Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-985/2011
Sentenza del 16 febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 31 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
9 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011, notificata
oralmente al richiedente lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di
ricevuta; UFM-atto A 11/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno successivo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data
10 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario di B._______ (Nigeria),
dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio alla fine di (…)
2010,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere ucciso e meglio sacrificato dai membri della società
occulta di cui avrebbe fatto parte suo padre; che, infatti, il (…), in
occasione di un incontro svoltosi al domicilio dell'interessato, tra alcuni
membri della suddetta società e suo padre, egli avrebbe appreso
dell'intenzione di sacrificarlo nel giorno del compleanno di suo padre,
ovvero il (…), nonché del sacrificio di cui sarebbe stato vittima suo fratello
maggiore, il quale sarebbe divenuto handicappato; che, a fronte di tale
situazione, l'interessato sarebbe fuggito e sarebbe andato a raccontare
tutto ad un pastore, il quale l'avrebbe ospitato, promettendogli di aiutarlo;
che, il (…), l'interessato sarebbe rientrato al suo domicilio e, in serata,
dopo la telefonata del pastore, sarebbe ritornato a rifugiarsi presso
quest'ultimo, il quale gli avrebbe offerto di espatriare; che, non volendo
ritornare al suo domicilio, il (…)l'interessato avrebbe deciso di lasciare il
suo Paese d'origine,
che, da B._______, l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave e
sarebbe giunto in un luogo a lui sconosciuto; che, da tale località, la
mattina presto avrebbe preso un treno diretto e sarebbe arrivato lo stesso
giorno a C._______, senza documenti e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la
decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare,
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egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta
d'identità; che, peraltro, non potrebbe contattare i suoi familiari per
procurarsi un documento d'identità, poiché dovrebbe presentarsi
personalmente alle autorità nigeriane, come pure non potrebbe nemmeno
rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera, da un lato, perché
richiedente l'asilo e, dall'altro lato, giacché non possiede un permesso di
soggiorno in questo Paese; che, di conseguenza, non gli sarebbe
possibile consegnare all'autorità svizzera i suoi documenti d'identità; che,
inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che,
segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato,
coerente e sostanziato, egli sarebbe stato costretto a fuggire dal suo
Paese d'origine, poiché avrebbe corso il rischio di essere sacrificato e
quindi la sua vita sarebbe stata in pericolo; che, infine, l'autore del
gravame fa valere che il suo allontanamento in Nigeria non sarebbe
ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla situazione generale non
affatto sicura in detto Paese,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
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documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM,
il ricorrente ha reso allegazioni vaghe e stereotipate; che, a titolo
d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla
Nigeria, entrando nello spazio Schengen, viaggiando dapprima in nave e
poi con un unico treno diretto, nonché senza subire alcun controllo e
senza documenti (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D7-10); che, peraltro, il
ricorrente non è stato in grado di indicare né il nome della grande nave
passeggeri con cui avrebbe viaggiato, né tantomeno il nome del Paese o
della località in cui sarebbe sbarcato; che, inoltre, il medesimo non ha
saputo fornire il nome della città, da cui avrebbe proseguito il suo viaggio
in treno fino a giungere a C._______; che, d'altronde, non è plausibile che
l'interessato sia giunto a C._______, ovvero dal vicino confine italiano,
con un unico treno diretto preso dalla località marittima in cui sarebbe
sbarcato (cfr. ibidem); che, infine, non è manifestamente verosimile che il
ricorrente abbia effettuato un viaggio del genere senza un biglietto e
senza aver pagato alcuna somma, tanto più che dalle sue dichiarazioni
non è emerso che il ricorrente fosse accompagnato (cfr. verbale 1 pag. 6
e verbale 2 D13),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate
allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in
sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D6 e D12, nonché ricorso
pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi
della legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
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ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo
carattere estremamente vago e inconsistente; che, in primis, l'insorgente
non ha in alcun modo circostanziato l'informazione raccolta secondo cui
egli avrebbe dovuto essere sacrificato dalla società occulta di cui farebbe
parte suo padre; che, in particolare, non ha fornito alcun dettaglio né in
merito alle modalità in cui si sarebbe dovuto svolgere l'asserito sacrificio,
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né circa i motivi alla base di tale atto (cfr. verbale 2 D21, D23, D37-38,
D52); che, inoltre, egli non ha saputo indicare alcuna caratteristica
specifica della società occulta in questione limitandosi ad affermare in
maniera stereotipata che vengono sacrificati i figli dei membri della stessa
per allungare la vita ed avere più soldi (cfr. verbale 2 D22, D24, D42); che
l'assenza di tali informazioni non si giustifica, ritenuto peraltro che suo
padre e gli amici di questa società si incontravano tutte le sere
(cfr. verbale 1 pag. 5); che, d'altronde, se i fatti addotti dal ricorrente
inerenti lui stesso e suo fratello maggiore fossero reali, sarebbe contrario
ad ogni logica dell'agire che egli non si sia rivolto a sua madre per
raccogliere maggiori informazioni e che sua madre non sia stata a
conoscenza degli eventi resi, poiché non di suo interesse (cfr. verbale 1
pag. 5 e verbale 2 D35); che, infine, il ricorrente non ha apportato alcun
chiarimento agli elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo
racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad
affermare in sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato,
sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo (cfr. ricorso pag. 3); che, alla
luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso,
che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è altresì
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica,
nonché una formazione lavorativa come (…) (cfr. verbale 1 pag. 2); che,
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inoltre, alla luce della palese inverosimiglianza del suo racconto a
sostegno della sua domanda d'asilo, v'è ragione di ritenere che egli
disponga in patria di un'importante rete sociale su cui contare, tra cui i
suoi genitori, suo fratello ed il pastore (cfr. verbale 1 pagg. 3-6 e verbale 2
D13); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: