B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-983/2014
Sen t en z a d e l 1 3 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 gennaio 2014 / N (…).
D-983/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita, dichiara-
tosi minorenne, è nato e cresciuto in un villaggio della provincia afghana di
Vardak ed avrebbe trascorso l'anno prima dell'espatrio a Kabul. Egli ha
presentato domanda d'asilo in data 19 settembre 2013 dopo aver raggiunto
la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia.
Egli sarebbe partito da Kabul, avrebbe raggiunto F._______ (Iran), pas-
sando in seguito in Pakistan per poi entrare in territorio turco da dove
avrebbe proseguito per la Grecia e sarebbe sbarcato in l'Italia dove
avrebbe preso il treno che lo ha condotto in Svizzera (cfr. verbale d'audi-
zione del 14 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3, 5 e 7 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Afghanistan in quanto nel villaggio
d'origine vi sarebbero stati problemi dopo l'arrivo dei Kuchi, nel 2008. Que-
sti ultimi avrebbero distrutto case ed ammazzato i residenti. Pertanto si sa-
rebbe trasferito unitamente alla sua famiglia a Kabul nel 2012. Con l'inten-
zione di tornare al villaggio d'origine per recuperare degli effetti personali,
l'interessato si sarebbe imbattuto nei Talebani che lo avrebbero costretto a
svolgere lavori pesanti. Allorquando egli non sarebbe più stato in grado di
lavorare, questi ultimi lo avrebbero picchiato e poi liberato. Tornato a Kabul,
egli avrebbe avuto problemi di sicurezza ed economici (cfr. verbale 1,
pag. 9 e verbale d'audizione del 16 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2],
pagg. 3 seg.).
B.
Con decisione del 23 gennaio 2014, notificata all'interessato in data
27 gennaio 2014 (cfr. atto A25/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM;
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha preliminarmente ritenuto
che il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore
età, ha in seguito respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando con-
testualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione
del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 26 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
27 febbraio 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della
D-983/2014
Pagina 3
qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili.
A sostegno dell'atto ricorsuale, il ricorrente ha prodotto una fotocopia della
Tazkara, ossia un documento di identità afghano attestante, a suo dire, la
sua minore età.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura,
lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in
prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una
copia del ricorso con il relativo allegato all'UFM ed ha invitato tale Ufficio
ad inoltrare una risposta.
E.
In data 14 marzo 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, tra-
smessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai conside-
randi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Con decisione incidentale del 24 marzo 2014, il Tribunale ha trasmesso la
risposta al ricorso dell'UFM all'insorgente e lo ha invitato ad inoltrare una
replica come pure una traduzione della Tazkara, nonché la stessa in origi-
nale entro un termine fissato il 24 aprile 2014. In seguito, il Tribunale, con
ordinanza del 29 aprile 2014, ha accolto l'istanza di proroga formulata dal
ricorrente con scritto del 24 aprile 2014 prorogando il termine al 15 mag-
gio 2014.
G.
Il ricorrente, con scritto del 6 maggio 2014 (timbro del plico raccomandato:
7 maggio 2014), ha inviato la Tazkara in originale con relativa traduzione
ed ha tacitamente rinunciato alla replica.
H.
Il 27 maggio 2014, dopo invito del Tribunale del 13 maggio 2014, l'UFM ha
D-983/2014
Pagina 4
trasmesso le sue osservazioni concernenti la Tazkara prodotta dall'insor-
gente. Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente con diritto d'e-
sprimersi entro il 17 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in
vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale
della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giu-
sta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicem-
bre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vi-
gore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo
diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
D-983/2014
Pagina 5
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni
transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il
nuovo diritto vigente.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato, da un lato, le allega-
zioni dell'interessato circa l'allegata minore età come inverosimili, e dall'al-
tro lato le allegazioni circa i motivi d'asilo come irrilevanti.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo ren-
dere credibile la sua pretesa minore età non avendo consegnato alcun do-
cumento d'identità. Inoltre non sarebbe stato in grado nemmeno di indicare
la sua data di nascita in maniera coerente, avendo dapprima indicato di
essere nato l'8 ottobre 1997 che corrisponderebbe al calendario solare per-
siano 20 day 1375. Quest'ultima data però corrisponderebbe al 9 gen-
naio 1997. Altresì durante l'audizione sulle generalità egli avrebbe indicato
di non essere sicuro della sua età per poi asserire di avere 17 anni e
due mesi. Non da ultimo, l'UFM ha rilevato che le allegazioni circa la sua
cronistoria quo al curricolo scolastico come pure all'esperienza lavorativa
non coinciderebbero. Infine, il richiedente, nel soggiorno previo in Grecia si
sarebbe dichiarato diciannovenne. Per tutti questi motivi, l'UFM ha ritenuto
che vi sarebbero stati sufficienti elementi per poter concludere alla mag-
giore età del richiedente. Tale conclusione sarebbe pure confermata dal
risultato dell'esame osseo, secondo cui l'interessato avrebbe un'età supe-
riore a 18 anni, benché questo mezzo di prova non sia sufficiente per smen-
tire da solo le allegazioni riguardante la sua minore età.
Circa i motivi d'asilo, senza contestarne la verosimiglianza, l'UFM ha indi-
cato che per l'interessato vi sarebbe un'alternativa di rifugio nel Paese d'o-
rigine. Infatti l'interessato avrebbe dichiarato che a marzo o aprile del 2012
con la propria famiglia avrebbe lasciato la provincia di Vardak ed il villaggio
di G._______ e si sarebbe trasferito definitivamente a Kabul. Agendo nel
D-983/2014
Pagina 6
senso, avrebbe quindi attivamente sollecitato un'alternativa di rifugio in-
terna, ove lo stesso avrebbe asserito di non aver subito alcuna persecu-
zione. Pertanto, le persecuzioni allegate, ovvero quelle subite dai Talebani
e dai Kuchi, sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale o regionale,
alle quali sarebbe possibile sottrarsi recandosi in un'altra parte del Paese
d'origine, come d'altronde egli avrebbe fatto. Inoltre, il timore di subire a
Kabul delle persecuzioni da parte di altre famiglie del suo villaggio d'origine
per problemi legati alla proprietà di terreni, sarebbero anch'esse irrilevanti,
in quanto avrebbe potuto rivolgersi alle autorità afghane a Kabul qualora
ne avesse avuto il bisogno. Infine sarebbe pure irrilevante ai fini dell'asilo
l'essere espatriato per le difficili condizioni di vita a causa di un problema
psichico del padre.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfereb-
bero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non
gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda
d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di
essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non
avendo saputo rendere credibile la sua minore età, l'interessato dovrebbe
sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione della sua minore
età e pertanto, circa l'esecuzione del rinvio, egli non potrebbe prevalersi
delle regole specifiche per i minorenni non accompagnati. Altresì, siccome
l'interessato nella primavera del 2012 si sarebbe trasferito unitamente alla
famiglia a Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan sarebbe
ragionevolmente esigibile conformemente alla giurisprudenza dello scri-
vente Tribunale. Essendo egli giovane e disponendo a Kabul di un'ampia
rete familiare come pure di una buona esperienza professionale e potendo
contare sull'aiuto finanziario di un parente dal Pakistan, non vi sarebbero
ostacoli al suo rinvio a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sa-
rebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimi-
glianza constatata della sua allegata minore età. Le discrepanze rilevate
dall'UFM sarebbero da ricondurre, come indicato dalla rappresentante
dell'opera assistenziale (di seguito: ROA) presente all'audizione federale,
a fattori culturali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha quindi depositato una
D-983/2014
Pagina 7
copia della Tazkara che attesterebbe la sua minore età, aggiungendo, inol-
tre, che l'esame osseo non potrebbe scientificamente provare la sua età a
causa del margine d'imprecisione di tale esame. Pertanto vi sarebbe d'an-
nullare la decisione per non aver applicato le norme di procedura previste
per i minori non accompagnati.
In seguito, il ricorrente ha indicato che, contrariamente a quanto ritenuto
dall'UFM, non si potrebbe concludere che Kabul sia un'alternativa di prote-
zione interna poiché ivi la situazione sarebbe altrettanto pericolosa a causa
della vicinanza dei Talebani e degli attentati. Inoltre, circa la persecuzione
da parte di terzi, sarebbe erroneo indicare che la giustizia afghana sia effi-
ciente, pertanto anche da questo punto di vista, qualora dovesse fare rien-
tro nel Paese d'origine non sarebbe in grado di ottenere un'opportuna pro-
tezione. Per questi motivi gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato
e concedere l'asilo o, sussidiariamente, concedere l'ammissione provviso-
ria per inesigibilità dell'allontanamento.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il documento di iden-
tità allegato al ricorso sarebbe solo una copia e di pessima qualità. Inoltre
un documento d'identità inoltrato in forma di fotocopia non consentirebbe
di stabilire con certezza il suo contenuto poiché non sarebbe possibile ve-
rificarne l'autenticità. Il documento, dunque, non sarebbe in grado di con-
futare la conclusioni dell'UFM. Pertanto detto Ufficio ha rinviato ai propri
considerandi confermandoli pienamente.
4.4 Successivamente all'inoltro dell'originale della Tazkara con relativa tra-
duzione, l'UFM ha presentato le seguenti considerazioni. La Tazkara, oltre
ad essere un documento facilmente e illegalmente ottenibile, sarebbe di
scarso valore probatorio a causa del contenuto esiguo al punto di non es-
sere attendibile. Le indicazioni riguardanti l'età sarebbero troppo vaghe per
poterne stabilirne l'esattezza, infatti sarebbe solitamente indicata l'età di
una persona a un certo momento della sua vita. Nel caso specifico, la Taz-
kara del ricorrente indicherebbe l'età di 16 anni nel 1391 del calendario
solare persiano ciò che corrisponderebbe al 2012, momento in cui sarebbe
stato rilasciato il documento, pertanto sarebbe impossibile stabilire l'età
dell'insorgente. Il documento potrebbe essere stato stilato sulla base delle
affermazioni di chi l'ha richiesto. Pertanto, il documento di identità inoltrato
dal ricorrente non sarebbe atto a provare l'età allegata. A titolo abbondan-
ziale, l'Ufficio ha poi aggiunto che l'età menzionata nel documento farebbe
emergere ulteriori contraddizioni con le dichiarazioni dell'insorgente. L'età
di 16 anni nel 2012 andrebbe contro la sua indicazione secondo la quale
egli avrebbe avuto 17 anni e due mesi in occasione della prima audizione
D-983/2014
Pagina 8
tenutasi nell'ottobre 2013 giacché a questo punto non avrebbe ancora
compiuto i 16 anni al momento del rilascio della Tazkara l'8 aprile 2012.
Altresì se si considera la data di nascita fatta valere dallo stesso, ossia il
9 gennaio 1997, al momento del rilascio della Tazakara nel 2012 egli non
avrebbe avuto 16 anni. Pertanto tale Tazkara non potrebbe costituire un
documento affidabile per stabilire l'età effettiva del suo detentore.
L'UFM ha inoltre aggiunto che effettivamente la valutazione dell'età
dovrebbe tenere conto di elementi culturali come avrebbe fatto notare la
ROA. Ciononostante, trattandosi di una componente determinante
dell'identità, il ricorrente avrebbe dovuto provare i relativi dati non solo
renderli verosimili. Le indicazioni contraddittorie e vaghe dell'insorgente già
rilevate nella decisione impugnata, nonché la Tazkara stessa farebbero
emergere dei dubbi considerevoli in merito alla sua età dichiarata e non
permetterebbero di giungere alla convinzione che lo stesso sia minorenne.
Inoltre il risultato osseo non sarebbe stato di per sé determinante per
valutare la sua maggiore età, l'Ufficio sarebbe giunto a tale conclusione
considerando altri criteri di valutazione prima di evocare il risultato osseo.
5.
Anzitutto, v'è da stabilire se l'UFM ha correttamente considerato l'insor-
gente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato
una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati. Tale censura
implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come
pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, pertanto è
necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora
venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1155, pagg. 403 seg.).
5.1 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di
consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'ac-
certamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti
devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29
cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurispru-
denza ivi citata).
5.2 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nomi-
nano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei ri-
chiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso
D-983/2014
Pagina 9
un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione som-
maria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per
la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della
procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Con-
formemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'a-
silo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito
dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della proce-
dura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un cu-
ratore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr.
art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989
[CDF, RS 0.107]).
5.3 Secondo giurisprudenza costante, l'UFM ha il diritto di pronunciarsi a
titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audi-
zione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se
esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente
nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viag-
gio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'i-
dentità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti
gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età
giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi ci-
tata).
5.4 Il Tribunale ritiene che l'UFM non ha, nella presente fattispecie, violato
il diritto di essere sentito del qui ricorrente come pure non è incorso in un
accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Anzitutto, v'è da indicare che l'UFM, in assenza di un documento d'identità
dell'insorgente, ha correttamente apprezzato gli elementi a sua disposi-
zione prima di giungere alla conclusione che lo stesso non ha reso verosi-
mile la sua minore età. In particolare, l'insorgente ha effettivamente indicato
in maniera incoerente la sua data di nascita come pure le date della sua
cronistoria con le esperienze maturate nel Paese d'origine
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.). Invero, come rilevato dalla ROA, tali discre-
panze si potrebbero ricondurre a fatti culturali e segnatamente alle scarse
conoscenze del calendario gregoriano. Tuttavia anche allorquando ha in-
dicato le date secondo il calendario solare persiano è incorso in contraddi-
zione. A titolo d'esempio, egli ha indicato d'aver iniziato la scuola all'età di
otto anni nel 1385 del calendario solare persiano e d'aver, nel contempo,
iniziato a lavorare all'età di dieci anni nell'anno 1385 (cfr. verbale 1, pag. 4).
D-983/2014
Pagina 10
Altresì, in audizione federale, ha fornito un'ulteriore versione indicando d'a-
ver dapprima iniziato a lavorare, nel 1383, ed in seguito cominciato la
scuola, nel 1385 (cfr. verbale 2, pag. 4). Per cui la differenza culturale non
può, sotto questo punto di vista, giustificare le incoerenze rilevate dall'UFM.
Inoltre, come giustamente indicato dall'UFM in occasione dello scambio di
scritti, l'esame osseo non è stato utilizzato come elemento principale per
l'accertamento dei fatti – il quale si ricorda, in tale stadio di procedura, in
mancanza del deposito di un documento d'identità da parte del ricorrente
l'UFM deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi a sua di-
sposizione –, bensì come conferma dell'accertamento della sua maggiore
età, dopo attenta analisi delle dichiarazioni dello stesso e dell'insieme delle
circostanze. Pertanto l'UFM con gli elementi a quel tempo a sua disposi-
zione ha correttamente considerato inverosimile la minore età del ricor-
rente.
A livello ricorsuale, l'insorgente ha depositato come documento di identità
la propria Tazkara in originale. In occasione dello scambio di scritti, l'UFM
ha indicato che tale documento sarebbe di scarso valore probatorio. Come
codesto Tribunale ha già avuto modo d'indicare nella DTAF 2013/30 con-
sid. 4.2.2, seppur la Tazkara non sia da qualificare come un documento di
viaggio, quest'ultima è il documento più utilizzato in Afghanistan come carta
d'identità. Si tratta dunque di un documento ufficiale recante fotografia rila-
sciato con l'obbiettivo di comprovare l'identità del titolare. Tuttavia la Taz-
kara è un documento falsificabile, pertanto il suo valore probatorio è ridotto.
Ciononostante la stessa non può essere qualificata come falsificazione
senza aver effettuato precisi approfondimenti. Nella Tazkara depositata dal
ricorrente nella rubrica "Data di nascita o età" è indicato: "Età sedici anni
nell'anno 1391". Benché il luogo del rilascio di tale documento sia illeggi-
bile, v'è nondimeno indicato che tale documento è stato rilasciato il 20 del
primo mese del 1391 del calendario solare persiano.
Orbene, visto il valore probatorio ridotto di tale documento di identità, il
Tribunale deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi per po-
ter pronunciarsi sull'eventuale maggiore età dell'insorgente in quanto tale
documento, da solo, non è sufficiente per provare la sua data di nascita
esatta e pertanto la minore età allegata. Ciononostante, senza giungere a
dichiarare la falsificazione del documento in questione, il Tribunale ritiene
che neppure a livello ricorsuale il ricorrente è riuscito a rendere verosimile
la sua minore età. Innanzitutto, in occasione dell'audizione sulle generalità
egli ha erroneamente indicato che sulla sua Tazkara vi sarebbe stata ripor-
tata la sua data di nascita completa (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel do-
cumento d'identità depositato agli atti non v'è indicata la data di nascita,
D-983/2014
Pagina 11
bensì l'età nel corso dell'anno 1391. Sembra pertanto già di per sé incom-
prensibile l'essersi equivocato su tale punto dacché, secondo le sue dichia-
razioni, il documento lo avrebbe ottenuto personalmente (cfr. verbale 1,
pag. 7). Secondariamente, ha indicato che all'età di otto anni avrebbe co-
minciato a frequentare la scuola e che corrisponderebbe all'anno 1385 del
calendario solare dell'Egira (cfr. verbale 1, pag. 4). Tale indicazioni sono
contraddittorie, in quanto nell'anno 1385, secondo le informazioni da lui
fornite, avrebbe dovuto compiere 10 anni e al minimo avrebbe avuto nove
anni. Inoltre ha erroneamente indicato che nel 1391, quando avrebbe ter-
minato gli studi avrebbe avuto 14 anni (cfr. ibidem), mentre secondo la Taz-
kara depositata avrebbe avuto 16 anni. Pertanto, visto tutto quanto sopra,
e nonostante il documento depositato, vi sono sufficienti elementi discor-
danti per dichiarare l'inverosimiglianza della sua allegata minore età. Infine,
onde evitare eventuali ripetizioni il Tribunale rinvia alle considerazioni
dell'UFM nella decisione impugnata come pure alle sue osservazioni in oc-
casione dello scambio di scritti.
Pertanto visto tutto quanto sopra, l'allegata minore età non è stata resa
verosimile. Di conseguenza, e conformemente alle considerazioni
dell'UFM alle quali si rinvia, il ricorrente è da considerarsi maggiorenne.
L'UFM non ha quindi a giusta ragione assegnato al richiedente una per-
sona di fiducia prevista per i minori non accompagnati e non è incorso nella
violazione del diritto di essere sentito come pure nell'accertamento inesatto
dei fatti giuridicamente rilevanti.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sen-
tenza di principio DTAF 2011/51), la qualità di rifugiato è data se nel Paese
d'origine non è possibile ottenere una protezione adeguata contro le per-
secuzioni. La qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che
D-983/2014
Pagina 12
ha subito una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che di-
sporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese,
se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione che
minacci la sua esistenza. L'autorità giudicante è tenuta a chiarire se nel
luogo di rifugio interno, la persona interessata non abbia a trovarsi concre-
tamente in pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20).
Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è ri-
fugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le per-
secuzioni non statali. Una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato
o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure
da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente
obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è
appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di prote-
zione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006
n. 18).
Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da
un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro per-
secuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e
in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al
contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante
ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente
organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti. Il ricorso a tale strut-
tura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente acces-
sibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal ge-
nere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve
essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in
cui, per esempio, i bisognosi di protezione si espongono ad un ulteriore [o
altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale). La condizione di
esigibilità implica inoltre un esame individuale in relazione alla specificità
della situazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.4 e 8.6 e
GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.1 e 10.3.2 con giurisprudenza ivi citata).
7.
Nella decisione impugnata l'UFM indica che le persecuzioni subite dall'in-
teressato dai Talebani nel 2012 ed il timore di persecuzione da parte dei
Kuchi sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale e regionale, per il
che trasferendosi a Kabul avrebbe trovato una protezione interna. Inoltre
quo al timore di subire delle persecuzioni da parte di membri delle famiglie
del suo villaggio d'origine, l'UFM indica che egli potrà rivolgersi alle autorità
D-983/2014
Pagina 13
afghane a Kabul. Il ricorrente contesta questi punti indicando che la situa-
zione di sicurezza a Kabul non sarebbe garantita e che non si potrebbe
fare affidamento sulle autorità qualora vi fosse una persecuzione da parte
di terzi. L'UFM indica inoltre che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr a Kabul non vi
sarebbe nemmeno una situazione di pericolo per l'interessato giacché di-
sporrebbe di una buona rete sociale ed una sufficiente esperienza profes-
sionale.
Il Tribunale deve dunque stabilire se nella fattispecie, l'insorgente ha un'ef-
fettiva alternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul giusta
la teoria della protezione sopra esposta (consid. 6).
7.1 Quo alle persecuzioni subite nel 2012 per mano dei Talebani nella pro-
vincia di Vardak, il Tribunale rileva che la verosimiglianza di tale circostanza
è pacifica giacché incontestata dall'autorità inferiore. Cionondimeno il Tri-
bunale ritiene che l'insorgente a Kabul non ha a temere una futura perse-
cuzione da parte dei Talebani. In primo luogo v'è da rilevare che le perse-
cuzioni subite nel 2012, ossia l'obbligo d'eseguire lavori pesanti, è stato
frutto di una situazione incidentale, come d'altronde descritto dallo stesso
(cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 4). In secondo luogo, per sua stessa
ammissione, da quando si è trasferito a Kabul non ha più avuto contatti con
i Talebani (cfr. ibidem). Infine è d'uopo rilevare che con la nuova presidenza
dell'Afghanistan assunta da Ashraf Ghani in accordo con Abdullah Abdul-
lah, per il quale è stata creata la carica di "Chief Executive Officer", nel
settembre 2014 tale Paese ha conosciuto il primo trasferimento pacifico dei
poteri presidenziali. Il 30 settembre 2014 il nuovo governo ha firmato l'ac-
cordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America come pure con la
NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il 2014. Invero, nel
2014 a Kabul si sono registrati alcuni attacchi suicida rivendicati dai Tale-
bani ed il Segretario generale dell'ONU ha inoltre indicato che per tutto il
territorio afghano, il 2014 è stato l'anno più violento dal 2001 e lo stesso si
è detto preoccupato per l'aumento di incidenti fortuiti di civili (cfr. United
nations, General Assembly, Security Council, report of the Secretary-Ge-
neral, The situation in Afghanistan and its implications for international
peace and security, 09.12.2014, A/69/647–S/2014/876, pagg. 1 seg., 6 e
15 seg.; European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin
Information
Report: Afghanistan – Security Situation [di seguito: EASO: Afghanistan
– Security Situation], gennaio 2015, tent/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf >, pagg. 35-38, consultato
il 10.04.2015). Ciononostante a Kabul una persecuzione mirata da parte
dei Talebani nei confronti dell'insorgente è da escludere in quanto, da un
D-983/2014
Pagina 14
lato, l'insorgente non rientra nella categoria a rischio
di persecuzione da parte dei Talebani, e dall'altro lato la loro
presenza nella capitale Kabul non è attualmente significativa (cfr. EASO,
Afghanistan – Strategie degli insorti: intimidazioni e violenze mirate
contro cittadini afghani, dicembre 2012, tent/uploads/192143_2012_5967_EASO_Afghanistan_II_IT.pdf >,
pagg. 42-103, consultato il 10.04.2015; EASO: Afghanistan – Security
Situation, pag. 25).
7.2 Per quanto concerne il conflitto tra Kuchi e Hazara, v'è da
rilevare che lo stesso è circoscritto alle province Vardak e
Ghazni (cfr. Danish Immigration Service, Afghanistan – Country of Origin
Information for use in the asylum determination process, maggio 2012,
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf >, pag. 46,
consultato il 10.04.2015). A causa di tale conflitto, molti Hazara sono fuggiti
da tali province per rifugiarsi nelle grandi città afghane, nonostante ciò per
i Kuchi è molto difficile riuscire a rintracciare nelle grandi città gli Hazara
con i quali erano in conflitto dacché questi ultimi non si sono concentrati in
parti specifiche di tali città, bensì vivono in distinti quartieri (cfr. Danish Im-
migration Service, pagg. 46 seg.). Tuttavia
alcuni scontri tra Hazara e Kuchi sono stati registrati nei sobborghi di
Kabul. Tali conflitti sono indipendenti dal conflitto circoscritto alle
province sopraccitate, benché sicuramente influenzati. Ciò malgrado
si sono registrati scontri tra Kuchi e altre etnie come pure
con la polizia d Kabul e gli stessi nel loro insieme non sono significativi (cfr.
Afghanistan Analysts Network [AAN], The social wandering of the Afghan
Kuchis, novembre 2013, tent/uploads/2013/11/20131125_FFoschini-Kuchis.pdf >, pagg. 20 e 25,
consultato il 10.04.2015). Pertanto, l'insorgente non ha temere una futura
persecuzione da parte dei Kuchi.
7.3 Altresì, circa un eventuale agire illegittimo delle famiglie provenienti dal
suo villaggio d'origine per problemi legati alla proprietà di terreni, il Tribu-
nale rileva che a livello ricorsuale l'insorgente non ne ha fatto alcun riferi-
mento, il che di per sé può indurre a concludere che non abbia un timore
di future rappresaglie. Ad ogni buon conto, come correttamente indicato
dall'UFM, codesto Tribunale ritiene che lo stesso potrà rivolgersi alle auto-
rità a Kabul. Infatti, come già indicato supra (cfr. consid. 7.1), l'Afghanistan
ha firmato l'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America
come pure con la NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il
D-983/2014
Pagina 15
2014 e oltracciò il sistema giudiziario a Kabul è migliore di quello nelle re-
gioni rurali afghane giacché ivi lo stesso, quando esistente, è inefficiente
(cfr. EASO: Afghanistan – Security Situation, pagg. 24 seg.). Pertanto non
si può senz'altro presupporre che, qualora necessario, l'insorgente si vedrà
negato l'accesso alla giustizia.
7.4 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e
della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto
Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è
continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i
centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la
situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la
situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita
tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1).
La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre
parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non
è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in
presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti
sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un
alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di
soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Tale prassi è a tuttora
d'attualità, considerando altresì quanto rilevato nei considerandi
precedenti.
Il Tribunale ritiene quindi che l'insorgente nel luogo di rifugio interno e se-
gnatamente a Kabul non ha a temere una situazione di pericolo giusta
l'art. 83 cpv. 4 LStr. Infatti, egli è giovane, in buona salute ed a Kabul gode
di una solida rete sociale avendovi i genitori ed i fratelli (cfr. verbale 1,
pag. 6 e verbale 2, pag. 2). Inoltre ha due zie paterne e cinque zie materne
che vivono a Kabul con le rispettive famiglie (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.).
Di conseguenza, nonostante la difficile situazione del padre
(cfr. verbale 1, pag. 6), il ricorrente può fare affidamento su una buona rete
famigliare. Altresì a Kabul la sua famiglia vive in una casa in affitto, nella
quale il ricorrente ha vissuto per quasi un anno (cfr. verbale 2, pag. 3). Si
aggiunga inoltre che durante tale soggiorno a Kabul l'insorgente ha avuto
occasione di lavorare in un ristorante (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), pertanto
si può partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel contesto lavora-
tivo di Kabul. Oltre a ciò, per il proprio sostentamento v'è da indicare che
sua madre lavora in una fabbrica di (…) e che i figli della zia paterna resi-
dente in Pakistan talvolta aiutano economicamente la di lui famiglia (cfr.
D-983/2014
Pagina 16
verbale 2, pagg. 5 seg.). Visto quanto precede, l'alternativa di rifugio a Ka-
bul non espone l'insorgente a una situazione di pericolo giusta l'art. 83
cpv. 4 LStr.
7.5 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il ricorrente ha un'effettiva al-
ternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul conformemente
la teoria della protezione. Pertanto essendoci per l'insorgente un'alterna-
tiva di rifugio in Afghanistan, non v'è da riconoscergli la qualità di rifugiato
e la domanda d'asilo va quindi respinta.
Visto quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che i motivi d'asilo fatti valere
dall'insorgente non sono rilevanti in materia d'asilo. Ne consegue che, sul
punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
D-983/2014
Pagina 17
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il princi-
pio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata
riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricor-
rente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingi-
mento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto
tale aspetto pacifico.
In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una ri-
schio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente
ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto,
l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Kabul è
ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché
della LAsi.
D-983/2014
Pagina 18
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Il Tribunale ha già avuto modo d'indicare che la situazione generale in Af-
ghanistan è grave dal profilo della sicurezza, della situazione umanitaria e
della situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/7 e 2011/38 con-
sid. 4.3.2). Ciononostante l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di
Kabul, dove la situazione è meno grave rispetto alle altre parti del Paese,
può essere esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'am-
bito di un'alternativa di rifugio interna (cfr. DTAF 2011/7
consid. 9.9.2). Come già analizzato più sopra alla luce dei più recenti av-
venimenti in Afghanistan (cfr. consid. 7), l'insorgente ha un'effettiva alter-
nativa di rifugio a Kabul ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. consid. 7.4).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere con-
siderata ragionevolmente esigibile.
9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insor-
gente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va
confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11.
11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
D-983/2014
Pagina 19
11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-983/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: