Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-897/2011
Sentenza dell'11 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), Algeria, alias
B._______, nato il (…), Algeria, alias
C._______, nato il (…), Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
alla prima audizione a cui è stato sottoposto, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 27 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 12/1),
il ricorso del 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale il 7 febbraio 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 7
febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo
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(art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a D._______
(Algeria), con ultimo domicilio, dal (…) fino al suo espatrio nel (…) 2010,
ad E._______ (Algeria),
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per
essenzialmente tre motivi, ovvero a causa della separazione dei suoi
genitori, a seguito della quale egli avrebbe sofferto di depressione e
sarebbe rimasto senza dimora, non potendo andare a vivere né con sua
madre né con suo padre, come pure a causa dell'impossibilità di trovare
un lavoro dignitoso, nonché per i problemi avuti a cavallo tra il 2004 e il
2005 con i terroristi, i quali gli avrebbero sparato e l'avrebbero ferito,
che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus F._______ (Algeria) e si
sarebbe imbarcato su un gommone fino a giungere in Italia in una località
a lui sconosciuta; che, da tale località, avrebbe camminato per due giorni,
raggiungendo G._______, da dove avrebbe preso un treno fino a
H._______, rimanendovi per una settimana; che, in seguito, l'interessato
avrebbe preso un altro treno fino a I._______ e, dopo una ventina di
giorni, un altro ancora fino a giungere in Svizzera, a J._______, senza
documenti d'identità e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata del 4 febbraio 2011, l'UFM ha
considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità
competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio
valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che,
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dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la
decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli
ribadisce che i suoi documenti d'identità sarebbero andati persi durante il
viaggio di espatrio e altri suoi documenti, unitamente alla fotocopia della
sua carta d'identità, si troverebbero presso i suoi familiari in Algeria; che,
di conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare i suoi documenti
d'identità in sole 48 ore; che, inoltre, a dire del ricorrente, la decisione
dell'UFM sarebbe infondata e inopportuna, nonché frettolosa in quanto
sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto
di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente,
egli sarebbe fuggito dal suo Paese d'origine, a causa della sua situazione
di estrema difficoltà – dovuta ai suoi problemi familiari e di lavoro, nonché
al gruppo di terroristi che l'avrebbe preso di mira – che l'avrebbe portato a
soffrire di un importante stato depressivo, per cui non potrebbe ricevere le
cure necessarie in Algeria; che, infine, l'autore del gravame fa valere che
il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente
esigibile, poiché lo esporrebbe ad un concreto pericolo per la sua vita,
ritenuta la notoria situazione di gravi violenze e sommovimenti politici,
come pure l'incertezza politica che regnerebbe in Algeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contraddittorie; che,
a titolo d'esempio, non è avantutto plausibile che egli abbia potuto
viaggiare per 24 ore, un giorno del mese di dicembre, su di un gommone
dall'Algeria all'Italia, attraversando il mare mediterraneo (cfr. verbale 1
pagg. 6-7); che il ricorrente non è stato in grado nè di indicare la località
italiana dove sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D18) nè
di rendere verosimile che egli abbia potuto raggiungere la città di
G._______ a piedi, camminando per due giorni, affidandosi unicamente
ai cartelli stradali (cfr. verbale 2 D18); che, d'altronde, se l'insorgente si
fosse trovato effettivamente a G._______, mal si comprende la ragione
per cui egli si sarebbe successivamente recato verso sud, ovvero a
H._______ e non a I._______, se la sua intenzione, come dichiarato, era
quella di chiedere asilo in Svizzera (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2
D20); che, in aggiunta, da un lato, l'insorgente non ha fornito alcun
dettaglio circostanziato riguardo al suo soggiorno in Italia, limitandosi ad
affermare di aver vissuto sui treni, per strada o in delle tende a I._______
e, dall'altro, si è contraddetto circa il numero di giorni in cui avrebbe
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soggiornato nelle diverse città di detto Paese (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e
verbale 2 D20-D24),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, il ricorrente si è contraddetto grossolanamente circa le
giustificazioni rese a sostegno della mancata presentazione dei suoi
documenti d'identità; che, infatti, inizialmente egli ha affermato che il suo
passaporto l'aveva il passatore, mentre che la sua carta d'identità non
sapeva dove era ma che presumeva fosse nella borsa porta documenti
che avrebbe perso prima di arrivare in Italia, quando il gommone si
sarebbe rovesciato (cfr. verbale 1 pag. 4); che, in seguito, ha dichiarato
invece che la borsetta che conteneva i suoi documenti, quindi sia il
passaporto che la carta d'identità, l'aveva sempre il passatore (cfr. ibidem
pag. 7); che, infine, il ricorrente ha cambiato ulteriormente versione,
affermando che il suo passaporto di sicuro, e non la sua carta d'identità,
si trovava nello zaino, che aveva per il viaggio e che sarebbe andato
perso al momento del rovesciamento del gommone, al quale sarebbe
stato legato (cfr. verbale 2 D11-D14); che, di conseguenza, non soccorre
il ricorrente l'evocata allegazione – contraddittoria e stereotipata – e
ribadita in sede di ricorso secondo cui avrebbe perso i suoi documenti
d'identità durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
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che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, l'insorgente non ha apportato alcun chiarimento ai
numerosi elementi contraddittori e vaghi del suo racconto, rettamente
rilevati dall'UFM, limitandosi a ribadire i tre motivi per cui sarebbe
espatriato, ovvero i suoi problemi familiari, legati alla separazione dei suoi
genitori, nonché quelli professionali e quelli legati ad un gruppo di
terroristi (cfr. ricorso pag. 2); che, inoltre, le evocate motivazioni – fatte
valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1
pagg. 5-6 e verbale 2 D41 e segg.) – a prescindere dall'esame della loro
verosimiglianza, sono manifestamente irrilevanti in materia d'asilo e nella
presente procedura; che, in primo luogo, i problemi d'ordine familiare e
professionale non costituiscono manifestamente un motivo rilevante, ai
sensi dell'art. 3 LAsi, ovvero in relazione alla razza, la religione, la
nazionalità, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche; che, peraltro, il timore del ricorrente di essere
confrontato alla povertà o a difficili condizioni di vita nel suo Paese
(cfr. verbale 2 D77 e ricorso pag. 2) non rappresenta un'esposizione a
fondati e seri pregiudizi; che, in secondo luogo, i fatti addotti dal ricorrente
in relazione agli asseriti problemi avuti con un gruppo di terroristi – che
risalgono ben al periodo a cavallo tra il 2004 e il 2005 (cfr. verbale 1
pagg. 5-6 e verbale 2 D52-D69) – sono irrilevanti nella presente
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procedura d'asilo, allorquando visto il tempo trascorso non presentano
alcun nesso causale temporale con l'espatrio dell'insorgente nel (…)
2010; che, infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso
temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è da ritenersi
interrotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad
un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza
all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; GICRA
1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; GICRA 1996 n. 42 consid. 4a et
7d pag. 367 et 370 e segg.; GICRA 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e
segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444);
che, peraltro, il ricorrente ha affermato espressamente che dal 2005 fino
al suo espatrio nel 2010 non gli sarebbe successo nulla in merito a tale
faccenda (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D70); che, da ultimo, il
riferimento all'episodio in cui si sarebbe tagliato le vene, a causa
dell'incapacità delle autorità algerine di risarcirlo e di fornirgli notizie
riguardo alla sua denuncia sporta dal medesimo (cfr. ibidem), da un lato,
non ha nessuna pertinenza a fondamento delle asserite rappresaglie
subite dal ricorrente da parte del gruppo di terroristi e, dall'altro, non è
stato nemmeno menzionato dall'insorgente nella seconda audizione (cfr.
verbale 1 pag. 6 a confronto con verbale 2);
che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere
all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che
sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili e inconsistenti del
racconto reso, evidenziati dall'UFM,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
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dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
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nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica,
nonché professionale come cuoco, come pure diversi anni di esperienza
lavorativa nell'attività di venditore, nel commercio di (…) (cfr. verbale 1
pag. 2 e verbale 2 D46-50); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di
un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori,
i nonni materni, i fratellastri, nonché due zii paterni e materni (cfr. verbale
1 pag. 3 e verbale 2 D28); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici; che, infatti, lo stato depressivo di cui
pretende soffrire il ricorrente, fatto valere in sede di procedura e di ricorso
(cfr. ricorso pag. 2 e verbale 2 D71-74), non è stato né circostanziato né
corroborato da alcun fondamento oggettivo,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Antonella Guarna
Data di spedizione: