B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-923/2015
Sen t en z a d e l 1 ° f e bb r a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Siria,
patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 12 gennaio 2015 / N (…).
D-923/2015
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa nonché di etnia assira, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo)
rispettivamente Qamişlo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispet-
tivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ot-
tobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rila-
sciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrato legalmente unita-
mente alla moglie e al figlio in territorio elvetico il 2 novembre 2013. In data
8 novembre 2013 i coniugi hanno quindi presentato domanda d'asilo in
Svizzera (cfr. verbale di audizione del 14 novembre 2013 di A._______ [di
seguito: verbale 1/A.T.], pagg. 1 e 3 seg. e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato da una parte per timore di es-
sere ucciso o sequestrato da gruppi Jihadisti in particolare vista la sua fede
cristiana e in secondo luogo a causa della situazione generale di violenza
causata dalla guerra in essere nel paese (cfr. verbale 1/A.T., pag. 7 e ver-
bale di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: ver-
bale 2/A.T.], pag. 6).
A.b La moglie B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confes-
sione armeno-cattolica nonché di etnia assira, è nata e cresciuta nella città
di al-Hasaka ed ha vissuto ad al-Qamishli fino al suo espatrio. Sentita se-
paratamente ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicu-
rezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale di audizione del 14 no-
vembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/S.A.], pagg. 1, 3-5 e 7 e
verbale di audizione del 12 giugno 2014 di B._______ [di seguito: ver-
bale 2/S.A., pag. 7]).
B.
Con decisione del 12 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data 14 gen-
naio 2015 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM,
già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata do-
manda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigi-
bile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammis-
sione provvisoria.
C.
Il 22 gennaio 2015 B._______ ha dato alla luce D._______.
D-923/2015
Pagina 3
D.
Con ricorso del 13 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 16 febbraio 2015, gli interessati sono insorti contro detta deci-
sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo, in via preliminare di ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove
richieste nel gravame nonché di procedere ad uno scambio di scritti, ossia
di concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi in merito alla susseguente
risposta della SEM e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno con-
cluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della
qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del
dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti do-
cumenti:
– una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio
raccomandato (all. B);
– una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore
(all. C);
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia
etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
– un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei
britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati
arabi in Siria. Obama: " (all. G);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma
aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di
terra" (all. H);
– un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa
in Siria e Iraq" (all. I);
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Pagina 4
– un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en
Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati
Uniti. Onu, " (all. M);
– un articolo non recante data intitolato "Onu:
in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);
– un articolo del 26 agosto 2014 intitolato ". Siria
chiama Obama" (all. O);
– un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce
des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
– un articolo del 17 settembre 2014 intitolato ".
I cristiani siriani e il terrore
ora>" (all. Q);
– un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti
ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
– una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department
of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious
minorities in Iraq and Syria" (all. S);
– la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in
Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle
minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T).
E.
Con decisione incidentale del 2 marzo 2015 il Tribunale ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria a condizione che l’indigenza fosse dimo-
strata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della
situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a pro-
durre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il
17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
inosservanza. Il 9 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato
l'attestazione di indigenza.
F.
In data 20 marzo 2015 il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare
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Pagina 5
del ricorso ed una copia dei relativi allegati, invitando nel contempo la Se-
greteria di Stato a presentare una risposta entro il 7 aprile 2015.
G.
La SEM, con risposta del 2 aprile 2015, ha rinviato alla motivazione conte-
nuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare l’in-
sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
H.
Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso la risposta al
ricorso della SEM agli insorgenti, invitandoli ad inoltrare una replica entro
un termine fissato al 23 aprile 2015. In seguito, il Tribunale, con decisione
incidentale del 15 aprile 2015, ha accolto l'istanza formulata dai ricorrenti
con scritto del 13 aprile 2015, prorogando il termine al 5 maggio 2015.
I.
In data 28 aprile 2015 gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in
merito alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cri-
stiani " (all. U);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90
Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino
dell'ISIS" (all. Z);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS
abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say"
(all. AA).
La replica è stata trasmessa alla SEM con richiesta d'esprimersi in duplica.
J.
La SEM, con duplica del 19 maggio 2015 ha proposto la reiezione del gra-
vame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'espri-
mersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso.
K.
Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, trasmessi alla SEM
con possibilità d'esprimersi, i ricorrenti hanno informato il Tribunale circa
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Pagina 6
l’evoluzione della situazione dei cristiani in Siria e producendo contestual-
mente la decisione della SEM del 18 maggio 2015, con la quale l’autorità
di prime cure ha concesso l'asilo a E._______ (N […]), fratello di
A._______.
L.
In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni in me-
rito, proponendo anche in tale occasione la reiezione del gravame.
M.
Con scritti dell’11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno
nuovamente attirato l’attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito
al contesto dei cristiani in Siria.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
Vista la nascita del figlio degli insorgenti dopo la decisione impugnata,
D._______ viene incluso nella presente procedura.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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Pagina 7
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Nell'atto ricorsuale, gli insorgenti chiedono preliminarmente di ordinare un
dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di
amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni.
Ora, una tale richiesta va intesa, secondo il senso, come domanda di as-
sunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pub-
blico. Non di meno codesto Tribunale considera il substrato fattuale espo-
sto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa
avuto occasione – segnatamente in sede di audizione sulle generalità e
audizione federale sui motivi d'asilo nonché nel gravame stesso e durante
lo scambio di scritti attinente alla procedura ricorsuale – di potersi ampia-
mente esprimere. Non vi è quindi luogo di dare seguito alla richiesta in
questione.
