B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-940/2018
Sen t en z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Barbara Balmelli;
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 1 febbraio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 30 dicem-
bre 2017,
i verbali d’audizione dell’11 gennaio 2018 (di seguito: verbale 1) e del
26 gennaio 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 1° febbraio 2018, notificata all’interessato il giorno stesso (cfr. atto A18),
con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 15 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui
il ricorrente ha postulato la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per una nuova valu-
tazione in merito alla sussistenza di ostacoli all’esecuzione del rinvio; in
secondo subordine la concessione dell’ammissione provvisoria; conte-
stualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 16 febbraio 2018 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a Ga-
ziantep, nella provincia omonima, è giunto illegalmente in Svizzera il 30
dicembre 2017 depositandovi una domanda d’asilo (cfr. verbale 1, pag. 2
e seg.),
che nel corso dell’audizione sulle generalità l’interessato ha asserito aver
lasciato la Turchia poiché sottoposto a pregiudizi in quanto membro
dell’HDP; che in particolare, la situazione sarebbe peggiorata a partire dal
2012/2013; che in totale egli sarebbe entrato in contatto con le autorità
turche dalle dieci alle trenta volte; che nel dicembre del 2012, il richiedente
avrebbe subito un fermo e sarebbe stato accusato di essere un terrorista;
che nel giugno del 2016 egli sarebbe stato arrestato per una decina di
giorni e nel giugno del 2017 per tre giorni, in entrambi i casi con l’accusa di
sostegno al terrorismo; che contestualmente al fermo del 2017, egli sa-
rebbe stato anche violentemente percosso; che in entrambe le occasioni
l’interessato sarebbe stato processato senza tuttavia venir assistito da un
avvocato, siccome ciò non avrebbe a suo avviso potuto influire sull’esito
delle sentenze, ch’egli non sarebbe stato in grado di produrre poiché la-
sciate nel paese natale (cfr. verbale 1, pag. 6-7),
che sentito approfonditamente sui motivi d’asilo, il richiedente, che sarebbe
tra le altre cose stato attivo nella produzione di ciabatte, ha innanzitutto
ricondotto l’espatrio alla repressione esercitata in patria nei confronti dei
curdi; che nonostante gli affari nel settore manifatturiero andassero bene
egli sarebbe stato costretto a versare l’integralità dei suoi profitti allo Stato
sotto minaccia di ripercussioni; che nel corso della sua vita egli sarebbe
stato fermato molte volte dalla polizia; che in particolare il richiedente, nel
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2006 sarebbe stato trattenuto per dieci giorni senza subire alcun processo
mentre nel 2007 il fermo si sarebbe protratto per quattro o cinque giorni e
anche in tal caso non sarebbe stato seguito da alcuna incriminazione for-
male; che l’ultimo suo arresto risalirebbe al 2014 e sarebbe durato due
giorni, anch’esso senza che fosse avviata una procedura a suo carico; che
l’unico processo ch’egli avrebbe subito esulerebbe dalle precitate circo-
stanze e riguarderebbe un caso di contrabbando di petrolio; che oltracciò,
tra il maggio ed il giugno del 2017 egli avrebbe ricevuto un ulteriore visita
della polizia che lo avrebbe prelevato, portato in centrale e percosso con
veemenza rilasciandolo dopo due o tre ore (cfr. verbale 2, pag. 3 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
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senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha messo in dubbio
la verosimiglianza delle allegazioni dell’interessato; che in primo luogo, le
dichiarazioni dell’insorgente a proposito degli arresti e dei processi subiti
sarebbero contraddittorie; che inoltre, nel corso della seconda audizione
egli avrebbe inspiegabilmente tralasciato ogni riferimento agli arresti del
2016 e del 2017 ed alle contestuali accuse di sostegno al terrorismo; che
infine, il richiedente sarebbe stato vago a proposito della sua convinzione
di essere ricercato dalle autorità,
che nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che
a suo dire, la contraddittorietà nelle sue allegazioni a proposito delle occa-
sioni nelle quali sarebbe stato processato sarebbero da ricondurre a un
qualche tipo di equivoco e a delle difficoltà a spiegarsi; che invero, egli
avrebbe subito molte violenze in Turchia; violenze che avrebbero minato la
sua memoria; che anche la mancata menzione espressa degli arresti del
giugno 2016 e 2017 andrebbe imputata al fatto che la SEM non gli avrebbe
posto domande specifiche, cosa che, fermo considerate le già menzionate
problematiche mnemoniche, lo avrebbe impossibilitato a ricordare tali
eventi tra i molteplici che avrebbe vissuto; che inoltre, nel corso della prima
audizione egli sarebbe stato fortemente condizionato dalla scabbia; che
infine, a differenza di quanto sostenuto dall’autorità di prime cure, l’insor-
gente avrebbe spiegato quali fossero i motivi che lo avrebbero portato a
considerare che le autorità lo stessero cercando; che invero, egli avrebbe
già menzionato in sede di audizione l’esistenza di un documento che lo
dimostrerebbe e di avere buone ragioni per crederlo, viste le già subite
vicissitudini,
che nonostante le giustificazioni di cui si avvale il ricorrente, il Tribunale
non può che condividere le conclusioni dell’autorità di prima istanza,
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che le contraddizioni nel racconto del ricorrente sono infatti innumerevoli
ed insanabili; che come si evince dall’esposto fattuale in epigrafe, le ver-
sioni da lui fornite nel corso delle due audizioni sono del tutto incongruenti
e paiono lasciar trasparire un tentativo di avvalersi di circostanze non real-
mente svoltesi; che invero, nel corso dell’audizione sulle generalità egli ha
asserito essere stato arrestato nel giugno del 2016 per una decina di giorni
e nello stesso periodo dell’anno seguente per una durata di tre giorni (cfr.
verbale 1, pag. 6-7); che invece, nella successiva e più dettagliata audi-
zione sui motivi, egli ha dichiarato essere stato arrestato nel 2006, per dieci
giorni, nel 2007, per quattro o cinque giorni e nel 2014, per due giorni (cfr.
verbale 2, pag. 8-9); che nella prima audizione, egli ha parimenti allegato
essere stato processato per sostegno al terrorismo contestualmente ad en-
trambi i fermi del 2016 e del 2017 (verbale 1, pag. 7); che al contrario,
nell’audizione successiva egli ha escluso di aver subito processi conse-
guentemente agli arresti subiti, omettendo anche ogni riferimento alle ac-
cuse di terrorismo (cfr. verbale 2, pag. 6-8-9); che invero, l’unico processo
da lui menzionato in tale circostanza riguarderebbe un caso di contrab-
bando di carburante e si sarebbe risolto con una semplice multa (cfr. ver-
bale 2, pag. 9),
che confrontato con le summenzionate divergenze, l’interessato ha fornito
risposte evasive limitandosi in buona sostanza a negare senza validi argo-
menti quanto allegato in occasione della prima audizione (cfr. verbale 2,
pag. 9-10),
che pure la valutazione dell’autorità di prime cure in merito all’insufficiente
motivazione delle allegazioni circa il timore di essere ricercato dalle autorità
turche (cfr. decisione impugnata II.3) pare d’acchito degna di tutela,
che su tali presupposti non vi è luogo di spingersi oltre nell’analisi della
fattispecie,
che si rammenti quantomeno come nonostante le recente nefasta evolu-
zione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola
appartenenza all’etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni
con una rilevanza per l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere al-
cune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutiz-
zate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere
l’esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai prin-
cipi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato
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che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conse-
guenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in am-
bito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 con-
sid. 3.4),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che tale conclusione debba
essere disattesa; che invero, un suo ristabilimento in Turchia sarebbe inim-
maginabile, stante la recente evoluzione della situazione nel paese,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in
Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del
29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e
Iran, si può quindi partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontana-
mento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone
di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza
del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto,
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, che proviene da Gazian-
tep, ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate,
e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. deci-
sione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile
(cfr. sentenza D-7523/2015 del 12 febbraio 2018 consid. 6.5, che riguarda
un caso di allontanamento verso Gaziantep),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: