Corte IV
D-935/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-935/2009
Visto:
la domanda d'asilo presentata in data 18 gennaio 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 28 gennaio e del 9 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 (notificata il medesimo
giorno), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 febbraio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino
rumeno e moldavo, di lingua madre rumena, ha dichiarato di essere
nato e cresciuto in Moldova e di avere ottenuto la cittadinanza rumena
nel [...] o nel [...]. Nel [...], all'età di undici anni, durante un soggiorno
presso i suoi nonni in Moldova, avrebbe assistito all'installazione di
anelli di cemento armato a forma di cilindro, nei quali, secondo il
ricorrente, sarebbero stati introdotti degli esplosivi, motivo per il quale
il personale edile lo avrebbe rincorso e cercato per tutto il villaggio,
che, in seguito, avrebbe soggiornato per lavoro in Moldova, in Russia
ed in Italia (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 3 a 6),
dove si sarebbe però sempre sentito perseguitato a causa di tale
episodio,
che, in Romania avrebbe affrontato due condanne per traffico
internazionale di auto rubate,
che avrebbe deciso di venire in Svizzera per avere un futuro più
tranquillo,
che, nella decisione del 18 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la
Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in
materia d'asilo presentate dal ricorrente sarebbero datate ritenuto che
le persecuzioni esposte risalirebbero alla fine degli anni novanta e non
avrebbero alcun nesso causale con il presente,
che, altresì, il ricorrente non sarebbe riuscito ad esporre elementi che
potrebbero indicare la fondatezza dei suoi timori, visto che l'ultimo
contatto che egli avrebbe avuto con le autorità rumene risalirebbe
all'estate del [...] in occasione di un controllo di frontiera,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non
potrebbe essere considerata un Paese sicuro ed ha ribadito di essere
vittima di gravi persecuzioni. Inoltre, sussisterebbero ulteriori motivi -
che non avrebbe potuto esporre durante le audizioni - che non gli
consentirebbero di tornare in Romania. A titolo d'esempio, il ricorrente
ha fatto valere di essere stato ferito da una guardia pontificia in
occasione di una visita di Giovanni Paolo II a Bucarest nel [...] o [...] e
di essersi salvato per miracolo. Inoltre, sia nel [...] che nel [...] sarebbe
stato minacciato a B._______ (Russia) e a C._______ (Romania) in
diverse occasioni da funzionari pubblici e sarebbe stato interrogato dai
servizi segreti rumeni, moldovi e russi. Infine, tutti i suoi problemi
sarebbero collegati all'installazione militare di ordigni termonucleari,
alla quale avrebbe assistito da bambino in un cantiere in Moldova,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel
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novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, basti ancora rilevare, le vicende narrate dal ricorrente a sostegno
della sua domanda sono manifestamente inverosimili. Tra le tante
considerazioni che possono essere segnalate, questo Tribunale
osserva, infatti, che il ricorrente non è stato in grado di esporre in
modo chiaro e credibile gli autori delle allegate persecuzioni,
asserendo di sentirsi perseguitato da terzi (malviventi; cfr. verbale
d'audizione del 28 gennaio 2009 pag. 6 e verbale d'audizione del 9
febbraio 2009 pag. 5), dalle autorità russe (gravame pag. 2) e/o dalle
autorità rumene (ibidem). La natura ed i motivi di tali persecuzioni
sono rimasti una mera allegazione di parte al punto tale che questo
Tribunale mette in serio dubbio l'esistenza di tali avvenimenti, come
anche un possibile nesso causale tra questi e l'allegata presenza,
all'età di undici anni, all'istallazione di ordigni termonucleari a cui
avrebbe partecipato anche l'attuale Primo Ministro russo, Vladimir
Putin (gravame pag. 3). Inoltre, diversi elementi del racconto del
ricorrente, come il fatto di essere stato trattato male dal personale di
un albergo (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 3), disagi
dopo una festa passata bevendo degli alcolici (pag. 4), debiti (pag. 4) o
il fatto che dei cittadini gli abbiano posto delle domande sulla propria
storia (pag. 5), sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio
proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto
meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria
giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Non soccorre, altresì, il ricorrente le
evocate condanne in patria per traffico internazionale di auto rubate.
Delle ricerche della polizia o una condanna, secondo le leggi
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nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti
nell'ottica dell'art. 3 LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Romania non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
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dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente.
Quest'ultimo è ancora giovane ed ha una notevole formazione
(laureato in economia; cfr. verbale d'audizione del 28 gennaio 2009
pag. 3) ed un'esperienza professionale come tecnico di laboratorio,
manager in una società e magazziniere (ibidem). L'insorgente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici. Non soccorre, infatti, la generica
allegazione da parte dalla rappresentante dell'opera assistenziale
(D._______), nell'ambito dell'audizione del 9 febbraio 2009, secondo la
quale il ricorrente mostrerebbe disagi psichici sia in merito al suo
racconto che in relazione al suo comportamento. Da un lato, vale
sottolineare che il ricorrente ha affermato di non avere alcun problema
psichico e di avere la propria situazione sotto controllo (cfr. verbale
d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 7), dall'altro lato non risulta dagli
atti di causa attuali alcun certificato medico atto a provare alcun
disagio di natura psichica,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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