Giova a tal proposito precisare, a scanso di equivoci, che secondo la giuri-
sprudenza l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara
ed inequivocabile: in tal senso semplici domande di assunzione di prove,
relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un
sopralluogo, non bastano a fondare un simile obbligo, a meno che siano
formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle ri-
sultanze probatorie innanzi ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II
425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 con-
sid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente
non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di
prove, ma abbia invece chiesto di organizzare un dibattimento pubblico,
occorrerebbe ad ogni modo ammettere ch’ella non si può fondare sull'art. 6
CEDU per dedurne un diritto proprio ad essere sentita oralmente (cfr. DTF
132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,
Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed.,
1999, pag. 147; vedi anche Sentenza del TAF D-5337/2014 del 27 ottobre
2016, consid. 3).
D-923/2015
Pagina 8
4.
Venendo al merito, il Tribunale osserva in primo luogo che, essendo stati i
ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 gennaio 2015,
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronun-
cia dell'allontanamento.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.
6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In partico-
lare, l'impossibilità di continuare a lavorare, il timore di essere colpiti da
un'esplosione, come pure il timore di essere sequestrati in quanto cristiani
sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna
in Siria e non sarebbero quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi
sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare
individualmente gli interessati.
6.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti
contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.
I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una
persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU
avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa:
i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in
base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in
D-923/2015
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modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora
non accettassero di convertirsi o di pagare un’apposita tassa, i cristiani ver-
rebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate
e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici
commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le
violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi a danno di cristiani e di
altre minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fon-
damentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la sha-
ri'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai
parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero
stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio
che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle mi-
lizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro libe-
razione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta
in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non risultassero
disposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In particolare. i cri-
stiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di ma-
trice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio
siriano ed nonché il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. In
definitiva i cristiani (e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero dunque di
subire una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria
libertà a causa della loro appartenenza religiosa. Per questi motivi ai ricor-
renti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
6.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ravvisa anzitutto che il luogo d’orine
degli insorgenti sarebbe stato controllato dal regime siriano al momento del
loro espatrio. L’autorità di prime cure rileva quindi che in Siria, stato laico,
la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata
attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana re-
sidente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di
temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in
mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale
esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi reli-
giosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposi-
zione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle
chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto
da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe
una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con en-
trambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situa-
zione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che
vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di
D-923/2015
Pagina 10
cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposi-
zione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sa-
rebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sa-
rebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cri-
stiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.
Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle re-
gioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evi-
denze circa l’esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto
di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il
tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non mu-
sulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sareb-
bero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto
le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e
sciiti.
Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime
dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di
cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti
di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resi-
stenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini
di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la si-
tuazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varie-
rebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe
stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecu-
zione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddi-
sfatte.
6.4 In sede di replica, gli insorgenti menzionano il recente attacco ad opera
dei fondamentalisti islamici diretto ai villaggi cristiani nella regione di origine
dei ricorrenti. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed
ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani.
Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si
trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'inten-
zione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine
turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cri-
stiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice
islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio
siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il
villaggio natale dei ricorrenti, ossia al-Qamishli.
D-923/2015
Pagina 11
6.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ribadisce l'insussistenza di una
persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Altresì il luogo di residenza de-
gli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sarebbe controllato dallo "Stato Isla-
mico". Pertanto i tragici avvenimenti menzionati nella replica non sarebbero
atti a modificare la sua valutazione.
6.6 Con scritto spontaneo i ricorrenti indicano che la situazione dei cristiani
nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima – loro luogo d'origine –
sarebbe peggiorata ed in particolare che sarebbe in atto una pulizia etnica
nei confronti dei cristiani operata dallo "Stato Islamico".
Con ulteriore scritto gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva
d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cam-
biamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani.
6.7 Nelle sue osservazioni finali, la SEM sottolinea come anche i recenti e
tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non permetterebbero di
cambiare la sua valutazione. Allo stesso modo anche la decisione positiva
relativa al fratello di A._______ non sarebbe legata alla situazione dei cri-
stiani in Siria in quanto fondantesi su motivi d'asilo propri.
6.8 Con ulteriori scritti supportati da notizie di cronaca i ricorrenti ribadivano
quindi la tesi del peggioramento della situazione dei cristiani nel luogo d’ori-
gine.
7.
Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'in-
sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal propo-
sito, il Tribunale rileva in limine che la decisione positiva d'asilo concer-
nente il fratello di A._______ ed addotta dagli insorgenti in sede ricorsuale
non concerne la situazione collettiva dei cristiani in Siria, bensì motivi per-
sonali del fratello. Quest’ultima è dunque priva di ogni portata nell’ambito
dell’evasione del presente gravame.
7.1 In merito all’esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammet-
tere che persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese
d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone
esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
D-923/2015
Pagina 12
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-
1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di
riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti
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disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra
sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e
recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero
invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni dove la
situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e
fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla
criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-
1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
Ibidem).
7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
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7.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella pro-
vincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto
modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di
al-Hasaka, concludendo all’inesistenza di una persecuzione mirata nei loro
confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubbli-
cata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi
alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi
Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sen-
tenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso
che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative, non vi sia
modo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione collettiva all’indirizzo
dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza
di riferimento, consid. 9).
7.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non
si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di
al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka
non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di
perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. VAN LINGE THOMAS, the Situa-
tion in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su /wiki/File:Situation_in_Syria.png >, consultato il 17 gen-
naio 2017), occorre concludere anche in questa sede all’insussistenza, per
i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto
della loro appartenenza alla minoranza cristiana.
7.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quanto-
meno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del
luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella prote-
zione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali – le quali
possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (se-
gnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di
gruppi terroristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle
condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del
fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze
del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non
possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la
minoranza religiosa, non essendo peraltro l’appartenenza alla confessione
decisiva. Pure l’incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le rela-
tive conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato
timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione
presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti per-
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secutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vi-
cissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valuta-
zione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-
1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure.
Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il
ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante,
avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono ri-
scosse le spese processuali.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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