Corte IV
D-946/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Thomas Wespi, giudice;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, dichiaratosi nato il (...) e cittadino sudanese,
alias nato il (...), provenienza sconosciuta,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-946/2009
Fatti:
A.
Il 10 gennaio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese ed
originario di B._______, ma cresciuto fin dalla nascita, oppure dall'età
di un anno, ad C._______ nel D._______ in Nigeria (cfr. audizione del
22 gennaio 2009 pag. 1 e 2 nonché ricorso pag. 3), ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è qui di rilievo d'essere espatriato a seconda delle versioni il
(...) o il (...), una o due settimane, oppure due o tre mesi dopo il
decesso di sua madre, avvenuto il (...) (cfr. audizione del 22 gennaio
2009 pagg. 2, 7 e 8 nonché audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 4, 6 e
7 ), per il timore di essere ucciso anch'egli da parte dei famigliari di
sua madre, che l'avrebbero uccisa a causa di un contenzioso per un
terreno che quest'ultima aveva ricevuto in donazione da suo padre. Si
sarebbe quindi recato illegalmente in Libia, dopo aver attraversato vari
Paesi africani a lui ignoti in bus oppure con un camion, da dove si
sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Italia, in un luogo a
lui sconosciuto, per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera
il (...), secondo le sue dichiarazioni, dopo un mese di viaggio (cfr.
audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 9 e 10 e audizione del 3 febbraio
2009 pag. 15).
B.
Il 12 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 13 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non
avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre,
l'interessato avrebbe detto d'ignorare la data di nascita di sua madre e
di non aver mai saputo la sua età. Peraltro, avrebbe superato
ampiamente i 18 anni, siccome avrebbe dichiarato di aver lavorato nei
campi per dieci anni dall'età di otto anni fino al suo espatrio avvenuto
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in (...). Per di più, avrebbe allegato di conoscere la sua data di nascita
solamente tramite il certificato di nascita sudanese ricevuto da sua
madre, il quale, giacché conterrebbe molti errori d'ortografia, non
potrebbe essere considerato autentico e non avrebbe alcun valore
probatorio. In aggiunta, il richiedente avrebbe dichiarato di non avere
mai avuto alcun documento, di non avere più nessuno nel suo Paese
d'origine da contattare, di non avere pagato niente per il viaggio e di
essere giunto in Svizzera senza alcun documento, nonostante abbia
varcato il confine con lo spazio Schengen. Inoltre, l'interessato
avrebbe fornito indicazioni molto vaghe sul viaggio e non avrebbe
provato tutte le possibilità per procurarsi un documento d'identità.
Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun
motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità
validi ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa.
Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato, in
quanto avrebbe fornito indicazioni prive di alcun fondamento. Infatti,
sarebbe inspiegabile come una persona, che avrebbe svolto il lavoro
di contadino e che afferma che il contenzioso relativo al terreno in
questione esisterebbe da molto tempo, non sia stata in grado né di
specificare in modo convincente l'aspetto del terreno, né di fornire
un'indicazione almeno approssimativa della sua dimensione. Per di
più, egli si sarebbe contraddetto più volte sull'identità delle persone
con le quali sua madre era in conflitto, indicando i suoi zii, in seguito
gli zii di sua madre, per poi ritornare alla prima versione. Infine,
l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai
fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di
contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo
che il suo certificato di nascita debba essere ritenuto valido nonché di
avere 17 anni e mezzo. Inoltre, l'UFM farebbe ricorso ad un esame
osseo avente un ampio margine d'errore, che gli attesterebbe più di
18 anni. Peraltro, non avrebbe alcun documento d'identità, all'infuori
del certificato di nascita già consegnato e, non trovandosi in Nigeria,
non avrebbe modo di agire entro il termine stabilito di 48 ore. Per di
più, egli avrebbe provato la sua identità con la consegna del certificato
di nascita sudanese. Infine, sarebbe fuggito per evitare la morte, a
causa dei problemi relativi ad un contenzioso per un terreno che suo
padre avrebbe donato a sua madre.
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5.
5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato
impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso
della prima audizione di avere iniziato a lavorare nei campi come
contadino sin dall'età di otto anni per un periodo di dieci anni fino al
suo espatrio avvenuto nel 2008. Dall'altro lato, dall'esame radiologico,
effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18
anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
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base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il
22 gennaio 2009 (cfr. formulario agli atti A10/1). In sede di ricorso, egli
ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il
passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non si trova
in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere
raggiunto la Svizzera recandosi in Libia, dopo aver attraversato vari
Paesi africani a lui ignoti, in bus oppure con un camion, da dove si
sarebbe imbarcato su una nave per arrivare in Italia in un luogo a lui
sconosciuto per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera il
(...). Peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato per un mese, nonostante
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egli sia espatriato molto prima (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag.
8 e consid. 5.2). In aggiunta, l'autore del gravame ha allegato di non
aver pagato nulla per il viaggio da E._______ fino in Svizzera (cfr.
audizione del 3 febbraio 2009 pag. 17). Oltre a ciò, questo Tribunale
osserva che varcare il confine Schengen senza alcun documento
costituisce un'impresa pressoché impossibile. Vista l'inconsistenza e
l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene
che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e
dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo
Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo
racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel corso
della procedura di prima istanza non è stato nemmeno in grado di
precisare l'identità dei parenti, autori dell'omicidio di sua madre,
indicando i suoi zii, gli zii di sua madre, oppure i fratelli del genitore
(cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 4 e 6 nonché audizione del
3 febbraio 2009 pagg. 7, 8 e 10). Per di più, non v'è ragione di ritenere
che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di
terzi, ovvero dei suoi parenti, ritenuto che le autorità nigeriane hanno
la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di
strutture funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha
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rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. consid. 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 12
del presente giudizio).
10.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
12.
12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr). La questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan.
Infatti, egli ha presentato un certificato di nascita sudanese contenente
vari errori ortografici e non è stato in grado di spiegare tale fatto né in
fase di procedura di prima istanza, né nel ricorso, dove non si è
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neanche espresso in merito, limitandosi a ribadire che si tratti di un
documento autentico (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 5 e
ricorso pag. 2). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta
l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della
Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero
avente un genitore nigeriano. Pertanto, è altamente presumibile
nonché verosimile che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso
ha dichiarato che sua madre è nigeriana (cfr. audizione del 22 gennaio
2009 pag. 2). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di
collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza,
a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di
determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la
Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come
contadino. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente
cinque cugini (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 4). Non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
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2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore
del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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