Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-895/2011
Sentenza del 14 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…), alias
G._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 febbraio 2011/ N [...].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
la decisione del 29 maggio 2009 dell'UFM, notificata all'interessato il
2 giugno 2009, che ha respinto la menzionata domanda ai sensi degli
art. 3 e 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed
ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 13 luglio 2009 che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente il
2 luglio 2009 contro la suddetta decisione;
la seconda domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in
data (…);
la decisione del 10 dicembre 2009 dell'UFM che, ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi, non è entrato nel merito della domanda ed ha
nuovamente ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la sentenza del Tribunale del 24 dicembre 2009 che ha respinto il ricorso
inoltrato dall'interessato il 17 dicembre 2009;
la terza domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (…)
a seguito del trasferimento ordinato dalle autorità in materia d'asilo
nell'ambito di una procedura Dublino, avendo la Svizzera accettato la
richiesta di riammissione dell'interessato presentata dal Belgio;
il verbale d'audizione del 24 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) ed un
secondo verbale d'audizione del medesimo giorno (di seguito: verbale 2),
in occasione del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere
sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi;
la decisione dell'UFM del 3 febbraio 2011, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e ricevuta) con la quale
l'istanza inferiore non è entrata nel merito della terza domanda d'asilo del
ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il
suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale
misura siccome lecita, esigibile e possibile;
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il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
lo scritto dell'11 febbraio 2011 (data d'entrata 14 febbraio 2011) con
allegata copia di un documento che sarebbe stato rilasciato dalle autorità
di H._______ ai suoi famigliari;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che v'è pertanto motivo di entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
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con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 cpv. 1 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
in sostanza di essere cittadino iracheno, nato a I._______, nella provincia
di Dohuk, ove ha vissuto sino al momento del suo espatrio nel mese di
(…) (verbale 1, pag. 1);
che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine,
dopo la conclusione infruttuosa del mese di dicembre 2009 della sua
seconda procedura d'asilo in Svizzera, di essersi recato in Belgio alla fine
di (…) ove avrebbe pure depositato una domanda d'asilo, la quale
sarebbe stata respinta ed il ricorrente rimandato in Svizzera in data (…),
da J._______ a K._______; che, a K._______, la polizia gli avrebbe
comunicato di dover tornare nel canton L._______, ma egli, non volendo
soggiornare di nuovo presso il centro di M._______, avrebbe deciso di
recarsi a N._______ per chiedere nuovamente asilo (cfr. verbale 1,
pag. 2);
che l'interessato ha dichiarato altresì di non avere nuovi motivi d'asilo,
bensì che vi sarebbe stato un nuovo evento nel (…) quando i suoi genitori
sarebbero stati costretti a trasferirsi altrove in Iraq, poiché la persona che
all'epoca aveva portato il ricorrente ad espatriare, avrebbe pure fatto
pressione su di loro (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2);
che, nella decisione del 3 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo è definitivamente conclusa e
che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri
a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria, e meglio che egli non ha reso verosimili i motivi
sopraggiunti ed invocati nella nuova procedura d'asilo;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, rispetto alla sua precedente
domanda, sarebbero intervenuti nuovi motivi d'asilo in quanto la sua
famiglia sarebbe stata costretta ad abbandonare O._______ per
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trasferirsi a H._______ a causa delle persecuzioni subite e connesse alla
fuga del ricorrente dall'Iraq; che, contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore, secondo l'insorgente le sue dichiarazioni circa i
nuovi motivi sarebbero verosimili; che, in particolare, egli precisa che le
ragioni per le quali non avrebbe potuto comunicare il nuovo indirizzo dei
suoi famigliari sarebbero dovute a delle circostanze scusabili, ossia il fatto
che avendo contattato i suoi genitori solo una volta, non vi sarebbe stato
tempo per la comunicazioni di detto elemento, che il ricorrente al fine di
far pervenire al Tribunale le prove relative al cambiamento forzato di
dimora della sua famiglia, chiede a codesto Tribunale di attendere un
paio di settimane prima di pronunciare la sentenza relativa al suo caso;
che, infine, considerati i suoi problemi personali e la devastata situazione
di sicurezza in Iraq, egli reclama che il suo allontanamento sia
considerato inesigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo;
che con scritto dell'11 febbraio 2011 egli ha prodotto copia di un
documento che sarebbe stato rilasciato dalle autorità di H._______ e che
dovrebbe sostenere le sue dichiarazioni circa il trasferimento forzato della
sua famiglia in detta località precisando altresì che i suoi genitori non
avrebbero ancora avuto la possibilità di fargli giungere l'originale di tale
documento, chiedendo quindi nuovamente al Tribunale di voler attendere
l'arrivo dell'originale prima di statuire;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che le precedenti procedure
d'asilo si sono definitivamente concluse con le crescite in giudicato delle
decisioni dell'UFM del 29 maggio 2009 e del 10 dicembre 2010, a seguito
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delle sentenze del Tribunale E-4225/2009 del 13 luglio 2009 e E-
7846/2009 del 24 dicembre 2010 con le quali sono stati respinti i ricorsi
presentati dall'insorgente in merito al diniego della prima domanda
d'asilo, rispettivamente alla decisione di non entrata nel merito della sua
seconda domanda;
che in casu, come d'altronde nelle precedenti procedure d'asilo, codesto
Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le nuove allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, innanzitutto, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di non essere
rientrato nel proprio Paese d'origine, dopo le le conclusioni infruttuose
delle sue procedure d'asilo, né di aver lasciato lo spazio Dublino (cfr.
verbale 1, pagg. 2, 5 e seg. e verbale 2); che, in secondo luogo, egli ha
persino dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo a sostegno della sua
domanda (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2); che, inoltre, considerata la
crescita in giudicato della prima decisione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza dei suddetti motivi d'asilo, non meritano neppure di
essere prese in considerazione le asserite motivazioni del ricorrente circa
il fatto che i suoi genitori sarebbero stati perseguitati dalla persona che
già aveva minacciato il ricorrente medesimo nel (…) costringendolo così
all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5 seg. verbale 2 e ricorso, pag. 2); che, in
terzo luogo e comunque sia, il ricorrente si è limitato a indicare in maniera
vaga quale nuovo fatto a sostegno della sua domanda d'asilo, il
trasferimento forzato dei suoi genitori a H._______ causato dalle minacce
proferite contro di loro dal padre della sua ex ragazza, senza tuttavia
corroborare o precisare tale allegazioni, come ad esempio l'indirizzo
dell'attuale residenza dei famigliari (cfr. verbale 1, pagg. 3, 5 e seg.
verbale 2 e ricorso, pag. 2); che, a tal proposito, gli elementi osservati
dall'UFM nella decisione impugnata appaiono del tutto giustificati;
che non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure ricorsuali
illustrate poc'anzi;
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che, nemmeno il documento allegato con lo scritto dell'11 febbraio 2011,
peraltro in copia e di dubbia confezione, che dimostrerebbe, come il
ricorrente afferma, il trasferimento dei famigliari a H._______, non
porterebbe ad altra o diversa valutazione, nel contesto degli elementi già
evocati in precedenza;
che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i
motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono
palesemente inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in
tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per
la concessione della protezione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile;
che, inoltre, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, il Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle
tre province del nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di
violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al
resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro
dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di
principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza lavorativa quale
commerciante (cfr. verbale 1, pag. 3); che inoltre, stando a quanto riferito, egli dispone ancora di una rete
sociale in Patria, dove vivono i genitori ed uno (…) (cfr. ibid.); che l'insorgente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici; che, peraltro, i problemi invocati dal ricorrente nelle precedente procedura
d'asilo erano già stati esaminati e non ritenuti un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-4225/2009 del 13 luglio 2009);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile
al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: