minore età e non ha fornito motivazioni giustificanti
la mancata presentazione di documenti di identità, limitandosi a
dichiarare in maniera stereotipata di non averne mai posseduti e di non
sapere cosa siano un passaporto ed una carta d'identità (cfr. verbale 1
pagg. 5-6); che non ha, altresì, rilasciato dichiarazioni suscettibili di
rendere verosimile la dichiarata minore età; che, difatti, per quanto attiene
alle sue relazioni famigliari, ha allegato di ignorare il nome della madre
(cfr. ibidem pag. 2), il luogo in cui la stessa sarebbe sepolta, quando è
stata l'ultima volta in cui avrebbe visto suo padre e quanti, rispettivamente
quali parenti vivrebbero in Senegal (cfr. ibidem pag. 5); che, alla luce di
tali dichiarazioni lacunose, risulta impossibile credere che l'unico aspetto
del suo vissuto, che conosce in dettaglio, è proprio quella della sua
nascita e che, pertanto, la stessa sia verosimile; che, d'altronde, in merito
al suo vissuto, è del tutto inverosimile che abbia trascorso (…) anni
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rinchiuso in casa, facendo le pulizie ed apprendendo l'inglese, e che
ignori le dimensioni di B._______ e le località situate nei suoi dintorni (cfr.
ibidem pagg. 2-3 e verbale 2 pagg. 3-4/D15-17 e 19-20); che, inoltre, la
sua dichiarazione secondo cui sarebbe analfabeta (cfr. verbale 1 pag. 3)
non convince alla luce delle sue conoscenze di inglese e francese,
dell'allegazione secondo la quale le sue nozioni orali di francese
sarebbero da riportare agli scritti in codesta lingua appesi alle pareti della
sua casa (cfr. ibidem pag. 3) e, non di meno, del fatto che ha sottoscritto,
tra l'altro, i protocolli dei verbali di audizione e l'avviso di ricevimento
relativo alla notifica della decisione impugnata; che, in siffatte condizioni,
l’esame osseo, a cui è stato sottoposto l’insorgente, e le risultanze dello
stesso sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare
essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del
ricorrente circa la sua minore età,
che, pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie,
nonché della mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non vi è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel
novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza
di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare detta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, dall’altro lato, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all’agire
umano (cfr. GICRA 2003 n. 18),
che per ammettere l’esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l’entrata nel merito di una domanda d’asilo vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 1996 n. 16 consid. 4, confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente, in data
6 ottobre 1993, inserito il Senegal nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d’assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, egli
non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si
esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento consistente, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato,
che, a guisa d’esempio, l’insorgente non è stato in grado di circostanziare
il suo timore di essere ucciso in Patria, indicando in maniera generica di
essere ricercato da persone musulmane di B._______, a causa della
conversione del padre alla religione cristiana (cfr. verbale 1 pagg. 6-7);
che, d'altronde, egli non si sarebbe mai preoccupato di verificare di
persona quanto riferitogli da W. in merito all'allegato pericolo che avrebbe
corso rimanendo in Senegal, rispettivamente di denunciare i sospetti
nutriti alle forze dell'ordine, tanto più che, stando alle sue stesse
dichiarazioni, non avrebbe mai avuto problemi di sorta né con le autorità
senegalesi, né con terzi (cfr. ibidem pag. 6); che, peraltro, benché abbia
segnalato che la persona con cui avrebbe vissuto per (…), oppure,
secondo un'altra versione, per (…) anni, l'avrebbe cresciuto da cristiano e
che in casa sarebbe stato d'uso pregare, egli non ha saputo indicare né i
nomi delle preghiere recitate, né le principali feste cristiane (cfr. verbale 2
pagg. 4-6/D26-32 e 51-52); che egli si sarebbe più volte contraddetto
circa gli anni vissuti presso W., indicando dapprima di essere stato
affidato a quest'ultimo dal padre alla nascita (cfr. verbale 1 pag. 2),
rispettivamente all'età di (…) anni (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag.
4/D23); che, infine, è del tutto illogico che, spinto dalla volontà di rivedere
il padre, si sia imbarcato su di una nave, senza conoscere la destinazione
del viaggio ed ignorando dove lo stesso si trovasse a tale momento (cfr.
ibidem pagg. 5-6/D47-50); che, in considerazione di quanto esposto, v’è
ragione di ritenere che il racconto reso dall’autore del gravame a
sostegno della sua domanda di asilo è manifestamente inverosimile,
che, alla luce dell’inverosimiglianza della sua vicenda, non vi è altresì
motivo di ritenere che egli non possa beneficiare dalle autorità
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senegalesi, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, oltremodo, l’ulteriore motivo evocato dall’autore del gravame
nell’ambito della procedura in esame, ovvero il desiderio di rivedere il
padre dopo molti anni, è palesemente irrilevante, in quanto non
costituisce di per sé un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato
ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Senegal possa violare
l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati
all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che in sede di ricorso l’insorgente si è limitato,
con una semplice e generica affermazione di parte, a far valere
l’esposizione a rischi in caso di rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all’esecuzione del’allontanamento riconducibili
agli artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr, in Senegal attualmente non vige
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l’UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l’art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata,
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
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che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento quanto alla situazione
personale dell’insorgente; che egli è giovane e dispone di conoscenze
dell'inglese e del francese; che, vista l'inverosimiglianza del suo racconto,
non vi è ragione di credere che non disponga di una rete social-familiare
in Patria; che non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l’autorità di prime cure ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l’esecuzione
dell’allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure
possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese giudiziarie è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d’esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: