B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-943/2018
Sen t en z a d e l 7 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (ricorso contro una deci-
sione di riesame);
decisione della SEM del 22 gennaio 2018 / N (…).
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Fatti:
I. Antefatti
A.
Il 18 settembre 2008, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha de-
positato in Svizzera una domanda d’asilo.
Sentito sui motivi d’asilo il richiedente ha dichiarato di essere nato e cre-
sciuto a Tilkaif in provincia di Mosul e di essere espatriato a seguito dell’uc-
cisione del fratello B._______, soldato dell’esercito del Partito Democratico
del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L’interessato avrebbe infatti te-
muto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d’origine (cfr.
verbale di audizione dell’8 ottobre 2008 e del 9 febbraio 2009).
A sostegno della propria domanda d’asilo il richiedente ha allegato una co-
pia della propria carta d’identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007.
B.
In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda d’asilo
sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la madre ma-
lata (cfr. atti A10/1 e A13/1).
C.
Nell’ambito della domanda di sostegno all’esecuzione dell’allontanamento
da lui presentata, il richiedente ha indicato essere originario di Amadiya, in
provincia di Dohuk. A riprova della sua provenienza da Amadiya egli ha
parimenti allegato copia del certificato di nazionalità iracheno, della carta
d’identità e della patente di guida. Nella medesima circostanza egli ha inol-
tre indicato voler fare ritorno a C._______, sempre nella provincia di
Dohuk, presso il fratello B._______ (cfr. atto V1).
D.
Con scritto del 24 agosto 2009, l’Ufficio federale della migrazione (UFM,
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo stralcio dai
ruoli della procedura d’asilo in oggetto.
E.
Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della propria pro-
cedura d’asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo deceduta
e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in Iraq (cfr. atto
A13/1). L’UFM ha quindi riaperto la procedura d’asilo in questione il 14 ot-
tobre 2009.
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Pagina 3
F.
Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell’in-
teressato, questi è stato sottoposto ad un’analisi condotta da esperti com-
missionati dall’UFM (esame LINGUA).
G.
Con decisione del 21 febbraio 2014, l’UFM ha respinto la domanda d’asilo
dell’interessato ed ha pronunciato l’allontanamento del medesimo dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e pos-
sibile. In tale decisione l’UFM ha segnatamente considerato fittizie le di-
chiarazioni del ricorrente in merito alla sua provenienza da Mosul, stanti le
allegazioni ed i mezzi di prova contraddittori fatti valere nell’ambito della
procedura di sostegno all’esecuzione dell’allontanamento. Allo stesso
modo, è giunta alla conclusione che la carta d’identità indicante Tilkaif
quale luogo d’origine fosse il risultato di una falsificazione.
H.
Conseguentemente al ricorso dell’interessato, il Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) ha confermato la decisione dell’autorità di
prime cure con sentenza dell’8 aprile 2015 e di cui al ruolo D-1693/2014.
I.
I.a Il 5 ottobre 2015 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di
dimora presso le competenti autorità cantonali. Il 15 dicembre 2015 il Di-
partimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino
(in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un
caso personale particolarmente grave in applicazione dell’art. 14 cpv. 2
LAsi (RS 142.31), trasmettendo l’incarto alla SEM per approvazione.
I.b In data 29 marzo 2016 la SEM ha negato l’approvazione alla summen-
zionata richiesta di rilascio non ritendendo in specie adempiute le condi-
zioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore.
I.c Anche in tale ambito, la decisione dell’autorità di prima istanza è stata
integralmente avallata dal Tribunale con sentenza del 22 marzo 2017
(F-2683/2016).
II. Riesame
A.
Il 26 ottobre 2017 A._______ ha presentato alla SEM uno scritto intitolato
istanza di riesame e sospensione dell’allontanamento.
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Pagina 4
B.
Con decisione del 12 dicembre 2017, l’autorità di prime cure ha qualificato
l’istanza in questione quale domanda d’asilo multipla stralciandola dai ruoli
senza ulteriori formalità.
C.
Il 28 dicembre 2017, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla SEM riba-
dendo la necessità di procedere ad un riesame quanto all’esecuzione
dell’allontanamento in ragione dell’esistenza di nuovi impedimenti.
L’autorità di prima istanza, con decisione del 22 gennaio 2018 e dopo aver
concluso quanto all’inesistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento, ha respinto la domanda di riesame confermando l’esecutività del
provvedimento del 21 febbraio 2014.
D.
Il 15 febbraio 2018 il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale anche avverso
tale decisione chiedendone l’annullamento e la pronuncia dell’ammissione
provvisoria in suo favore per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana-
mento. Contestualmente egli ha richiesto che al ricorso fosse accordato
l’effetto sospensivo.
E.
Con decisione incidentale del 20 febbraio 2018, il Tribunale ha negato l’ef-
fetto sospensivo al gravame invitando nel contempo il ricorrente, che non
aveva richiesto alcuna esenzione, a versare un anticipo di CHF 1’500.– a
copertura delle presunte spese processuali. Il 7 marzo 2018, il ricorrente
ha tempestivamente versato la somma richiesta.
F.
Il 4 aprile 2018, l’autorità di prima istanza, chiamata ad esprimersi dal Tri-
bunale, ha presentato le proprie osservazioni all’impugnativa.
G.
Con scritto spontaneo del 2 maggio 2018, la patrocinatrice del ricorrente
ha trasmesso al Tribunale un ulteriore mezzo di prova consistente in un
articolo di giornale in lingua straniera con relativa traduzione.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
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in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto
dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La LAsi, con l’art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame. Giusta l’art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° feb-
braio 2014, la domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per
iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Giu-
risprudenza e dottrina avevano già dedotto un diritto al riesame dall’art. 29
cpv. 1 e 2 Cost. e dall’art. 66 PA, applicabile in ambito di revisione (cfr.
DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza,
un’autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa co-
stituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una
domanda di adattamento".
3.2 Ciò risulta essere il caso quando l’interessato si prevale di un cambia-
mento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della
pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o
seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52
consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Pra-
xiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad
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Pagina 6
art. 66 n. 16 seg.), oppure se – laddove non sia stata avviata una proce-
dura ricorsuale o quando quest’ultima si sia saldata con una decisione
d’inammissibilità – il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti
dall’art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit.
n. 715 segg.),
4.
4.1 Nel caso in disamina, l’interessato, con scritto del 28 dicembre 2017,
ha chiesto alla SEM di riesaminare l’esigibilità dell’esecuzione del suo al-
lontanamento verso il paese d’origine. Egli ha in particolare allegato che
dopo lo svolgimento del referendum sull’indipendenza del Kurdistan, gli ae-
roporti sarebbero stati chiusi ed i voli in uscita ed in entrata dalle provincie
autonome sarebbero stati cancellati sino al 29 dicembre 2017. A suo dire
la situazione sarebbe ancor più instabile a seguito delle dimissioni del lea-
der curdo Mas’ud Barzani e dei conseguenti dissapori interni agli stessi
curdi. Inoltre, vi sarebbe anche una certa difficoltà nell’approvvigionamento
di medicinali. La situazione in loco, osservata con apprensione anche dagli
altri stati, equivarrebbe a quella di un paese in preda a violenza generaliz-
zata e/o guerra civile o emergenza medica. A sostegno della sua domanda,
egli ha depositato degli articoli di stampa riguardanti la situazione nel Kur-
distan iracheno.
4.2 Nella propria decisione del 22 gennaio 2018, la SEM ha respinto la
domanda in questione. L’autorità di prime cure, dopo aver precisato che
l’interessato proverebbe dalla provincia di Dohuk e non di Erbil, è giunta
alla conclusione che nella regione autonoma del Kurdistan non vigerebbe
una situazione di violenza generalizzata. Invero, nonostante la situazione
del conflitto iracheno sia caratterizzata da una forte volatilità, nella regione
autonoma del Kurdistan non prevarrebbe al momento un rischio ai sensi
dell’art. 83 cpv. 4 LStr.
4.3 Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di
prime cure. Dopo aver a torto indicato che il ricorrente sarebbe cittadino
italiano (sic!), la patrocinatrice dell’insorgente richiama anzitutto i “reports”
già prodotti in sede di riesame e contestualmente alla precedente domanda
del 26 ottobre 2017. Questi non sarebbero invero stati ritenuti rilevanti
dall’autorità di prime cure, senza tuttavia che la stessa abbia fornito una
motivazione precisa a tal riguardo. Nel gravame viene quindi prodotto un
ulteriore rapporto di una testata giornalistica irachena a conferma delle dif-
ficoltà anche mediche in loco. Parimenti è fatto riferimento ai consigli di
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viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, secondo i quali il paese
sarebbe insicuro e giornalmente soggetto ad attacchi dinamitardi e altri atti
terroristici. Infine, tutti i “reports” e le sentenze citate dalla SEM si riferireb-
bero ad un periodo antecedente e non sarebbero pertanto attuali.
5.
5.1 Viste le particolarità del caso di specie, il Tribunale ritiene anzitutto giu-
dizioso osservare quanto segue.
5.2 Come lo si evince dall’esposto fattuale a margine, il ricorrente è giunto
in Svizzera ormai diversi anni orsono. Durante il periodo in questione egli
ha dimostrato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e
professionali, stringendo altresì legami con cittadini residenti in Ticino, che
lo descrivono come una persona ben educata, gentile e dedita al lavoro (si
veda sentenza del tribunale F-2683/2016).
5.3 Ora, il Tribunale può comprendere che per queste ragioni l’esecuzione
dell’allontanamento dell’interessato possa sembrare disorientante. Il Tribu-
nale non può però fare a meno di sottolineare che in questa sede, oggetto
del contendere è solo l’esame dell’esistenza di ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, ovvero, oltre ai casi di impossibilità, di circostanze che
rendano un rimpatrio del ricorrente verso Amadiya contrario agli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera o che comportino per quest’ul-
timo un pericolo a seguito di una situazione di guerra, guerra civile, vio-
lenza generalizzata o emergenza medica.
Il grado di integrazione dell'interessato rientra al contrario nelle considera-
zioni delle autorità chiamate ad esprimersi sulle domande volte al rilascio
di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi; procedura
che non è oggetto del presente gravame. Le disposizioni della LAsi non
hanno infatti quale scopo quello di eludere la legislazione sulla polizia degli
stranieri creando disparità di trattamento con le persone che soggiacereb-
bero altrimenti a condizioni restrittive per poter soggiornare in Svizzera (cfr.
DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 precitato consid. 6.1; 2007/45 con-
sid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 105 e seg.).
5.4 Ciò posto, va debitamente sottolineato come nel caso di specie sia
stata anche la stessa attitudine dell’interessato ad aver contribuito ad al-
lungare la trattazione della domanda d’asilo. Come si evince invero dalle
tavole processuali e da quanto esposto negli antefatti, il ricorrente ha un
primo momento fornito dichiarazioni non corrispondenti al vero riguardo
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Pagina 8
alla sua origine, legittimandosi anche per il tramite di una copia di un docu-
mento, poi rivelatosi un falso. Ciò ha messo quindi l’autorità di prima
istanza nella necessità di svolgere ulteriori misure istruttorie onde determi-
nare la sua provenienza. Allo stesso modo, il summenzionato ritiro e la
successiva riapertura della procedura d’asilo hanno verosimilmente cau-
sato ulteriori differimenti (cfr. fatti esposti in supra A e sentenza del Tribu-
nale D-1693/2014). Per il resto, il ricorrente, sin dalla prima pronuncia di
merito del Tribunale, risalente all’8 aprile 2015, risulta soggiornare in Sviz-
zera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali (a questo
proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4) ed in piena cono-
scenza dell’esistenza di un provvedimento di allontanamento esecutivo nei
suoi confronti.
6.
Fatte quindi queste debite premesse, il Tribunale constata ora come l’ese-
cuzione dell’allontanamento è regolamentata, in relazione all’art. 44 LAsi,
all’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Tale dispo-
sto prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigi-
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di que-
ste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la
valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezza-
mento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato,
ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esi-
stenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF
2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RU-
DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148,
pagg. 567 seg.).
7.
7.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza
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Pagina 9
di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett.
ee).
7.2 Nel caso in disamina, visto che il ricorrente non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è motivo di con-
siderare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un tratta-
mento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’esecuzione dell’allonta-
namento è dunque da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di di-
ritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
8.
8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
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Pagina 10
8.3 Come si è già avuto modo di dire, per quanto riguarda il presente caso,
occorre partire dall’assunto che il ricorrente provenga dalla cittadina di
Amadiya, in provincia di Dohuk (cfr. supra).
8.4 A tal proposito, il Tribunale ha già avuto modo di determinare che at-
tualmente nelle provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non viga
una situazione di violenza generalizzata né tantomeno delle circostanze
politiche a tal punto tese da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontana-
mento (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che
ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Inoltre, per co-
stante giurisprudenza, i disordini e le problematiche riconducibili agli stra-
scichi del referendum sull’indipendenza svoltosi il 25 settembre 2017 non
sono stati giudicati tali da rimettere in discussione questa valutazione (cfr.
sentenza del Tribunale E-5390/2017 del 2 novembre 2017, consid. 10.2).
Tale prassi risulta tuttora attuale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale
E-4167/2016 del 9 aprile 2018 consid. 7.3.4, D-4724/2016 del 15 marzo
2018 consid. 7 e D-129/2018 del 5 febbraio 2018, consid. 9.5).
8.5 Su tali presupposti, le argomentazioni ed i mezzi di prova prodotti dal
ricorrente non permettono di confutare tale assunto. La documentazione
prodotta è infatti nota al Tribunale e non inficia la valutazione di cui al pa-
ragrafo precedente. I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli af-
fari esteri, a cui il ricorrente fa riferimento, non vincolano inoltre in alcun
modo il Tribunale. Si può dunque anche nel presente caso partire dal pre-
supposto che nella summenzionata regione non viga una situazione di vio-
lenza generalizzata né tantomeno delle circostanze apparentabili a guerra,
guerra civile o emergenza medica.
8.6 Ciò detto, va rammentato che sempre ai sensi della giurisprudenza at-
tuale, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della re-
gione autonoma curda, occorre prestare particolare attenzione ai fattori in-
dividuali. In ossequio a tale postulato, l’esecuzione dell’allontanamento è
in principio esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi che risul-
tino in buona salute e provengano da questa regione o vi abbiano vissuto
per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-fami-
gliare o di legami con i partiti dominanti (cfr. sentenze E-3737/2015 e
E-4167/2016).
8.7 Sia quel che sia, nel caso di specie, il ricorrente pare ad ogni modo
soddisfare i criteri testé elencati. Egli è infatti un giovane di etnia curda
senza famigliari a carico e pur non potendo il Tribunale esprimersi in piena
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Pagina 11
cognizione di causa per via delle contraddittorie allegazioni dell’interes-
sato, non vi è inoltre modo di dubitare quanto al fatto ch’egli disponga tut-
tora di un qualche tipo di parentela nella regione o di legami con i partiti
dominanti (cfr. quanto già precedentemente deciso dal Tribunale nella pro-
cedura ricorsuale ordinaria; sentenza D-1693/2014 dell’8 aprile 2015 con-
sid. 9.2). Del resto, in sede di riesame, così come nell’ambito della presente
procedura ricorsuale, egli si è limitato a contestare l’insussistenza di una
situazione di violenza generalizzata senza tuttavia avanzare censure ri-
spetto all’esistenza dei sovraesposti fattori favorevoli. Pertanto, l’esecu-
zione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell’art. 83
cpv. 4 LAsi.
9.
Infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi; sentenza E-4167/2016 consid. 7.5; si veda anche l’art. 8
cpv. 4 LAsi e la DTAF 2008/34 consid. 12).
10.
Visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la domanda di
riesame. Di conseguenza risulta anche giustificato l’emolumento di
CHF 600.– fissato dall’autorità inferiore in applicazione dell’art. 111d cpv. 1
LAsi. La decisione del 22 gennaio 2018 va dunque confermata ed il ricorso
respinto.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 7
marzo 2018.
12.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban-
donato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) e non può pertanto
essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribu-
nale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è dunque definitiva.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 7 marzo 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: