Corte IV
D-948/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-948/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 12 gennaio
2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 e del 2 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto
dall'interessato),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 febbraio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato a B._______, e di essere espatriato nel (...) per timore
di essere arrestato dalla Polizia, la quale lo starebbe cercando, perché
sarebbe accusato dell'omicidio di un uomo - figlio del padrone di casa
dell'interessato - che sarebbe deceduto per avvelenamento il (...),
dopo che lui e l'interessato, il giorno precedente, si sarebbero recati
insieme ad una festa,
che, il medesimo giorno del decesso di quest'uomo, l'interessato
sarebbe stato arrestato dalla Polizia e detenuto fino al (...), quando
sarebbe stato rilasciato su cauzione. Il giorno seguente la sua
liberazione, la Polizia sarebbe ritornata a cercarlo, e non trovandolo,
avrebbe portato via sua madre,
che, su consiglio di suo zio materno, avrebbe deciso di andare via, e
sarebbe fuggito a C._______ presso lo zio paterno, dove per il tramite
della televisione, qualche giorno più tardi, avrebbe appreso di essere
ricercato e, a quel punto, lo zio paterno gli avrebbe consigliato di
lasciare la Nigeria,
che, il (...), l'interessato sarebbe partito da C._______ in auto fino a
D._______, da dove sempre in auto illegalmente avrebbe raggiunto il
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Togo, passando per il Benin con il passatore e pagando ai controlli.
Dal Togo, egli sarebbe ripartito lo stesso giorno con una nave fino a
sbarcare in un Paese, di cui non conoscerebbe il nome e dove un
uomo l'avrebbe aiutato a prendere un taxi, che l'avrebbe portato in
Svizzera il 12 gennaio 2009, senza subire controlli e senza sapere da
quale valico sarebbe giunto,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 12 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialemente di non aver
mai posseduto il passaporto o la carta d'identità, di modo che avrebbe
viaggiato senza documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile
far arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto che nel caso concreto
ricorrerebbero i presupposti circa la necessità d'ulteriori chiarimenti
per la determinazione dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento o della qualità di rifugiato, ritenuto che egli
sarebbe accusato ingiustamente della morte di un suo amico e non
potrebbe difendersi con efficacia e beneficiare di un equo processo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che non soccorrono l'autore del gravame le vaghe e semplici
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti e non avrebbe fatto alcunché a tal proposito, poiché non
ne avrebbe mai posseduti, né li avrebbe mai richiesti (cfr. ricorso pag.
2 e verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 3 e del 2 febbraio
2009 pag. 3). Sul motivo per cui non ne avrebbe mai richiesti, il
ricorrente ha peraltro reso versioni differenti dichiarando dapprima
semplicemente che non sapeva dove ottenerli (cfr. verbale d'audizione
del 2 febbraio 2009 pag. 3), mentre che in sede di ricorso ha allegato
che, da un lato, non essendo un uomo d'affari che viaggia fuori dalla
propria regione o dal Paese, non utilizzava tali documenti (cfr. ricorso
pag. 2) e, dall'altro, essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe avuto
il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli (cfr.
ricorso pag. 2). Tali asserzioni, peraltro stereotipate, non costituiscono
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ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai
sensi di legge, tenuto conto altresì che è inverosimile che il ricorrente
non ha mai dovuto identificarsi nel suo Paese e non ha mai dovuto
sottoporsi a controlli (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag.
4 e del 2 febbraio 2009 pag. 3),
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni
rese circa le circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui
avrebbe viaggiato senza documenti (cfr. ricorso pag. 2) e senza subire
controlli e, in particolare, giungendo dalla Nigeria in auto fino in Togo,
da dove si sarebbe imbarcato poi su una nave e, una volta a terra,
avrebbe viaggato un giorno ancora in auto per raggiungere la Svizzera
(cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 7, 8 e 9) ed a
proposito delle quali non ha saputo fornire alcun riferimento concreto,
per esempio quanto al posto da cui sarebbe partito dal Togo, il Paese
in cui sarebbe sbarcato, così come in merito al taxista che l'avrebbe
portato in Svizzera o al valico che avrebbe superato per arrivarvi (cfr.
verbale d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 8 e 9),
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali
dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere
viaggiato nelle condizioni descritte e v'è dunque ragione di concludere
che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
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persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria, in quanto sarebbe ricercato dalla Polizia, poiché la
famiglia del suo padrone di casa lo accuserebbe ingiustamente
dell'omicidio del figlio, e poiché non potrebbe difendersi e beneficiare
di un equo processo in relazione alla suddetta accusa,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, oltre a quanto rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore,
codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a
sostegno della sua domanda d'asilo, segnatamente sia in relazione
alla sua asserita detenzione che all'arresto della madre, nonché alla
pretesa ingiusta accusa di omicidio che peserebbe su di lui, è del tutto
inverosimile. A tal proposito, basti rilevare che è da ritenersi
incongruente e contraddittorio che il ricorrente abbia potuto essere
rilasciato dopo tre giorni su cauzione con l'accusa di omicidio e,
soltanto dopo un giorno da tale liberazione, essere ancora ricercato
dalla Polizia per la medesima accusa, tanto più che la liberazione era
avvenuta per il tramite di un avvocato (cfr. verbali d'audizione del 26
gennaio 2009 pag. 5 e del 2 febbraio 2009 pag. 4 e 9) e quindi in
conformità ai diritti riconosciuti della difesa. Alla luce di tale
constatazione, risulta altrettanto contradditorio e inverosimile che le
autorità - non trovando il ricorrente - avrebbero optato, senza alcuna
giustificazione, per l'arresto di sua madre, della cui liberazione
l'insorgente sostanzialmente non si è nemmeno interessato (cfr.
verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 5 e 6 e del 2 febbraio
2009 pag. 10 e 11),
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che d'altronde l'allegazione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe
ricercato dalle autorità, è una semplice asserzione di parte senza
alcun fondamento (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag.
5-6 e del 2 febbraio 2009 pag. 11-12), così come l'impossibilità di
beneficiare di un equo processo in Patria (cfr. ricorso pag. 2),
che vista l'inattendibilità e l'incongruenza delle dichiarazioni rese dal
ricorrente ed in particolare alla luce dell'evocata inverosimiglianza dei
motivi d'asilo addotti dallo stesso, non v'è motivo di ritenere che
l'insorgente non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in
relazione ai fatti invocati, ritenuto altresì che l'insorgente ha dimostrato
di esservi la possibilità di procurarsi un avvocato, e di venire aiutato,
come infatti sarebbe stato il suo caso in occasione dell'asserita
liberazione dalla detenzione su cauzione (cfr. verbali d'audizione del
26 gennaio 2009 pag. 5-6 e del 2 febbraio 2009 pag. 4 e 6). Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una certa formazione di base, nonché
un'esperienza professionale quale venditore (cfr. verbale d'audizione
del 26 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria egli può beneficiare
di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui sua
madre, i suoi fratelli, nonché i suoi zii (cfr. verbale d'audizione del 26
gennaio 2009 pag. 3) si trovano ancora in loco,
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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