Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-982/2011
Sentenza del 16 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera,
la decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, cresciuta in giudicato in data 12
agosto 2010, di non entrata nel merito della menzionata domanda, in cui
detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,
come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (…),
il verbale dell'audizione sommaria del 26 gennaio 2011 (cfr. act. B5, di
seguito: verbale 1), in occasione del quale è stato altresì concesso al
richiedente il diritto di essere sentito relativamente all'intenzione dell'UFM
di non entrare nel merito della sua domanda di asilo (cfr. act. B7, di
seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011, notificata all'interessato per
telefono il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. B14 ),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 9 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 11 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché 105 LAsi e
83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA,
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino georgiano e di essere nato a B._______, dove sarebbe
vissuto fino al suo espatrio nel (…),
che egli ha altresì affermato di aver lasciato il territorio svizzero dopo la
conclusione infruttuosa della prima procedura di asilo a lui inerente, come
pure di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli invocati in
occasione dell'inoltro della prima domanda di asilo,
che, nella decisione del 7 febbraio 2011, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato non
ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinante per la concessione della protezione provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
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esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente dichiara di avere lasciato la Svizzera dopo
la conclusione negativa della prima procedura di asilo a lui inerente,
recandosi dapprima in C._______ ed inoltrandovi una domanda di asilo;
che, visto che le autorità (…) sarebbero state intenzionate a rinviarlo in
Svizzera, egli si sarebbe trasferito in D._______; che, in detto Paese,
avendo presentato una domanda di asilo, le autorità (…) l'avrebbero
obbligato a volare da E._______ fino a F._______ nell'ambito di una
procedura Dublino; che è dell'avviso di essere stato in qualche modo
costretto ad inoltrarvi una seconda domanda di asilo; che, inoltre, il
ricorrente allega di non beneficiare di alcuna assistenza in Patria, visto
che non vi avrebbe più alcun legame famigliare e che non vi
possiederebbe più alcunché; che afferma altresì di non intrattenere più
alcun contatto con la moglie ed il figlio, da quando gli stessi si sarebbero
trasferiti in G._______; che, per questi motivi, ritiene che nel suo caso vi
sia la necessità per l'UFM di esperire ulteriori approfondimenti,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 28 luglio 2010,
che tra la crescita in giudicato della decisione summenzionata e l'inoltro
della seconda domanda di asilo in Svizzera il ricorrente non è rientrato in
Georgia; che, del resto, nell'ambito della procedura di prima istanza, non
ha avanzato alcun nuovo motivo di asilo,
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che, infatti, durante l'audizione sommaria ha affermato che i suoi motivi
d'asilo erano gli stessi rispetto a quelli invocati durante la prima procedura
di asilo, confermando, su domanda esplicita, che alcun nuovo motivo di
asilo è subentrato nel frattempo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che, inoltre, in sede ricorsuale, non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, difatti, la censura secondo cui egli sarebbe stato in un qualche modo
costretto ad inoltrare una seconda domanda di asilo in Svizzera, ritenuto
che le autorità (…) l'avrebbero obbligato a farvi ritorno, risulta del tutto
inconferente, ritenuto che il suo rinvio coatto in Svizzera non lo obbligava
in alcuna maniera ad inoltrarvi una seconda domanda di asilo,
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
all'assenza di indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2
pag. 769 e i relativi riferimenti),
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
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(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha frequentato
(…) anni di scuola e dispone di esperienza lavorativa, avendo esercitato
per diversi anni l'attività di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, nel suo
Paese d'origine vive tuttora suo (…) (cfr. ibidem pag. 3); che, del resto,
non emergono dagli atti elementi che possano escludere che egli non
disponga in patria di una rete sociale, ritenuto che ha dichiarato di avere
vissuto tutta la vita a B._______ fino all'espatrio nel (…) (cfr. ibidem pag.
1-2); che, in tale contesto, l'asserzione ricorsuale secondo cui in Georgia
non avrebbe più alcun legame famigliare, né alcun bene, non è
corroborata da alcun elemento consistente; che, oltremodo, l'insorgente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
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(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: