B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-895/2019
Sen t en z a d e l 2 2 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con il figlio
B._______, nato il (…),
Guinea,
(…),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 23 gennaio 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) ottobre 2018 l’interessata, asserita cittadina guineana, di etnia
C._______, di fede islamica, nata e cresciuta a D._______, nella città di
E._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera per lei e per il
figlio minore B._______ (cfr. atto A1; atto A7, pag. 3).
B.
Interrogata in merito ai suoi motivi d’asilo nel corso delle audizioni tenutesi
rispettivamente il (…) ottobre 2018 (cfr. atto A7) ed il (…) gennaio 2019
(cfr. atto A20), l’insorgente ha, in sostanza e per quanto è qui di rilievo,
dichiarato di essere espatriata a causa di problematiche familiari scaturite
dal fatto che il marito, sposatolo con rito religioso islamico nel (…) del (…),
sarebbe di fede cristiano-cattolica. Invero, nel (…) i suoi famigliari, tutti di
fede musulmana, avrebbero appreso che lo stesso non era musulmano
come credevano inizialmente. Per questo motivo il suo rapporto con i suoi
genitori e parte della sua famiglia, si sarebbero incrinati, in quanto essi le
avrebbero ingiunto di divorziare dal marito a causa della sua fede e poiché
non avrebbero voluto che la loro discendenza potesse professare il credo
cristiano. In più occasioni uno zio (…) ed un cugino si sarebbero recati
presso il suo domicilio, minacciandola, insultandola e picchiandola, in
quanto lei non avrebbe accettato di divorziare dal marito. A seguito di tali
eventi ella sarebbe espatriata il (…) 2017, con il figlio minore, B._______,
legalmente e con il suo passaporto verso il F._______. Presso il suo
domicilio in Guinea avrebbe lasciato il marito, di professione (…), ed il figlio
maggiore (cfr. atto A7, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; atto
A20, D32 segg., pag. 4 segg.). A supporto della sua domanda d’asilo, la
richiedente non ha presentato alcuna documentazione.
C.
Con decisione del 23 gennaio 2019, notificata ai ricorrenti il medesimo
giorno (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha
respinto la succitata domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì
pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento medesimo, siccome ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile.
D.
Il 21 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) gli insorgenti hanno
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
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Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. I ricorrenti hanno
chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo; in via sussidiaria, di annullare la decisione della
SEM sul punto dell’allontanamento dalla Svizzera, di constatare che il loro
rinvio non sia ragionevolmente esigibile e pertanto di concedere loro
l’ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato una domanda
d’esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono
legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre
che il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. La presente sentenza può
pertanto essere redatta in italiano.
3.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che
seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
5.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
6.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4
consid. 5.4).
7.
7.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le dichiarazioni
degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all’art. 7 LAsi, in quanto le allegazioni della ricorrente, sarebbero
in più frangenti contraddittorie o non sufficientemente dettagliate. A mente
dell’autorità inferiore l’interessata, durante le audizioni, avrebbe presentato
delle versioni divergenti sia circa le persone che si sarebbero recate alla
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sua abitazione, che attinenti al numero di volte che ciò sarebbe avvenuto,
come pure in merito alla cronologia degli eventi ed al suo rapporto con i
suoi familiari, segnatamente con i genitori. Inoltre avrebbe fornito un
racconto lacunoso e privo di dettagli, sia riguardo a delle informazioni
concernenti la fede del marito e come questa sarebbe stata appresa dai
famigliari, sia in merito agli episodi successi presso il suo domicilio, che
riguardo alle problematiche allegate con i genitori. Infine, il comportamento
della ricorrente sarebbe stato pure illogico, in quanto pur di non divorziare
dal marito, avrebbe lasciato lo stesso ed il figlio maggiore nel suo Paese
d’origine e sarebbe espatriata con il figlio minore, senza prima tentare di
trovare una soluzione alternativa alla problematica, a titolo esemplificativo
trasferendosi in un’altra parte della Guinea, e nemmeno avrebbero
contattato le autorità del predetto Stato, per denunciare le minacce e
percosse da lei subite dai famigliari e chiedere protezione.
7.2 Nel gravame, gli insorgenti passano dapprima in rivista alcune delle
contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata, adducendo
alcune spiegazioni supplementari. In primo luogo la ricorrente sostiene che
lo zio (…) ed il cugino si sarebbero recati al suo domicilio a due riprese, nel
corso delle quali, dopo un’iniziale discussione, dinnanzi al suo rifiuto di
divorziare dal marito, la situazione sarebbe degenerata sino a che
l’avrebbero malmenata. La seconda ed ultima volta che i famigliari succitati
si sarebbero presentati al suo domicilio, sarebbe stato nel (…) del (…),
ovvero quando il figlio B._______ aveva circa (…). Riguardo a tale
evenienza, l’interessata afferma di essere stata sufficientemente chiara
durante le audizioni, ma parrebbe che ella sia stata fraintesa dal traduttore
presente durante le medesime. Tale sua impressione si sarebbe in
particolare palesata durante l’audizione sui motivi d’asilo, in quanto, d’un
canto quando lei avrebbe voluto dare delle precisazioni, sarebbe stata
spesso interrotta dall’auditore, il quale le avrebbe posto sempre gli stessi
quesiti, non lasciandola d’altro canto invece sviluppare le sue risposte.
Proseguendo, l’insorgente conferma pure il rapporto conflittuale avuto con
i suoi famigliari a causa del suo matrimonio, come pure di avere avuto dei
contatti con i suoi genitori successivamente al suo espatrio. Stesso
discorso varrebbe circa la mancanza d’informazioni relative al modo in cui
i suoi famigliari, nel (…), avrebbero appreso che il marito sarebbe di fede
cristiana, come pure in merito ai motivi che avrebbero condotto
quest’ultimo a tale credo o alla chiesa che egli frequenterebbe. Inoltre il
marito non sarebbe intervenuto in sua difesa, in quanto secondo la loro
cultura, tali problematiche si regolerebbero all’interno della famiglia clanica
e non denunciando i fatti alle autorità. Infine ella riferisce di aver preferito
la soluzione dell’espatrio al divorzio, in quanto se ella avesse rifiutato
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un’altra volta di divorziare, lo (…) ed il (…) l’avrebbero uccisa, lasciando in
tale evenienza orfani i suoi figli. Infine l’autorità inferiore avrebbe indicato
erroneamente nella decisione impugnata che lei si sarebbe sposata nel
(…), quando invece ciò sarebbe avvenuto il (…), come specificato
nell’audizione sulle generalità del (…) ottobre 2018 (cfr. atto A7, p.to 1.14,
pag. 3).
8.
8.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
8.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri
segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
9.
9.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’
pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
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corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
9.2 Nella fattispecie, come rettamente ritenuto nel provvedimento
impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di
procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi.
9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda il numero di volte e la tempistica in cui
ella sarebbe stata minacciata e picchiata da famigliari presso il proprio
domicilio, le dichiarazioni rese durante il corso delle audizioni, risultano
completamente divergenti. Nel corso della prima audizione ella ha invero
riportato tre episodi nei quali avrebbe subito tali trattamenti da parenti per
indurla a divorziare dal marito, uno nel (…) ed i successivi due nel (…),
l’ultimo dei quali sarebbe avvenuto due mesi prima il suo espatrio (cfr. atto
A7, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.). Senza fornire alcuna spiegazione
convincente, durante la seguente audizione, l’insorgente ha invece
dapprima sostenuto che lo zio (…) ed il (…) sarebbero venuti due volte nel
(…), una delle quali alla fine del (…), nonché un’altra volta nel (…), come
pure dopo che lei avrebbe partorito (cfr. atto A20, D56, pag. 6 seg.). Poco
dopo, nel corso della medesima audizione, l’interessata ha modificato
nuovamente la sua versione, sostenendo che lo zio ed il cugino sarebbero
venuti soltanto due volte al suo domicilio, la prima nel (…) e la seconda
volta nel (…), senza riuscire a precisare con certezza quando tali episodi
sarebbero avvenuti, situando dapprima il secondo episodio (…) mesi prima
il suo espatrio, ovvero nel (…) 2017, e subito dopo quando il figlio minore
aveva (…), ovvero nel (…) 2017 (cfr. atto A20, D61 segg., pag. 7 seg.). Tali
versioni risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La
spiegazione fornita nel gravame dall’insorgente, non modifica la
conclusione del Tribunale in merito. Invero non risulta credibile che le
affermazioni contenute nei verbali delle due audizioni, non corrispondano
a quanto dichiarato dalla ricorrente durante le medesime, in quanto le sue
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allegazioni le sono state pure ritradotte al termine delle stesse e
l’interessata ha sottoscritto i verbali per approvazione con l’apposizione
della sua firma. Tra l’altro, ella non ha mai sollevato alcuna incomprensione
dovuta ad un’eventuale scorretta traduzione di quanto da lei dichiarato nel
corso delle due audizioni, affermando invece di comprendere bene
l’interprete incaricato (cfr. atto A7, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 9; atto A20,
D150, pag. 14). Ulteriore elemento d’inverosimiglianza nel racconto
dell’insorgente è ravvisabile nell’asserito rapporto conflittuale con i suoi
famigliari. Invero, malgrado ella abbia affermato che i genitori sarebbero
stati i mandanti delle visite al suo domicilio dello zio e del cugino (cfr. atto
A20, D135 seg., pag. 13) e che dapprima l’insorgente abbia risposto di non
andare d’accordo con i medesimi a causa della fede cristiana del marito
(atto A20, D22 segg., pag. 4), in seguito ha però sostenuto di essere in
contatto con i genitori, i quali le avrebbero chiesto di ritornare indietro,
nonché di avere avuto una comunicazione del tutto normale con la madre
anche il giorno prima della seconda audizione (cfr. atto A20, D25 segg.,
pag. 4). Inoltre, il suo rapporto con i (…) e la (…) sarebbero buoni.
Quest’ultima si occuperebbe pure del figlio rimasto in Guinea, mentre il
marito è assente per lavoro (cfr. atto A20, D33 segg., pag. 4 seg.).
9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell’insorgente
circa i motivi che l’avrebbero indotta a lasciare il suo Paese d’origine
risultano inverosimili. Non di meno, si rileva come a ragione la SEM ha
ritenuto nella decisione impugnata che molte sue dichiarazioni siano state,
su elementi fondamentali, poco sostanziate e dettagliate, ciò che dà
l’impressione generale che lei non abbia realmente vissuto tali eventi. Per
evitare inutili ripetizioni, può senz’altro essere rinviato, alle pertinenti
motivazioni in merito presenti nel provvedimento impugnato, posto che la
ricorrente non ha aggiunto nel gravame qualsivoglia elemento che motivi
un diverso giudizio per dirimere la presente vertenza.
9.2.3 Del resto, la veridicità della versione dell’insorgente può essere
fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità.
Risulta invero per lo meno irragionevole che ella abbia preferito espatriare,
lasciando il marito ed il figlio maggiore in patria, con il rischio di non più
rivederli, piuttosto che tentare di trovare una soluzione alternativa, anche
con l’interessamento del marito, alle problematiche famigliari sorte, ad
esempio discutendo la questione con i famigliari contrari alla loro unione
coniugale, come d’altronde la stessa ricorrente riferisce essere d’uso nel
suo Paese (cfr. atto A20, D146 seg., pag. 14).
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9.2.4 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano
verosimile il suo racconto circa le problematiche che lei avrebbe avuto con
i famigliari a causa della religione del marito, le condizioni poste dall’art. 7
LAsi non risultano adempiute.
10.
A titolo abbondanziale, il Tribunale ritiene che quandanche le dichiarazioni
della ricorrente circa le minacce e le percosse ricevute da parenti perché
lei divorziasse dal marito di fede cristiana fossero ritenute veritiere, tali
eventi sarebbero con verosimiglianza preponderante da classificare quali
atti criminali e non come persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. in
merito anche: sentenza del Tribunale D-5754/2018 del 29 novembre 2018
consid. 6.4.2). In tale contesto si ricorda inoltre che le persecuzioni che
sono dovute a terzi e non ad atti persecutori governativi, non rivestono un
carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato che
allorché lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al
richiedente, secondo le sue capacità ed i suoi obblighi. Inoltre, secondo il
principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla
protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente
asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità
di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di
sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre
anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).
Nella presente disamina, l’interessata non ha neppure tentato di
denunciare alle autorità guineane, con le quali ha fra l’altro dichiarato non
avere mai riscontrato alcuna problematica (cfr. atto A7, p.to 7.02, pag. 8), i
pretesi atti compiuti da famigliari nei suoi confronti (cfr. atto A20, D144
segg., pag. 13 seg.), ovvero a fare appello dapprima alla protezione
nazionale prima di espatriare. Ella non ha inoltre stabilito che le autorità del
suo Paese d’origine non sarebbero state in grado, o le avrebbero rifiutato,
una protezione adeguata nel caso in cui lei l’avesse sollecitata (cfr. in
particolare per la questione: DTAF 2011/51 consid. 7.1 - 7.4 ed i riferimenti
ivi citati), a causa anche delle eventuali ripercussioni che avrebbe potuto
avere in futuro dai famigliari – come asserito soltanto in fase ricorsuale (cfr.
ricorso, pag. 3) – se fosse rimasta in Guinea.
11.
In conclusione, visto tutto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi e
nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, per il che sul punto in
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Pagina 10
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione
dell’asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
12.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la decisione
impugnata va confermata.
13.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione
e testo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa
sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione
provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante
del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 11.148, pag. 567 seg.). Inoltre, lo
stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è
quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
14.
14.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione
dell’allontanamento degli insorgenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile. In particolare, in merito all’ammissibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità di prime cure rileva che non
risulterebbero elementi atti a ritenere che in caso di un ritorno dei
richiedenti nel Paese d’origine, rischierebbero di subire dei trattamenti
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proscritti dall’art. 3 CEDU. Inoltre, dal profilo dell’esigibilità
dell’allontanamento, malgrado a E._______, asserita località d’origine dei
richiedenti, nel corso del (…) e del (…) si sarebbero registrati degli scontri
con vittime e feriti, nonché numerosi arresti di manifestanti, e non si possa
escludere nel futuro che nuovi disordini si possano produrre, in Guinea non
vigerebbe una situazione di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata
ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Non vi sarebbe infine alcun motivo
individuale ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti.
Segnatamente, viste le dichiarazioni inverosimili rese dall’interessata circa
i suoi familiari, i richiedenti dispongono, oltre al marito (rispettivamente
padre) ed al figlio (rispettivamente fratello maggiore), di una solida rete
sociale.
14.2 Dal canto loro, i ricorrenti, ritengono che l’esecuzione
dell’allontanamento non possa essere ragionevolmente esigibile, in quanto
rappresenterebbe per essi una messa in pericolo concreta della loro
esistenza.
15.
15.1 La portata dell’art. 83 cpv. 3 LStrI non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti di rendere plausibile l’esistenza
di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
15.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti né a
rendere verosimili i loro motivi d’asilo secondo l’art. 7 LAsi, né a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali
pregiudizi ai sensi delle disposizioni succitate, il principio di non
respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio degli
insorgenti in Guinea risulta pertanto ammissibile sotto l’aspetto delle norme
succitate di diritto internazionale nonché della LAsi.
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Pagina 12
16.
16.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese dopo l’esecuzione dell’allontanamento con
l’interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla
Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5 e 2009/2
consid. 9.2.1).
16.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell’esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Guinea, da un lato, e della loro situazione
personale, dall’altro.
16.2.1 In Guinea, malgrado degli episodi di violenza sporadici, non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione sulla totalità del territorio
nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze
del caso di specie, di presumere l’esistenza di una messa in pericolo
concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. Human Rights Watch, World
Report 2019: Guinea Events of 2018, report/2019/country-chapters/guinea >, consultato il 26 febbraio 2019;
Human Rights Watch, Guinea: Deaths, Criminalty in Post-Election
Violence, 24 luglio 2018, D-895/2019
Pagina 13
deaths-criminality-post-election-violence >, consultato il 26 febbraio 2019;
European Asylum Support [EASO], Query response on conflict between
Malinke and Peul ethnic groups (January to August 2018),
27 settembre 2018, , consultato il 26 febbraio 2019; Amnesty
International, Rapport annuel: Guinée 2017/2018, , consultato il
26 febbraio 2019; cfr. anche in merito: sentenze del Tribunale D-7091/2018
del 14 febbraio 2019, E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 7.2).
16.2.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, durante l’audizione
sui motivi d’asilo del (…) gennaio 2019, l’insorgente ha allegato quali
problematiche di salute dei (…) ed all’altezza del (…), come pure ad un
(…) (cfr. atto A20, D5 segg., pag. 2 seg.). Tali disturbi, tra l’altro a cui non
ha mai dato seguito con una presa in carico medica, non risultano
comunque – anche in totale assenza di elementi contrari agli atti e nel
gravame – a tal punto gravi da considerare che il suo ritorno in Guinea
possa avverarsi rischioso a causa del suo stato valetudinario (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). In caso di
necessità, inoltre, la ricorrente potrà trovare a E._______ le strutture
mediche che possano curare le sue affezioni, ove dovesse necessitarne in
futuro. La ricorrente risulta per di più giovane, dispone di una buona
istruzione e di un’esperienza lavorativa pluriennale quale (…) (cfr. atto A7,
p.to 1.17.04 seg., pag. 4; atto A20, D45 segg., pag. 5 seg.). In patria gli
interessati potranno inoltre contare su di un’abitazione di loro proprietà ed
adeguata (cfr. atto A20, D52 seg., pag. 6), nonché di una solida rete
famigliare, costituita dal marito (rispettivamente padre), il quale esercita
tutt’ora la professione di (…) (cfr. atto A20, D38 segg., pag. 5), nonché del
figlio maggiore (rispettivamente del fratello) e diversi parenti, in particolare
un (…) ed una (…) (rispettivamente uno […] ed una […]) che abitano pure
a E._______, con i quali la ricorrente ha allegato intrattenere tutt’ora buone
relazioni (cfr. atto A7, p.to 1.14, pag. 3 e p.to 3.01, pag. 5; atto A20, D33
segg., pag. 4 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli
atti altre particolari circostanze, i ricorrenti non rischiano, nel caso di un loro
rientro nel paese d’origine, di essere esposti ad una minaccia esistenziale.
16.2.3 Il rientro degli interessati nel loro Paese d’origine è pertanto da
considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
17.
17.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
D-895/2019
Pagina 14
cpv. 2 LStrI). Infatti, i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
17.2 Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento risulta
essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).
18.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore
confermata.
19.
Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato
il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto – a parte il piccolo errore di datazione del
matrimonio dell’insorgente che la medesima solleva nel suo gravame (cfr.
ricorso, pag. 2), il quale pare essere un semplice refuso, dato che nella
parte dei fatti è stato riportato correttamente come anno di matrimonio il
(…), il quale risulta in ogni modo ininfluente per dirimere la presente
vertenza – o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),
per il che il ricorso va respinto.
20.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta priva d’oggetto.
21.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
22.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
D-895/2019
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con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-895/2019
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: