B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-893/2011
S e n t e n z a d e l 2 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Robert Galliker,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nata il (…),
Congo (Kinshasa),
patrocinata dall'Avv. Marco Frigerio
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 gennaio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, nata a B._______ (Repubblica Democratica del Congo [di
seguito: RDC]), dove ha risieduto dalla nascita fino al (…) 2008, giorno
del suo espatrio, ha presentato domanda di asilo in Svizzera il (…) 2008.
Interrogata sui motivi di asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 luglio 2008 [di seguito:
verbale 1] e del 5 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere
espatriata per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe subito a B._______
da parte degli agenti dell'ANR (l'agenzia di intelligence nazionale). La
richiedente ha affermato di avere abitato con il suo fidanzato, il quale
sarebbe stato responsabile di una cellula dell'UDPS (Unione per la
Democrazia e il Progresso Sociale) di B._______. Ogni mercoledì i
membri di tale cellula si sarebbero riuniti al loro domicilio. Durante la notte
del (…) 2008, cinque agenti dell'ANR in civile avrebbero fatto irruzione nel
domicilio della richiedente e del suo fidanzato. In quell'occasione
entrambi sarebbero stati picchiati ed avrebbero subito violenze sessuali.
L'insorgente avrebbe perso conoscenza. Al suo risveglio, si sarebbe
ritrovata in una prigione dell'ANR. Durante tale detenzione sarebbe stata
interrogata e stuprata a molteplici riprese. A causa degli abusi sessuali
subiti, in data (…) 2008, la ricorrente sarebbe stata ricoverata all'ospedale
generale "(…)", dove sarebbe stata operata all'(…). Il 18 maggio 2008,
grazie all'aiuto di due guardie da lei corrotte, l'interessata avrebbe
lasciato l'ospedale e si sarebbe rifugiata presso la concubina di una di
queste guardie a C._______ fino al giorno dell'espatrio.
B.
In data 9 marzo 2009 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato
un certificato medico, datato 2 marzo 2009, del Dr. med. D._______, nel
quale è indicato che l'insorgente è stata ospedalizzata in Svizzera dal (…)
2008 al (…) 2008 ed ha subito un intervento chirurgico laparotomico con
(…).
C.
Il 2 luglio 2010, l'UFM ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a
B._______ una richiesta di informazioni sulla richiedente.
D.
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Pagina 3
Il 21 settembre 2010, l'UFM ha trasmesso alla richiedente il contenuto
essenziale della richiesta rivolta all'Ambasciata sopraccitata, nonché della
risposta del 1° settembre 2010 ottenuta dalla stessa, invitandola a deter-
minarsi in merito entro il 1° ottobre 2010.
E.
Con scritto del 27 settembre 2010 la ricorrente, per il tramite del suo rap-
presentante, ha richiesto una proroga del termine per la presa di posizio-
ne e copia dell'intera documentazione, in particolare delle risposte della
rappresentanza svizzera.
F.
Il 29 settembre 2010, l'UFM ha concesso una proroga al termine previsto
ed ha rifiutato la trasmissione dell'integralità del contenuto del rapporto di
Ambasciata, poiché il medesimo conterrebbe delle informazioni che un in-
teresse pubblico importante comanderebbe di mantenere segreto.
G.
Il 7 ottobre 2010, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni al
rapporto di Ambasciata.
H.
Con decisione del 10 gennaio 2011, notificata alla ricorrente il giorno se-
guente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la domanda di asilo
suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della ri-
chiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese di origine, siccome ammissibile, esigibile e possibile.
I.
In data 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata,
tramite il suo rappresentante, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via princi-
pale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo
e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessata ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– il Rapporto 2010 di Amnesty International sulla RDC (doc. 1);
– il Rapporto 2010 di Amnesty International intitolato "Panoramica
regionale – Africa sub sahariana" (doc. 2);
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Pagina 4
– una relazione di Amnesty International del 27 agosto 2010 intitola-
ta "Repubblica Democratica del Congo: di nuovo stupri di massa"
(doc. 3);
– una relazione di Amnesty International del 1° ottobre 2010 intitola-
ta "Repubblica Democratica del Congo: dopo il rapporto ONU, per
Amnesty International necessario agire per indagare su un de-
cennio di crimini" (doc. 4);
– una relazione del 15 ottobre 2010 intitolata "Repubblica Democra-
tica del Congo, rapporto ONU su dieci anni di orrori" (doc. 5);
– una copia del formulario medico del 22 novembre 2010 del
Dr. med. D._______ (doc. 6);
– una lettera del Dr. med. D._______ del 2 febbraio 2011 nella quale
viene indicato che l'interessata presenta ancora un (…), che le
condizioni sono stabili ma che probabilmente tenderanno a peg-
giorare e che potrebbe necessitare di un ulteriore intervento chi-
rurgico (…) (doc. 7);
– un contratto di lavoro quale aiuto domestico per un'associazione
ticinese (doc. 8).
J.
In data 23 febbraio 2011, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un
anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali
(art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]).
K.
In data 2 marzo 2011, la ricorrente ha tempestivamente versato detto an-
ticipo.
L.
Il 30 marzo 2011, l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reie-
zione del gravame.
M.
Il 15 aprile 2011, l'insorgente ha presentato l'atto di replica.
N.
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Pagina 5
Il 6 maggio 2011, l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica
della ricorrente, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le
stesse sono state trasmesse dal Tribunale, in data 13 maggio 2011, all'in-
sorgente per informazione.
O.
In data 18 aprile 2012, il Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre un
certificato medico attuale e circostanziato relativo al proprio stato di salu-
te.
P.
In data 14 maggio 2012, la ricorrente ha inoltrato un certificato medico del
Dr. med. Umberto Botta, datato 10 maggio 2012, nel quale viene confer-
mato lo stato di salute descritto nel doc. 7.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
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pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere
vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai con-
siderandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi di asilo dell'interessata inverosimili, in quanto non troverebbero
alcun riscontro nelle ricerche effettuate dall'Ambasciata di Svizzera a
B._______. Innanzitutto, il numero civico (…) della via D._______,
Comune di F._______, indirizzo presso il quale la richiedente avrebbe
convissuto con il fidanzato a partire dal mese di (…) 2007, sarebbe
inesistente. Secondo il rapporto di Ambasciata, infatti, la numerazione
della via in questione si fermerebbe al (…). Inoltre, il suo fidanzato non
figurerebbe nelle liste dei membri dell'UDPS e risulterebbe sconosciuto in
seno al partito. In aggiunta, le riunioni della cellula del partito del Comune
di F._______ si svolgerebbero a l'(…) presso un membro conosciuto del
partito. Per di più, l'UDPS, che registra gli atti perpetrati contro i suoi
membri, ha dichiarato, sempre secondo detto rapporto, di non essere a
conoscenza dell'arresto del (…) 2008 addotto dall'interessata. D'altronde,
il numero della via indicato quale indirizzo del domicilio famigliare, dove la
richiedente avrebbe vissuto dal 2002 al 2007, sarebbe anch'esso
inesistente. Peraltro, l'interessata non risulterebbe conosciuta in tale via.
L'autorità inferiore ha poi ritenuto che le spiegazioni della ricorrente in
merito al risultato del rapporto di Ambasciata sarebbero poco convincenti.
L'UFM ha altresì ritenuto che l'affermazione secondo la quale l'abitazione
del fidanzato sarebbe stata usata solamente per degli incontri di alcuni
membri del partito sarebbe in contraddizione con le precedenti
dichiarazioni dell'interessata. L'autorità inferiore ha per giunta rilevato
come i dubbi espressi sull'attendibilità del rapporto di Ambasciata non si
fondino su elementi concreti per i quali vi sarebbe effettivamente motivo
di diffidare della correttezza delle indicazioni fornite. Le dichiarazioni della
ricorrente non soddisferebbero dunque le condizioni di verosimiglianza
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previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda
di asilo della richiedente. L'autorità di prime cure ha infine ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile, considerando in particolare che i problemi medici della
ricorrente non costituirebbero un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento, in quanto potrebbero essere curati a B._______ in
una delle diverse cliniche esistenti.
5.2. Nel ricorso l'insorgente ha criticato il rapporto di Ambasciata,
mettendo in dubbio la serietà degli accertamenti effettuati ed asserendo
nuovamente che le vie menzionate avrebbero potuto cambiare di nome,
visti gli stravolgimenti del Paese. Inoltre, il fidanzato apparirebbe
sconosciuto, in quanto chi lo conosceva realmente l'avrebbe negato per
paura delle persecuzioni statali. L'insorgente ha altresì criticato il rifiuto
dell'UFM di permettere l'accesso agli scritti dell'Ambasciata senza motivo
e violando così i più elementari diritti. La ricorrente ha pure contestato la
valutazione dell'UFM circa la situazione generale del suo Paese di
origine, ritenuto che la medesima è una donna, richiamando in particolare
il doc. 5 ed evidenziando come i responsabili di tali massacri siano
ancora liberi. A mente dell'insorgente, e sulla base dei doc. 1 e 3, le
violazioni dei diritti umani compiute nella RDC da gruppi armati e
dall'esercito sarebbero quindi, ancora oggi, numerose. Per quanto
concerne la qualità di rifugiato, la ricorrente ha ribadito che sarebbe stata
oggetto di detenzione illegittima, maltrattamenti ed abusi sessuali da
parte di alcuni agenti della polizia, poiché donna e compagna di un
esponente di un partito di opposizione. L'impunità degli autori sarebbe
garantita e l'interessata, in caso di rientro nel proprio Paese, rischierebbe
di essere vittima di ulteriori soprusi che metterebbero in pericolo la sua
vita. L'insorgente rileva inoltre come il suo stato di salute sia
preoccupante e necessiti un ulteriore intervento chirurgico delicato e
pericoloso nel prossimo futuro, ineseguibile in un Paese come il Congo.
Un rientro in Patria, vista la sua situazione personale e vista la situazione
nel Paese, sarebbe in aggiunta contrario all'art. 25 cpv. 3 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) e all'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2).
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che i problemi di salu-
te della ricorrente potrebbero essere trattati a B._______, in particolare
presso le cliniche universitarie e il centro ospedaliero "(…)". Pertanto, lo
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stato di salute della ricorrente non costituirebbe un ostacolo all'esecuzio-
ne dell'allontanamento. Per quanto concerne la situazione delle donne
nella RDC, l'autorità inferiore ritiene che i rapporti di Amnesty Internatio-
nal descrivano una situazione generale, non facendo per contro stato di
persecuzioni esercitate nei confronti della ricorrente.
5.4. Nell'atto di replica, la ricorrente ha ribadito di non avere uno stato di
salute che permetta il rinvio nel proprio Paese di origine, evidenziando
come le cause dirette della problematica medica presentata siano state
appunto originate da un'operazione eseguita male a B._______. Inoltre,
ha affermato che la situazione in Patria non sarebbe stabile e che i rischi
per la sua vita e la sua salute sarebbero concreti.
5.5. Nella duplica, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impu-
gnata, confermandoli pienamente.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto
dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GI-
CRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibi-
li, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non su-
scettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concor-
danti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o ele-
menti certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
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rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3. Innanzitutto, per quanto concerne le lamentele espresse dalla ricor-
rente circa il rifiuto dell'UFM di trasmettere il contenuto del rapporto redat-
to dall'Ambasciata di Svizzera a B._______, codesto Tribunale rileva che
secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, in caso di interesse pubblico importante
della Confederazione o di un cantone, l'autorità può negare l'esame degli
atti. Giusta il cpv. 2 del medesimo articolo il diniego di esame deve essere
ristretto agli atti soggetti a segreto. Secondo la giurisprudenza deve esse-
re effettuata in ogni caso un'analisi concreta, accurata e completa degli
interessi contrapposti nel rispetto del principio della proporzionalità
(cfr. DTF 115 V 302, DTF 113 Ia 4 consid. 4a). Nel caso in cui gli interessi
al segreto invocati dall'autorità si riferiscono all'identità degli informatori,
alle persone di contatto così come a indicazioni sui metodi di acquisizione
delle informazioni attuati dalla rappresentanza svizzera all'estero, questi
appaiono senza dubbio appropriati a limitare il diritto alla consultazione
degli atti (cfr. sentenze del Tribunale D-4866/2009 del 28 gennaio 2011,
consid. 5.2 e D-2296/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 5.4;
GICRA 1994 n. 1). Nel caso in esame, con scritto del 21 settembre 2010,
l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente il contenuto essenziale
del rapporto rinunciando di fatto unicamente a comunicare l'identità preci-
sa delle persone interrogate. Non sussiste dunque alcun motivo per cui
l'UFM avrebbe dovuto rendere noto il contenuto del rapporto di Ambascia-
ta in modo più esteso. L'autorità inferiore non ha quindi violato il diritto di
essere sentito dell'interessata.
6.4. Il Tribunale rileva altresì che le dichiarazioni decisive rese dall'insor-
gente in corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inol-
tre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indi-
zio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
A titolo di esempio, basti rilevare come gli indirizzi forniti dalla ricorrente si
siano rivelati inesistenti. La spiegazione della ricorrente circa un possibile
cambiamento dei nomi delle strade appare peraltro inverosimile, in quan-
to, stando al rapporto di Ambasciata, le strade indicate esistono realmen-
te. D'altronde, è il numero civico indicato a non esistere. Anche il resto del
racconto della ricorrente diverge dalle informazioni dell'Ambasciata di
Svizzera a B._______. Innanzitutto il fidanzato dell'insorgente, il quale
secondo le indicazioni della medesima avrebbe dovuto essere membro
dell'UDPS ed addirittura presidente della cellula del partito di B._______
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(cfr. verbale 2, pag. 4, Q 33), è risultato sconosciuto al partito stesso e
non è neppure figurato nella lista dei membri. Inoltre, sempre secondo il
citato rapporto, le riunioni del partito nel relativo Comune si svolgono in
realtà in un altro luogo e non presso il domicilio del fidanzato e dell'inte-
ressata come quest'ultima ha invece più volte dichiarato (cfr. verbale 1,
pag. 4 e verbale 2, pagg. 4 e 5, Q 34, 46). L'asserzione della ricorrente
secondo la quale nessuna delle persone interrogate avrebbe dichiarato di
conoscere il suo fidanzato per timore di ritorsioni statali, analogamente a
quanto successo in passato nella Germania nazista o nell'Italia fascista,
non convince, specialmente quando è l'UDPS stesso a dichiarare di non
conoscere il suo fidanzato e di non essere a conoscenza del rapimento
del medesimo e dell'interessata.
In aggiunta, anche le indicazioni sul ricovero all'ospedale "(…)", in seguito
alle violenze sessuali che l'interessata avrebbe subito, non hanno
ritrovato riscontro nelle ricerche effettuate dalla rappresentanza svizzera
nella RDC. Il nome dell'interessata, infatti, non è stato ritrovato in alcun
registro dell'ospedale e nessuno del personale medico interrogato si è
ricordato del caso in questione. Pertanto, anche per quanto concerne
l'ospedalizzazione che avrebbe fatto seguito alle violenze perpetrate da
esponenti dell'ANR il racconto appare inverosimile. A mente di questo
Tribunale, inoltre, e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, lo
stato di salute dell'interessata non conferma e non permette di rendere
assolutamente credibili gli eventi narrati, poiché i problemi riscontrati
potrebbero essere legati a tutt'altra causa e situazione. Lo stato di salute
della medesima non è dunque prova né del fatto che la ricorrente
sarebbe stata arrestata, maltrattata e violentata da membri dell'ANR, né
tantomeno del fatto che avrebbe subito tali violenze a causa delle opinioni
politiche sue e del suo fidanzato.
6.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la de-
cisone impugnata va confermata.
7.
7.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
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7.2. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
8.
8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità,
dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esami-
nata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto,
l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12,
32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti
giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a
p. 108).
8.2. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla qualità di rifugiata della ricorrente, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LA-
si), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
8.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
"non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Sviz-
zera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Trattandosi nello specifico
dell'ammissibilità di un allontanamento compatibilmente con lo stato di sa-
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Pagina 12
lute della ricorrente, questo Tribunale ritiene, in linea peraltro con la giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione ge-
nerale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibili-
tà del rimpatrio (cfr. GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pag. 110 e segg.
nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze medi-
che nel Paese di origine o di provenienza non costituiscono incondiziona-
tamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente
all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'even-
tuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di
uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce
di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordi-
narie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere rico-
nosciuto (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del
27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42;
GICRA 1993 n. 38, pag. 274 segg.).
8.4. Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni che
verranno indicate più oltre – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato
di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, la
ricorrente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente
ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale
nonché della LAsi.
8.5.
8.5.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a
seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o e-
mergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle
persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di
rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazio-
ni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone
che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di perico-
lo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie.
L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti
umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero inte-
ressato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interes-
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se pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF
2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti).
8.5.2. Secondo la giurisprudenza, in Congo (B._______) non vige attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
L'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo
domicilio a B._______ o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese,
oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di
queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allonta-
namento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di
principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in
tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da
numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le
donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare
(cfr. sentenze del Tribunale E-6523/2011 del 9 marzo 2012, pag. 8;
D-4109/2008 del 20 dicembre 2011, consid. 6.5; GICRA 2004 n. 33 con-
sid. 8.3 pag. 237).
8.5.3. In merito ai problemi medici, la ricorrente è stata ospedalizzata in
Svizzera, in data 13 ottobre 2008, ed ha subito un intervento chirurgico,
vista la presenza di un (…) (cfr. certificato medico del 2 marzo 2009). In
seguito, con lettera del 2 febbraio 2011, il Dr. med. D._______ ha rilevato
che l'insorgente, al momento, presentava ancora un (…) e, sebbene le
condizioni fossero abbastanza stabili, in futuro avrebbe probabilmente
necessitato di un nuovo intervento (cfr. doc. 7). In un ulteriore certificato
medico, datato 10 maggio 2012, ben oltre un anno dopo, il Dr. med.
D._______ ha ritenuto la situazione stazionaria, confermando quanto
affermato nel suo scritto precedente.
È d'uopo constatare che una situazione medica, avente come
conseguenza l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, esiste
quando l'indispensabile trattamento medico non è disponibile in Patria e il
rinvio porta ad un rapido deterioramento dello stato di salute mettendo in
pericolo la vita del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Nella fattispecie, la situazione dell'insorgente, dopo l'operazione subita al
suo arrivo in Svizzera nel 2008, non è più mutata fino ad oggi.
L'interessata ha da allora vissuto e continua a vivere normalmente senza
peraltro dovere fare capo ad alcun trattamento medico. Oltretutto, il suo
stato di salute le ha permesso di lavorare durante il suo soggiorno in
Svizzera (cfr. doc. 8). Certo, il Dr. med. D._______, già nel suo scritto del
mese di marzo 2009, aveva avanzato la prospettiva di una nuova
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operazione. Tuttavia, quest'ultima non si è resa necessaria fino al
momento attuale. Questo Tribunale ritiene dunque che lo stato di salute
stabile della ricorrente, la quale non necessita allo stato attuale di cure
medico-sanitarie, non è tale da rendere l'allontanamento inesigibile.
Infatti, la semplice ipotesi teorica di un eventuale peggioramento non è
sufficiente. In aggiunta, a B._______, come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore, esistono le infrastrutture necessarie per trattare, se
necessario ed al momento venuto, i problemi di salute dell'interessata,
segnatamente presso le Cliniche Universitarie ed il Centro Ospedaliero
"(…)", come rilevato dall'autorità inferiore.
Circa la situazione personale della ricorrente, la medesima ha dichiarato
di essere nata a B._______ e di avervi trascorso tutta la vita fino al
momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1). Inoltre, è giovane, nubile,
senza figli o obblighi familiari, dispone di un'esperienza lavorativa di
diversi anni quale commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2). In patria,
l'insorgente dispone peraltro di una buona rete sociale, ritenuto che vi
risiedono (…) sorelle e diversi zii paterni (cfr. verbale 1, pag. 3). Benché
la ricorrente affermi di non avere più contatti con tali parenti dal
7 maggio 2008 (cfr. verbale 1, pag. 3), nulla porta a credere che non
potrebbe riprendere contatto con loro in caso di rientro in patria. Peraltro,
l'insorgente potrà, se date le condizioni, beneficiare di un adeguato aiuto
al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
8.5.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile.
8.6. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza, potrà procurarsi o-
gni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12, pagg. 513-515).
9.
Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzio-
ne, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pertanto,
la conclusione ricorsuale volta all'ottenimento dell'ammissione provvisoria
va respinta.
10.
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In virtù di quanto precede, pure la conclusione ricorsuale tendente all'an-
nullamento della decisione impugnata va rigettata.
11.
11.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente, in data
2 marzo 2011.
11.2. In considerazione di quanto precede, non vengono assegnate in-
dennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese versato il 2 marzo 2011.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: