B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-960/2015
Sen t en z a d e l 2 9 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…) ed i figli
C._______, nata (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nato il (…),
Siria,
patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 gennaio 2015 / N (…).
D-960/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente
Qamişlo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente He-
siçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ottobre 2013.
Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rap-
presentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legal-
mente in territorio elvetico il 31 ottobre 2013 unitamente alla moglie ed ai
figli. In data 11 novembre 2013 i coniugi ed i figli hanno presentato do-
manda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2013
di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1 e 3-5 e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere espatriato per timore di essere ucciso o seque-
strato da gruppi come Jabhat al-Nusra in quanto cristiano e per la situa-
zione di violenza generale causata dalla guerra in essere. Oltracciò sa-
rebbe stato minacciato, poiché ritenuto sostenitore del regime, per avere
organizzato delle manifestazioni musicali alle quali avrebbero partecipato
membri del partito Ba'ath (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 8 seg. e verbale
di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: ver-
bale 2/A._______], pagg. 8 seg.).
A.b La moglie B._______, è anch'ella cittadina siriana di religione cristiana
e confessione siro-ortodossa, nata e cresciuta ad al-Qamishli dove
avrebbe vissuto fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di
essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in
essere e per le minacce subite dal marito (cfr. verbale di audizione del
20 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______],
pagg. 1, 3 seg. e 7 seg. e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di
B._______ [di seguito: verbale 2/B._______, pag. 5]).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– i passaporti siriani di tutta la famiglia e le carte d'identità siriane dei
coniugi;
– la licenza di condurre di A._______ rilasciata il (…) 2011;
D-960/2015
Pagina 3
– il libretto di famiglia;
– il libretto militare di A._______ rilasciato il (…) 1996;
– due estratti dello Stato civile;
– una carta di invalidità di A._______ rilasciata il (…) 2006;
– una chiave USB contenente un filmato concernente un evento orga-
nizzato da A._______.
B.
Con decisione unica del 13 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data
15 gennaio 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha rite-
nuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allonta-
namento degli interessati verso la Siria concedendogli l'ammissione prov-
visoria.
C.
In data 16 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
17 febbraio 2015), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo, in via preliminare, di ordinare un'istruttoria nonché di procedere
allo scambio di scritti, ossia concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi
circa la risposta al ricorso della SEM, e di ordinare un dibattimento. Nel
merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento
della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispo-
sitivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di con-
cessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti do-
cumenti:
– una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio
raccomandato (all. B);
– una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore
(all. C);
D-960/2015
Pagina 4
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia
etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
– un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei
britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi
in Siria. Obama: " (all. G);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea
contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra"
(all. H);
– un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa
in Siria e Iraq" (all. I);
– un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en
Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati
Uniti. Onu, " (all. M);
– un articolo non recante data intitolato "Onu:
in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);
– un articolo del 26 agosto 2014 intitolato ". Siria
chiama Obama" (all. O);
– un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce
des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
– un articolo del 17 settembre 2014 intitolato ". I
cristiani siriani e il terrore
ora>" (all. Q);
– un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti
ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
D-960/2015
Pagina 5
– una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department
of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious
minorities in Iraq and Syria" (all. S);
– la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in
Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle
minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con
un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della
situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a pro-
durre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il
17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
inosservanza. Il 9 marzo 2015 essi hanno tempestivamente inoltrato l'atte-
stazione di indigenza.
E.
Con risposta del 26 marzo 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla deci-
sione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per negare la sussistenza
di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
F.
In data 28 aprile 2015 i ricorrenti si sono espressi in replica, presentando
le osservazioni in merito alla risposta al ricorso ed allegando i seguenti
documenti:
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cri-
stiani " (all. U);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90
Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino
dell'ISIS" (all. Z);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts
scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. Aa).
D-960/2015
Pagina 6
G.
La SEM, con duplica del 19 maggio 2015, ha proposto la reiezione del gra-
vame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'espri-
mersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso.
H.
Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, i ricorrenti hanno
informato il Tribunale dell'andamento della situazione dei cristiani in Siria e
prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha con-
cesso l'asilo a G._______ (N […]), fratello di A._______.
I.
In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni, tra-
smesse ai ricorrenti per conoscenza, con le quali ha nuovamente proposto
di respingere il ricorso.
J.
Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente
attirato l'attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito al contesto
dei cristiani in Siria ed allegato un documento:
– un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage
di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. Ab).
K.
La SEM, con osservazioni del 20 maggio 2016, ha indicato che gli eventi
descritti nell'articolo non sarebbero in grado di indurre la SEM ad un cam-
biamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva dei
cristiani.
L.
Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuova-
mente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione dei cristiani in Siria
allegando i seguenti documenti:
– un articolo del 14 gennaio 2016 intitolato "The “Islamic State” release 16
Assyrian kidnapped about year ago" (all. Ac);
– un articolo del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The “Islamic
State” closes the Assyrians citizens’ file who were abducted from vil-
lages in the countryside of Tal Tamr" (all. Ad);
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Pagina 7
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kami-
kaze: decine di vittime" (all. Af);
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "More casualties rise the
number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Ag);
– un articolo del 25 gennaio 2016 intitolato "15 casualties and injuries at
least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. Ah);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. Ai);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed and wounded by Sui-
cide attack in Qamishli" (all. Al);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Pa-
triarch Ignatius Ephrem II" (all. Am);
M.
Con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti hanno ulterior-
mente evidenziato il fatto che A._______ era un sostenitore del presidente
siriano.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
D-960/2015
Pagina 8
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giu-
sta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le
prove e proporre le rispettive conclusioni.
La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come
domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un
dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato
fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la
parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle
generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, per iscritto nell'atto ricor-
suale, come pure durante lo scambio di scritti, di potersi esprimere. Alla
richiesta non è quindi dato seguito.
È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale,
secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pub-
blico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una
richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di
prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure
ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che
siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF
130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente
non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di
prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non
può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita
D-960/2015
Pagina 9
oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia
di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1;
HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 13 gennaio 2015, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In partico-
lare, difetterebbe il legame di causalità temporale tra le minacce subite
dall'insorgente e il suo espatrio: egli sarebbe stato minacciato nel suo ne-
gozio di musica nel febbraio del 2012 ed espatriato soltanto un anno e otto
mesi più tardi. Dipoi la situazione d'insicurezza a causa del conflitto e il
timore di essere sequestrati in quanto cristiani sarebbero l'espressione
della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero
quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi sarebbero indizi di una vo-
lontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli inte-
ressati. Pertanto, la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha
respinto le domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera.
5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti
hanno contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.
I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere la per-
secuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU
avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa:
i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in
base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in
modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I cri-
stiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura cro-
cifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse pro
capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo
avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e
D-960/2015
Pagina 10
deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani com-
messe dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre minoranze reli-
giose o etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di ma-
trice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre
alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato
celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un par-
roco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano
particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali
chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei
fondamentalisti islamici avrebbe permesso di definire le loro barbarie quale
tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro
(e quindi anche dei cristiani) che non sarebbero (o non sposerebbero) la
fede sunnita più oltranzista. In Siria sarebbe dunque in atto una pulizia et-
nica condotta da gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sa-
rebbero quindi divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice
islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano
ed in particolare il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. I
cristiani pertanto subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria
vita e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla reli-
gione cristiana.
Oltre alla sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, i ricorrenti
sollevano la sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale. L'insorgente
ha reiterato come il motivo dell'espatrio sarebbe da ricondurre alle minacce
subite: tuttavia vista la guerra a tuttora in corso un espatrio repentino non
sarebbe stato possibile. Come indicato nelle audizioni, il ricorrente avrebbe
cambiato la sua quotidianità susseguentemente le minacce subite: egli
avrebbe chiuso il negozio anticipatamente; avrebbe evitato di camminare
da solo; tolto i figli dalla scuola pubblica e mandati nella scuola della
Chiesa. Non avendo avuto una disponibilità sufficiente di denaro, avreb-
bero potuto espatriare unicamente grazie alle direttive del Consiglio fede-
rale. Essendo quindi l'espatrio dettato dalle minacce subite dal ricorrente a
causa della sua simpatia per il regime siriano e per essere cristiano vi sa-
rebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato allo stesso e alla
sua famiglia.
Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di ri-
fugiato.
D-960/2015
Pagina 11
5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha sottolineato che gli insorgenti sa-
rebbero originari di al-Qamishli, zona controllata dal regime siriano al mo-
mento del loro espatrio, e negato la sussistenza di una persecuzione col-
lettiva dei cristiani in Siria per i seguenti motivi:
5.3.1 In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popo-
lazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della
guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sa-
rebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre
zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei
cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa della
situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in essere. Tuttavia
a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il tipo di minaccia nei
confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popo-
lazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non
avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa.
Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi
cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle
zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal go-
verno. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero
possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori
la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi ve-
nissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure
di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica
quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di otte-
nere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cri-
stiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un acco-
modamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Singoli
casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per
aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sa-
rebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi
per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle
autorità siriane.
5.3.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle
regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzial-
mente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le re-
gioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con
la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-
Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle
zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su
precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e
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Pagina 12
una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-mu-
sulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di
pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di
divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero
inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale.
Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre
regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo
dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle re-
gioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nella
regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del
Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumen-
tata dall'inizio della guerra civile.
L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze reli-
giose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si
avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato isla-
mico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero mi-
gliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di
esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi
religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente
combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero op-
posto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cri-
stiani per motivi religiosi.
5.3.3 La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di
essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani
in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe per-
tanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una
persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero
soddisfatte.
5.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno menzionato il recente attacco
subito da villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, ovvero la regione di
origine dei ricorrenti, da parte di fondamentalisti islamici. Questi ultimi
avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili.
Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione
potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vici-
nanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembre-
rebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la re-
cente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi ber-
sagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi
ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare
D-960/2015
Pagina 13
il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale dei ricor-
renti, ossia al-Qamishli.
5.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ha ribadito, riferendosi alla sua
risposta, l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
Altresì il luogo di residenza degli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sa-
rebbe controllato dallo "Stato Islamico". Pertanto i tragici avvenimenti men-
zionati nella replica non sarebbero in grado di cambiare la sua valutazione.
5.6 Con scritto spontaneo, i ricorrenti hanno indicato che la situazione dei
cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima – loro luogo d'o-
rigine – sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei
cristiani operata dallo "Stato Islamico".
Con ulteriore scritto, gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva
d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cam-
biamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani.
5.7 Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015, la SEM ha indicato che
anche i recenti e tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non
permetterebbero di cambiare la sua valutazione. Della stessa stregue sa-
rebbe la decisione positiva del fratello di A._______: essa si fonderebbe su
motivi d'asilo propri.
5.8 Negli scritti spontanei dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli in-
sorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cristiani
in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammaticamente,
la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata nella regione
di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi rammentato il
rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi avvenuti ultima-
mente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconoscere una perse-
cuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza
D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage –
resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri
della Chiesa siro ortodossa di Antiochia – avvenuta ad al-Qaryatayan. In
Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica.
5.9 Con osservazioni del 20 maggio 2016, l'autorità inferiore ha indicato
che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell'11 aprile 2016 non sa-
rebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere
di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
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Pagina 14
5.10 Infine, con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti
hanno ulteriormente evidenziato che A._______, in quanto cristiano, non
avrebbe mai nascosto di aver sostenuto il regime del presidente siriano
Bashar al-Assad, organizzando pure due serate in suo sostegno. A seguito
di questi interventi egli avrebbe subito delle concrete minacce alla vita da
tre persone
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente
dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a
una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag-
giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già
D-960/2015
Pagina 15
stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog-
gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la
prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata).
Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf-
ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
6.4 Il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza
di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve
intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi
decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita
e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma
della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere rico-
nosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la
fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi
oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi-
care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo-
rale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza
di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di
protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pro-
nuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambia-
mento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esi-
stenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF
2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esi-
stenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione
dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso
di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il
fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano
riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo
sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 con-
sid. 4.1).
7.
Di seguito verrà dapprima affrontata la questione dell’eventuale esistenza
di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
D-960/2015
Pagina 16
7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese
d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone
esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
D-960/2015
Pagina 17
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF
D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di
riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
7.4.1 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti
disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra
sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e
recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero
invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni dove la
situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e
fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla
criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
Ibidem).
7.4.2 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espul-
sioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi,
ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
D-960/2015
Pagina 18
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.5 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella pro-
vincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto
modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di
al-Hasaka, concludendo all’inesistenza di una persecuzione mirata nei loro
confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubbli-
cata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi
alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi
Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sen-
tenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso
che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie
curde, non vi sia modo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione col-
lettiva all’indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubbli-
cata come sentenza di riferimento, consid. 9).
7.6 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non
si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di
al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka
non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio
di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. VAN LINGE THOMAS, the
Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su /wiki/File:Situation_in_Syria.png >, consultato il
17.01.2017), occorre concludere anche in questa sede all’insussistenza,
per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto
della loro appartenenza alla minoranza cristiana.
7.7 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quanto-
meno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del
luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella prote-
zione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali – le quali
possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (se-
gnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di
D-960/2015
Pagina 19
gruppi terroristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle
condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del
fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze
del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non
possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la
minoranza religiosa, non essendo peraltro l’appartenenza alla confessione
decisiva. Pure l’incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le rela-
tive conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato
timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione
presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti per-
secutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vi-
cissitudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valuta-
zione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime cure.
8.
Qui di seguito verranno ora analizzate gli ulteriori motivi d'asilo degli insor-
genti ed in particolare le persecuzioni individuali subite da A._______.
8.1 A._______ ha allegato di essere stato minacciato a seguito dell'anima-
zione quale DJ di due serate in favore del presidente siriano Bashar al-
Assad.
Il Tribunale rileva anzitutto che ritenuti i 20 mesi trascorsi tra le minacce
subite (all'incirca a fine gennaio 2012) e l'espatrio (avvenuto il 23 otto-
bre 2013), il nesso di causalità temporale fa a prima vista difetto. In se-
condo luogo, quand'anche si sussumesse dato il nesso di causalità tem-
porale – poiché il lungo tempo trascorso prima dell'espatrio è oggettiva-
mente giustificato da una parte dalla complessità dell'organizzazione dello
stesso per una famiglia di sei persone comprendente quattro bambini in
tenera età e dall'altra dalla difficoltà di ottenere i mezzi necessari – va co-
munque rilevato che quanto accaduto al ricorrente non lascia presupporre
l'esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, a una per-
secuzione. Le intimidazioni subite infatti, non raggiungono un'intensità tale
da lasciare presagire un rischio di persecuzione futura. Peraltro, dagli atti
non risultano elementi quanto alla volontà e alla capacità di messa in opera
delle minacce, così come non risultano indizi per ritenere che il credo reli-
gioso dell'interessato abbia aggravato le stesse, avendo il ricorrente infatti
indicato che tale affermazione costituiva una sua mera supposizione (cfr.
D-960/2015
Pagina 20
verbale 2/A._______, pag. 10). Oltracciò, non vi sono elementi a sostegno
del fatto che l'insorgente fosse considerato un sostenitore del regime a tutti
gli effetti. Invero, egli non era né propriamente attivo politicamente né mem-
bro di un partito, ma bensì aveva animato quale DJ due serate in favore
del presidente. Ciò è inoltre corroborato dal fatto che dopo essere stato
intimidito in gennaio 2012, l'insorgente ha smesso di animare le feste in
favore del presidente e, al di là delle conseguenze generali del conflitto in
essere, personalmente non ha più avuto problemi di sorta per più di un
anno e mezzo in cui ha continuato a risiedere in Siria (cfr. ver-
bale 2/A._______, pag. 9). Le minacce costituiscono dunque il frutto di un
singolo episodio. In seguito, lo scrivente Tribunale rileva che attualmente,
la situazione nella città di al-Qamishli si è stabilizzata, i membri di gruppi
jihadisti oppositori al regime che hanno intimidito il ricorrente, non sono più
presenti e non esercitano più alcun controllo sulla città e sulla regione cir-
costante (cfr. supra consid. 6 ed in particolare consid. 6.5 e 6.6). Infine,
nulla cambia il fatto che al fratello dell'insorgente ed alla sua famiglia sia
stato concesso asilo in Svizzera. Difatti, da una parte va considerato che
la domanda d'asilo ha primariamente carattere individuale e che lo statuto
di rifugiato può essere riconosciuto solamente in via eccezionale a causa
di persecuzioni riflesse, per cui non v'è ragione di concludere diversamente
rispetto alle osservazioni dell'autorità inferiore secondo cui il fratello e la
sua famiglia hanno ricevuto l'asilo per motivi propri, tanto più che essi sono
espatriati ben nove mesi dopo gli insorgenti.
A giudizio dello scrivente Tribunale dunque, le minacce subite da
A._______ non sono nella fattispecie rilevanti giusta l'art. 3 LAsi.
8.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insi-
curezza causata dalla guerra in Siria. Tuttavia, i pregiudizi subiti dalla po-
polazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di
guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono
dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti
all'art. 3 LAsi.
9.
In ragione di quanto sopra esposto, gli eventi descritti non ossequiano le
condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che, per quanto riguarda
la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione
dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata.
D-960/2015
Pagina 21
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
11.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribu-
nale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto l'istanza di assi-
stenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese pro-
cessuali.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: