Corte IV
D-926/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi nato (...),
Nigeria,
patrocinato dall'(...),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-926/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
i verbali d'audizione del 3 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1) e del
15 dicembre 2009 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010, notificata all'interessato
l'11 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 febbraio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
18 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, preliminarmente, secondo il punto 5 del dispositivo della
decisione impugnata, al richiedente sono stati effettivamente
consegnati con la notifica della decisione impugnata tutti gli atti
procedurali non soggetti a diniego d'esame, tra i quali i verbali
d'audizione,
che, pertanto, il ricorrente ha avuto a disposizione tutti gli atti
procedurali necessari a lui, rispettivamente al suo patrocinatore
ulteriormente nominato, per esercitare regolarmente e in piena
conoscienza di causa il suo diritto a ricorrere contro la decisione resa,
che, di conseguenza, e ritenuti altresì i tempi brevi previsti dalla legge
per una procedura di non entrata nel merito, è pretestuosa e va
respinta la richiesta ricorsuale del patrocinatore del ricorrente tendente
all'accesso agli atti, ovvero alla trasmissione delle copie di tutti i
documenti formanti l'incarto del ricorrente, nonché alla riserva circa il
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diritto di completare il ricorso inoltrato, così come alla concessione di
un'ulteriore scambio di scritti (cfr. ricorso par. II pag. 2),
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di avere (...) anni, rispettivamente (...) anni e
(...) mesi e di essere originario di B._______ (Nigeria), dove ha vissuto
dalla nascita sino al (...) 2009,
che, dapprima, nel (...) 2008, l'interessato si sarebbe rifugiato presso
lo zio a B._______ e successivamente, nel (...) 2009, sarebbe fuggito
a C._______ (Nigeria); che, dopo qualche mese, nel (…) 2009 egli
sarebbe definitivamente espatriato dal suo Paese d'origine, per il
timore di essere ucciso da suo padre, nonché dai membri della setta
segreta "D._______", di cui suo padre faceva parte, secondo quanto
l'interessato avrebbe scoperto; che, stando alle sue dichiarazioni,
l'interessato sarebbe ricercato da suo padre e dai membri di tale setta
a far tempo dal (...), dopo il periodo di Pasqua, poiché egli avrebbe
scoperto il segreto di suo padre, rispettivamente, in quanto
quest'ultimo, per crescere di ruolo all'interno della suddetta setta,
avrebbe dovuto sacrificare in un rituale l'interessato primogenito; che,
in due occasioni, suo padre avrebbe tentato di ucciderlo, così come
avrebbero tentato di fare altre volte, tra cui nell'(...) 2008 in chiesa e
per strada, i membri della setta; che l'interessato sarebbe allora
fuggito a C._______ grazie all'aiuto di suo zio, mentre che al suo posto
sarebbe stata sacrificata sua sorella; che, giunto a C._______, i
membri della setta di suo padre avrebbero continuato a cercarlo; che,
essendo quest'ultimi ovunque, l'interessato avrebbe deciso di
espatriare definitivamente, temendo per la sua vita,
che, da C._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo – munito
di un passaporto, di cui non conosce le generalità, che gli sarebbe
stato procurato dal suo passatore, il quale l'avrebbe tenuto durante
tutto il viaggio – fino ad atterrare la mattina in Europa, in un luogo a lui
sconosciuto; che, da tale luogo, avrebbe continuato il viaggio in treno
per diverse ore, cambiando più volte il treno, fino a giungere il giorno
seguente a E._______ (Svizzera), dove il suo passatore gli avrebbe
ritirato il passaporto; che, in seguito, da E._______, egli avrebbe preso
un altro treno, sul quale sarebbe stato controllato dalla Polizia, la
quale, infine, gli avrebbe detto di proseguire fino a F._______
(Svizzera),
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché
avendo fornito dichiarazioni lacunose sull'età dei membri della sua
famiglia, nonché contraddittorie sul suo curriculum scolastico e sulla
sua carta d'identità, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame
osseo ed apparire tale dalla sua foto e, infine, ritenute le circostanze
del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata
presentazione di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e
l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che,
inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente
non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede
d'audizione, l'insorgente ribadisce la sua età così come la data di
nascita dichiarata e contesta la decisione dell'UFM quanto alla
mancata verosimiglianza della sua minor età ed all'assenza di un
documento d'identità valido, sottolineando in via preliminare l'esistenza
di un vizio circa la lingua delle audizioni, le quali sarebbero avvenute
in lingua inglese e non in lingua nigeriana nel rispetto
dell'art. 29 cpv. 1bis PA, malgrado l'inglese non sarebbe la lingua
madre del ricorrente ed egli avrebbe grandi difficoltà ad esprimersi in
tale lingua; che, di conseguenza, dovrebbe essere pronunciata la
nullità dei verbali e l'accertamento inesatto/ incompleto dei fatti
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rilevanti su cui si basa la decisione impugnata; che, a prescindere da
tali difficoltà linguistiche, il ricorrente sostiene principalmente che
avrebbe risposto puntualmente alle domande postegli e che le
dichiarazioni incongruenti e lacunose in merito all'età dei membri della
sua famiglia non sarebbero il frutto del suo mentire, bensì
dell'ignoranza e del bisogno di protezione di un minorenne non
accompagnato; che egli sarebbe andato a scuola a quattro anni e non
avrebbe mai posseduto una carta d'identità, né saprebbe quando
avrebbe chiesto il rilascio di tale documento, ritenuto che non sarebbe
di principio il minore a farlo e ritenuta la difficoltà dello stesso
minorenne, lontano dal suo Paese, a collocare nel tempo tali fatti; che,
in aggiunta, richiamata la decisione della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) pubblicata in Giurisprudenza ed
Informazioni della CRA (GICRA) 2000 n. 12, l'insorgente ritiene che le
conclusioni tramite la perizia ossea non sono affidabili per determinare
se egli ha raggiunto la maggior età, nonostante il suo aspetto adulto;
che, pertanto, il ricorrente postula l'accertamento della nullità delle
audizioni, tenute in assenza di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi; che, inoltre, il ricorrente fa valere che se, da un
lato, è vero che non avrebbe fornito alle autorità alcun documento
d'identità o di viaggio, dall'altro, richiamati i fatti esposti, le
incongruenze, di minima entità, tra l'una e l'altra audizione sarebbero
da ricondurre alle difficoltà nella comprensione delle domande postegli
in lingua inglese; che, egli contesta di aver reso dichiarazioni lacunose
e di non aver fatto seri tentativi per procurarsi dei documenti d'identità,
rimproverando all'UFM che, se fosse stata nominata una persona di
fiducia, sarebbe stato possibile dimostrare i suoi sforzi per procurarsi
dei documenti; che, egli avrebbe chiamato più volte suo zio a tale
scopo, avrebbe indicato i giorni i cui avrebbe tentato di contattarlo,
nonché i motivi per cui non gli sarebbe stato possibile fornire i
documenti d'identità richiesti, rispondendo precisamente ad una
domanda che sarebbe stata formulata parzialmente dal collaboratore
dell'UFM; che, quanto ai suoi motivi d'asilo, il ricorrente ribadisce che
le contraddizioni rilevate dall'UFM circa il momento in cui avrebbe
scoperto che il padre farebbe parte della setta segreta "D._______",
ovvero nel 2008, sarebbero imputabili agli errori di traduzione e di
comprensione tra lui e l'interprete; che, contrariamente a quanto
argomentato dall'UFM, egli fa valere che sarebbe giustificato che egli
abbia atteso (...) 2009 per espatriare, tenuto conto delle difficoltà
formali e organizzative che si riscontrerebbero in un Paese come la
Nigeria, dove le possibilità per un cittadino nigeriano non sarebbero
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paragonabili a quelle di un cittadino europeo; che il ricorrente, infine,
rimprovera all'UFM di aver reso una decisione inadeguata per il fatto
che detta autorità avrebbe potuto informarsi meglio sulla reale
situazione in Nigeria per il tramite dell'Ambasciata svizzera,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via preliminare
l'effetto sospensivo al ricorso e, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova valutazione, nonché la concessione dell'asilo e
il riconoscimento della qualità di rifugiato e, infine, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria,
che, conformemente all'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a
conclusione della procedura; che, inoltre, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA,
il ricorso ha effetto sospensivo, fatte salve eventualità che non
ricorrono nel caso di specie,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una
persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
preponderante, dell'allegata minorità (v. GICRA 2001 n. 22 e relativo
riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, innanzitutto, non merita alcuna
tutela il vizio preliminarmente invocato dal ricorrente circa la lingua,
nella quale si sarebbero tenute le audizioni (cfr. ricorso par. IV n. 1
pag. 4); che, infatti, il ricorrente stesso ha affermato di aver capito
bene l'interprete in lingua inglese, di aver letto e capito il promemoria
consegnatogli in inglese nonché ha dimostrato di sapersi esprimere
molto bene in inglese (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e 10, nonché verbale 2
D1 pag. 1 e D129 pag. 12), senza per di più accennare a qualsivoglia
problema linguistico o di comprensione durante l'intero corso sia della
prima che della seconda audizione (cfr. verbale 1 e 2); che, oltre a ciò,
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il ricorrente non è stato effettivamente in grado di indicare con
sicurezza e precisione la data di nascita del padre e dello zio, come
rettamente rilevato dall'UFM, nonché della madre, di sua sorella e dei
suoi fratellastri (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, alla luce di tali
dichiarazioni lacunose, risulta assolutamente impossibile credere che
l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua e che,
pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, in merito al suo
percorso scolastico, non soccorre l'insorgente la mera e non
corrobarata allegazione secondo cui egli avrebbe iniziato le scuole a
quattro anni e non a sei anni, come egli stesso ha dichiarato avvenire
normalmente (cfr. ibidem pag. 3 e ricorso par. IV pag. 5); che, in
aggiunta, non soccorrono nemmeno l'insorgente le giustificazioni
secondo cui – in ragione della sua minor età – non sarebbe stato lui a
richiedere il rilascio di un documento d'identità e, pertanto, avrebbe
difficoltà a collocare nel tempo quando avrebbe richiesto la stessa
(cfr. ricorso par. IV n. 1 pag. 5); che, infatti, tali affermazioni sono in
contrapposizione con quanto dichiarato dal ricorrente medesimo,
il quale ha affermato di aver ottenuto personalmente il suo passaporto
e di aver lui stesso fatto richiesta della sua carta d'identità
(cfr. verbale 1 pag. 5); che, inoltre, indipendentemente a sapere la data
precisa in cui avrebbe richiesto la sua carta d'identità, egli si è
dimostrato titubante e non ha saputo indicare con sicurezza e
precisione la sua età in relazione all'anno indicato (2005 o 2006) per
tale fatto (cfr. ibidem pagg. 5-6 e ricorso par. IV pag. 5); che, già alla
luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età
dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non
ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor
età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate, non corroborate da
alcun indizio circa la mancata presentazione dei suoi documenti
d'identità, come pure ad allegazioni incredibili circa le circostanze del
suo viaggio d'espatrio; che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui
è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono
superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già
appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente
circa la sua minor età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali
(cfr. ricorso pagg. 3-6), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia
mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa il passaporto del ricorrente, il TAF constata
che quest'ultimo si è limitato in sede di ricorso a confermare la sua
prima versione, secondo cui egli si sarebbe provvisto di un passaporto
(cfr. verbale 1 pag. 5), che deteneva il suo accompagnatore e che
costui gli avrebbe ritirato all'arrivo in Svizzera (cfr. ricorso par. IV n. 2
pagg. 6-7); che, anche in questo caso, per i motivi già analizzati
poc'anzi nella presente sentenza, la giustificazione secondo cui le
incongruenze rese (cfr. verbale 1 pagg. 5 e 9, nonché verbale 2 D22-
29 pagg. 3-4) sono imputabili ad un vizio della lingua in cui si sono
tenute le audizioni (cfr. ricorso par. IV n. 2 pag. 7) non merita alcuna
considerazione; che, orbene, non v'è alcun motivo di credere che il suo
passaporto gli fosse stato ritirato dal suo accompagnatore, laddove
tale documento l'avesse personalmente ottenuto e, quindi, si presume
fosse autentico,
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che l'interessato ha dichiarato di aver viaggiato in aereo – munito del
suo passaporto che deteneva il suo accompagnatore – da C._______
fino in Europa, senza tuttavia essere in grado di indicare con quale
compagnia avrebbe viaggiato e la località o l'aeroporto dove l'aereo
sarebbe atterrato; che egli non avrebbe nemmeno saputo dire quante
ore sarebbe durato il volo (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D16-29
pagg. 3-4),
che, inoltre, non può corrispondere alla realtà dei fatti che, da un lato,
il ricorrente non sia stato sottoposto ai severi controlli aeroportuali al
momento della partenza da C._______ e che, dall'altro, per contro
abbia potuto affrontare il controllo all'aeroporto d'arrivo, senza tenere
in mano il suo passaporto che invece avrebbe avuto il suo
accompagnatore (cfr. ibidem), allorquando tali controlli sono eseguiti
singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità,
contrariamente a quanto asserito dal medesimo (cfr. verbale 2 D27
pag. 4),
che, alla luce di tali considerazioni – senza che sia necessario evocare
ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio d'espatrio del
ricorrente – v'è ragione di ritenere che egli non può aver viaggiato
nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti
d'identità, in particolare del suo passaporto di cui ha dichiarato essersi
provvisto,
che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata
consegna di documenti d'identità sino ad oggi, come rettamente
rilevato dall'UFM, in sede di ricorso il ricorrente ha semplicemente
ribadito di aver cercato di contattare suo zio, senza successo, per
procurarseli, in maniera stereotipata e senza fornire alcun mezzo di
prova o indizio a comprova di quanto asserito (cfr. ricorso par. IV n. 2
pag. 7),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere rapito e ucciso da suo padre e dai
membri della setta segreta detta "D._______", dopo che avrebbe
scoperto che suo padre ne faceva parte e quest'ultimo avrebbe dovuto
sacrificare la vita dell'insorgente in un rituale,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, il ricorrente si è ancora una volta limitato ad evocare
l'asserito vizio circa la lingua delle audizioni a giustificazione delle
incongruenze rilevate dall'UFM, in particolare riguardo al periodo in cui
avrebbe scoperto che il padre era membro della setta "D._______"
(cfr. ricorso par. IV n. 3 pagg. 7-8); che, come detto in precedenza, tale
censura ricorsuale non può essere in alcun modo condivisa e ritenuta
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nella fattispecie; che, per il resto, l'insorgente non ha contestato o
apportato chiarimenti a tutte quelle contraddizioni rettamente rilevate
dall'UFM; che, per di più, quest'ultime portano sui punti essenziali del
racconto del ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i
quali ad esempio il momento in cui avrebbe saputo che suo padre
faceva parte della suddetta setta (cfr. verbale 1 pag. 7 a confronto con
verbale 2 D34-37 pagg. 4-5), il motivo per cui suo padre l'avrebbe
voluto uccidere (cfr. verbale 1 a confronto con verbale 2 D32 e D53
pagg. 4 e 6), il momento a partire dal quale sarebbe stato perseguitato
da suo padre e dai membri della sua setta (cfr. verbale 1 pag. 7 a
confronto con verbale 2 D43 pag. 5), nonché il momento in cui suo
padre avrebbe tentato di ucciderlo la seconda volta mentre dormiva
(cfr. verbale 2 D66-67 e D110-112); che, a tal proposito, il ricorrente si
è limitato ad affermare che avrebbe saputo dell'appartenenza di suo
padre alla suddetta setta nel 2008, confermando senza alcuna
spiegazione di sorta la versione secondo cui suo padre avrebbe voluto
ucciderlo perché non desiderava che tale fatto venisse alla luce
(cfr. ricorso par. IV n. 3 pagg. 7-8); che egli non ha, altresì, saputo dare
indicazioni o fornire indizi precisi sulla setta in questione (cfr. verbale 1
pag. 7 e verbale 2 D41-42 pag. 5), nonché sui membri della setta che
lo perseguiterebbero, affermando in maniera del tutto vaga e illogica
che li avrebbe incontrati in diversi posti (cfr. verbale 1 pag. 8) e li
avrebbe riconosciuti dal modo in cui lo inseguivano e andavano verso
di lui (cfr. verbale 2 D44-49 pagg. 5-6),
che, di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni che
toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion
di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti
dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
contraddittori e vaghi del medesimo,
che, peraltro, vista l'inverosimiglianza dell'intera vicenda resa dal
ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non può in alcun
modo essere ritenuta plausibile, l'asserzione avanzata in sede di
ricorso secondo cui sarebbe giustificato che egli sarebbe espatriato
solo nel (...) 2009, a causa di difficoltà organizzative (cfr. ricorso
par. IV n. 3 pag. 8)
che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
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agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha
dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese
(cfr. verbale 2 D114 pagg. 11),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
vanta una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola
primaria e secondaria (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone
in patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete
familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco lo zio materno, la
sorella, i fratellastri e due zie paterne (cfr. ibidem pag. 4), oltre ad altre
persone di cui si presuppone l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del
suo intero racconto; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che,
infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- G._______
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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