Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D994/2010
Sen t e n z a d e l 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Bruno Huber e Walter Lang,
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 gennaio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda originario di Mosul
nell'omonima provincia, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 10 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 2 giugno 2008 [di
seguito: verbale 2]) di essere sempre vissuto nella città natale di
B._______ e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai suoi
famigliari, i quali avrebbero scoperto la sua conversione dalla religione
sunnita a quella yezida. Egli, difatti, avrebbe cambiato credo per poter
continuare ad intrattenere una relazione con una donna, di religione
yezida, conosciuta nel (…) 2000.
B.
Tramite decisione del 29 gennaio 2010, notificata all'interessato lo stesso
giorno (cfr. atto UFM A20/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di
asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 18 febbraio 2010, l'insorgente – per il tramite del suo rappresentante –
ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo,
in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,
il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione
dell'asilo e, in via subordinata, dell'ammissione provvisoria in ragione
dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
In via ancora più subordinata, ha chiesto il rinvio della causa all'autorità
inferiore per una nuova valutazione nel merito della sua domanda di asilo.
Ha, infine, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Con decisioni incidentali del 1° marzo 2010, il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed
ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura
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delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
Tramite osservazioni del 16 marzo 2010, inviate per informazione
all'insorgente in stessa data, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
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l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza
essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011,
n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi
motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta.
Preliminarmente, in merito alle contestazioni espresse dal richiedente
circa l'operato dell'interprete durante la prima audizione, detto Ufficio ha
osservato che il medesimo avrebbe attestato la conformità del verbale,
rilettogli, con la sua firma. Peraltro, l'allegazione secondo cui egli non
avrebbe segnalato durante l'audizione l'esistenza di problemi con
l'interprete poiché non sarebbe cognito della sua lingua, non troverebbe
alcuna giustificazione, viste le conoscenze dell'interessato della lingua
inglese tramite la quale avrebbe perlomeno potuto tentare di attirare
l'attenzione sugli allegati problemi. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto
che le dichiarazioni del richiedente, siccome non sufficientemente
motivate e concrete, non darebbero l'impressione che egli abbia vissuto
personalmente i fatti addotti. Ad esempio, benché abbia affermato di
essersi convertito alla fede yezidi, ne avrebbe fornito informazioni
lacunose, segnatamente nozioni di base che sarebbero alle portata di tutti
e, quando esortato a spiegare la figura di Malak Taus, avrebbe indicato
cosa essa rappresenterebbe per i musulmani piuttosto che per gli yezidi.
D'altronde, malgrado abbia sostenuto di essersi convertito ufficialmente
nel 2001 e quindi da numerosi anni – esortato a spiegare in che modo
sarebbe diventato yezidi – il richiedente avrebbe dichiarato di essersi
limitato ad informare la sua ragazza, di non esservi stata alcuna
cerimonia, così come di aver partecipato ad un'unica cerimonia yezidi nel
(…) 2006, in contrasto con ciò che dimostrerebbe l'esperienza generale,
in relazione alla scelta di compiere un passo particolarmente importante
come la conversione. In aggiunta, l'autorità di prime cure ha considerato
le dichiarazioni dell'interessato, su punti essenziali, incompatibili con
l'esperienza generale di vita, rispettivamente la logica dell'agire. In
particolare, l'allegazione secondo cui la madre l'avrebbe sentito
comunicare alla sua amante la sua conversione due giorni prima che
decidesse di espatriare, non coinciderebbe con la versione secondo cui
due giorni prima dell'espatrio non avrebbe più pernottato presso la
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famiglia, bensì da un amico ad C._______, dopo che qualche giorno
prima avrebbe firmato il divorzio e venduto la casa. Peraltro, avendo
affermato di aver venduto l'auto in vista dell'espatrio già quattocinque
giorni prima dello stesso, ne deriverebbe che i suoi motivi all'origine della
fuga non risalirebbero a soli due giorni prima della partenza. In
conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la
qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non
sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento
all'allontanamento del medesimo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che,
sebbene il richiedente non proverrebbe da una delle province nord
irachene di Duhok, Erbil e Suleymanyia, il suo allontanamento sarebbe
ragionevolmente esigibile ad C._______ ([…]), in cui vivrebbero alcuni
suoi familiari, l'amico che l'avrebbe ospitato due notti prima dell'espatrio e
dove avrebbe ottenuto il suo passaporto normalmente e personalmente
presso le competenti autorità. Inoltre, nella stessa provincia, a
D._______, vivrebbero i suoi (…) figli. Infine, nessun motivo dal punto di
vista tecnico e pratico, si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento
del medesimo in detto Paese.
5.2. Nel gravame, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, il ricorrente
asserisce di aver offerto elementi concreti, dettagliati, coerenti e
circostanziati a sostegno della verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, in
particolare riguardo alle informazioni sulla religione yezidi, e sottolinea di
avere chiarito sin dall'inizio che la sua conversione non sarebbe stata
dettata da ragioni di fede, bensì strumentali allo scopo di poter
frequentare la sua amante di religione yezidi. Avrebbe altresì dichiarato di
non essere mai stato un uomo particolarmente religioso e, a differenza
della sua famiglia, di non avere praticato le tradizionali preghiere
islamiche prima della sua conversione. In tale contesto, l'affermazione
dell'UFM, secondo cui la conversione sarebbe un passo importante a cui
si giungerebbe dopo dovuto approfondimento della nuova fede,
risulterebbe scarsamente significativa per persone che vivono un
rapporto blando con la religione e sanno poco o nulla del credo a cui
aderiscono. Le sue limitate conoscenze della religione yezidi ad ogni
modo non sarebbero adeguate a reputare inverosimili le sue allegazioni,
considerato che fino a qualche giorno prima dell'espatrio egli non avrebbe
avuto modo di praticare liberamente ed in sicurezza la fede yezidi per
paura che la sua famiglia, molto religiosa, scoprisse la sua conversione e,
di conseguenza, per i gravi pericoli a cui sarebbe andato incontro. Inoltre,
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riguardo all'incompatibilità delle sue allegazioni circa la scoperta della sua
conversione ed il suo espatrio, l'insorgente sottolinea che non gli sarebbe
stata offerta la possibilità di chiarire tale circostanza, rispettivamente
spiega di aver lasciato la sua casa di B._______, e non l'Iraq, due giorni
dopo che la famiglia avrebbe appreso della sua conversione, ciò che,
peraltro, sarebbe coerente con altre sue allegazioni, come ad esempio
quella secondo cui, dopo aver lasciato la casa di famiglia, si sarebbe
recato dapprima da un amico a B._______ e solo dopo ad C._______.
Non si potrebbero in ogni caso ignorare i problemi di traduzione allegati
all'inizio dell'audizione federale ed avuti con l'interprete durante
l'audizione sommaria. Ne discenderebbe che i due argomenti sollevati
dall'UFM non sarebbero né condivisibili, né sufficienti dal punto di vista
della motivazione. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero
verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. D'altronde, il suo timore di essere
ucciso a causa della conversione sarebbe fondato, sia perché sarebbe un
fatto notorio che le persone che abbandonano l'Islam sarebbero esposte
a persecuzioni da parte dei familiari, sia perché sarebbe irrealistico che
nell'attuale contesto iracheno egli possa ottenere qualsivoglia protezione
statale. Le condizioni poste all'art. 3 LAsi sarebbero quindi adempiute nel
suo caso, cosicché dovrebbe essergli concesso l'asilo. Infine, un suo
eventuale rinvio in Iraq violerebbe l'art. 3 CEDU e sarebbe inesigibile sia
a B._______, visto i suoi motivi di asilo e la drammatica situazione in
questa parte del Paese, sia ad C._______, considerato che, richiamata la
giurisprudenza (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5), egli non ne sarebbe
originario (come riconosciuto dall'UFM) e non vi avrebbe vissuto per
lungo tempo, come pure non disporrebbe né di relazioni privilegiate con i
partiti al potere nella regione, né di una solida rete sociale. Infatti, i suoi
parenti che vi vivrebbero non sarebbero disposti ad accoglierlo alla luce
della sua conversione e, nel frattempo, i suoi figli non vivrebbero più a
D._______, bensì si sarebbero trasferiti a B._______ dalla madre.
Pertanto, la decisione impugnata andrebbe annullata e, nel caso in cui
non fosse riconosciuto quale rifugiato, dovrebbe essergli concessa
l'ammissione provvisoria.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi
della decisione impugnata, confermandoli pienamente.
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6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3. Nella fattispecie, le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre,
l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio
oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
In primis, il Tribunale constata l'infondatezza della censura ricorsuale
inerente l'operato dell'interprete, secondo cui egli non sarebbe sicuro che
quanto rilettogli dall'interprete a fine audizione corrisponda a quanto
effettivamente trascritto nel verbale, ritenuto che le sue dichiarazioni non
sarebbero state tradotte e l'interprete, facendogli segno con le mani, gli
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avrebbe più volte indicato di tacere, nonché consigliato di modificare le
sue deposizioni, rispettivamente gli avrebbe puntualmente comunicato di
tradurre solo in parte ciò che antecedentemente avrebbe affermato
(cfr. ricorso pag. 4 e verbale 2 pagg. 23). Infatti, il ricorrente avrebbe
potuto, in ogni momento dell'audizione, segnalare i suoi dubbi, sia nella
sua lingua rivolgendosi direttamente all'interprete, sia a gesti o, tutt'al più,
in inglese, lingua di cui ha dichiarato possedere alcune conoscenze
(cfr. verbale 2 Q65). Per contro, egli non si è minimamente preoccupato
di informare nessuno dei sospetti nutriti, apportando addirittura la sua
firma in calce ad ogni pagina del verbale, confermando, in tal guisa, la
conformità dello stesso con le sue dichiarazioni. Pertanto, il suo
argomento per cui non avrebbe potuto entrare in comunicazione con
l'auditrice, poiché non parlerebbe l'italiano e non sarebbe una persona da
ritenersi "normale" in considerazione delle diverse operazioni a cui si
sarebbe sottoposto, non può essere ammesso. A ciò va aggiunto che non
vi è motivo alcuno di dubitare della buona fede, imparzialità,
professionalità e capacità dell'interprete assegnatogli, così come del fatto
che abbia tradotto fedelmente quanto riportato dall'insorgente, senza
influenzarlo nelle sue dichiarazioni e, infine, abbia proceduto alla rilettura
delle stesse in conformità a quanto effettivamente trascritto nel verbale.
Ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio
grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel
senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente
dell'esperimento di ulteriori atti istruttori.
Inoltre, le dichiarazioni del medesimo riguardo alla vicenda a monte del
suo espatrio, risultano essere nel loro insieme inattendibili perché vaghe,
contraddittorie ed illogiche. In particolare, il ricorrente non è stato in grado
di fornire dettagli particolareggiati, in relazione alla sua asserita
esperienza personale con la religione yezidi, circa il credo stesso e la
conversione a detta religione con particolare riferimento alla relativa
cerimonia ed alla pratica del culto (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 Q84,
Q94Q96, Q143Q149). Egli si è limitato a riferire in maniera stereotipata
il nome del dio venerato dagli yezidi, Malak Taus, e ciò che esso
rappresenta per i musulmani, ovvero il diavolo (cfr. verbale 1 pag. 6 e
verbale 2 Q142), informazioni queste facilmente accessibili e di
conoscenza pubblica da parte dei curdi musulmani originari dell'Iraq. Tale
assenza di dettagli nel racconto dell'insorgente non può trovare alcuna
giustificazione nella motivazione che l'avrebbe indotto a convertirsi. In
effetti, indipendentemente dall'avere deciso di cambiare religione non per
convinzione, ma con dei fini meramente pratici, quali il prosieguo di una
relazione amorosa, egli avrebbe dovuto approfondire le conoscenze della
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religione che si apprestava ad adottare, se non per sua convinzione
personale, perlomeno per dimostrare a chi di dovere il suo
coinvolgimento in tale processo. In aggiunta, la motivazione alla base
della sua conversione alla religione yezidi, ovvero di poter continuare la
relazione extraconiugale con la sua amante, non collima con le
dichiarazioni del medesimo, laddove egli ha affermato di non averla
nemmeno informata del suo divorzio e di avergli semplicemente riferito
della sua intenzione di espatriare (cfr. verbale 2 Q134). Peraltro, è
contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente, se avesse
effettivamente ottenuto il divorzio e si fosse convertito per amore della
sua amante alla religione yezidi, sia espatriato da solo e di acchito, da un
lato, basando il suo timore di essere ucciso su una mera supposizione
personale, non avendo neppure subito alcuna minaccia (cfr. ibidem Q76,
Q107 e Q197) e, dall'altro lato, senza preoccuparsi della sua compagna.
Quest'ultima, d'altronde, se i fatti addotti dal ricorrente fossero realmente
accaduti, ovvero se la medesima, di religione yezidi, avesse
effettivamente intrattenuto una relazione con un uomo musulmano, non
avrebbe di certo potuto accompagnarlo nei luoghi di pellegrinaggio yezidi,
affinché egli divenisse yezidi (cfr. ibidem Q84, Q94), ritenuta
segnatamente l'asserita inammissibilità per una yezidi di intrattenersi con
un musulmano e di costruire dei rapporti interreligiosi (cfr. ibidem Q107).
Per di più, si è contraddetto circa il luogo del suo divorzio (B._______,
rispettivamente D._______), senza saper fornire una giustificazione
convincente (cfr. ibidem Q187Q188). Peraltro, l'insorgente ha fornito
versioni discordanti anche in merito alle modalità con cui la madre
avrebbe appreso della sua conversione, indicando che la stessa l'avrebbe
sentito comunicare, durante un colloquio telefonico, alla fidanzata di
avere cambiato fede (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi affermare, invece, di
ignorare come si fosse informata in proposito (cfr. verbale 2 Q84). Infine,
la dichiarazione durante la seconda audizione, secondo cui avrebbe
lasciato l'Iraq quattro o cinque giorni dopo il giorno in cui avrebbe firmato
il divorzio e lasciato la casa di famiglia (cfr. verbale 2 Q156Q157), non
coincide con l'affermazione: "Quando i miei familiari hanno capito che io
avevo cambiato religione sono fuggito. È successo due giorni prima del
mio espatrio" (cfr. verbale 1 pag. 5). A differenza di quanto pretende
l'autore del gravame (cfr. ricorso pag. 4), la frase riportata esprime infatti
inequivocabilmente che la sua famiglia avrebbe appreso della sua
conversione due giorni prima che lasciasse l'Iraq (rispettivamente che egli
avrebbe lasciato il suo Paese due giorni dopo tale evento), e dagli atti
nulla permette di ammettere la tesi ricorsuale secondo cui il lasso di due
giorni riguarderebbe, invece, il tempo intercorso dal momento
dell'apprendimento da parte dei familiari al momento della sua fuga non
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dall'Iraq, bensì dalla casa natale. In conclusione, visto tutto quanto sopra
e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi d'inattendibilità
del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
6.4. Pertanto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
7.
7.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
7.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
8.
8.1.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Conformemente all'art. 83 cpv. 1 LStr, al
quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento non
adempie una di queste condizioni – di natura alternativa – l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria LStr (cfr. GICRA 2006 n. 6
consid. 4.2. pag. 54 e seg.). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità
e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio ed
è determinante la situazione al momento della presa di decisione
(cfr. sentenza del Tribunale D3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno 1990, pag. 262). Nel caso in disamina, è sull'esigibilità
dell'esecuzione dell' allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende
concentrare la sua analisi.
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8.1.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24
consid 10.1).
8.1.3. L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia di asilo, deve
accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32
e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la
procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova
regolarmente (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998,
pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108).
8.1.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, nella zona delle tre
province curde del nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya), non vige,
al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione
politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei
diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq.
In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona
salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria
della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere. Per i curdi originari di una regione a dominazione
curda al di fuori delle tre provincie di Duhok, Erbil e Suleimaniya ([…]) va
esaminato di caso in caso se gli stessi abbiano un diritto di risiedere nelle
citate province e se l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile, sulla
base delle condizioni suesposte (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.1 e 7.5.8, nonché relativi riferimenti).
8.1.5. Nella fattispecie, la constatazione da parte dell'UFM della non
provenienza dell'insorgente da una delle tre province curde risulta
lacunosa, avuto riguardo agli elementi raccolti in corso di procedura, i
quali avrebbero dovuto fare l'oggetto di maggiori ed approfondite
valutazioni. Innanzitutto, dagli atti del dossier emergono diversi aspetti del
racconto reso che conducono a dubitare seriamente della provenienza da
B._______, rispettivamente della non provenienza da una delle tre
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province nordirachene del ricorrente. Peraltro, tali elementi non appaiono
essere stati minimamente presi in considerazione dall'UFM nella
ponderazione di tutti quegli aspetti tendenti a determinare la provenienza
effettiva del ricorrente ed a fondarne la convinzione stessa dell'autorità
inferiore. A titolo di esempio, il medesimo ha dichiarato di essere nato a
B._______, dove sarebbe registrato, e che i suoi genitori sarebbero di
etnia curda, come lui, originari di E._______ nella provincia di F._______
(cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q31 e Q34). Tuttavia, egli non ha
prodotto alcun documento di identità suscettibile di indicare la sua identità
e la sua provenienza, affermando che il suo passaporto l'avrebbe
ottenuto ad C._______ e la sua carta di identità a B._______
(cfr. verbale 1 pagg. 13). Inoltre, malgrado sia stato testato che egli
conosca bene l'arabo, il ricorrente ha dichiarato di aver frequentato le
scuole nella sua lingua madre, ovvero il curdo (cfr. verbale 1 pag. 2 e
verbale 2 Q5859). D'altronde, nonostante abbia apparentemente indicato
il nome di un quartiere e di un ospedale a B._______ (cfr. verbale 1
pag. 2 e verbale 2 Q50 e Q171), l'insorgente non ha fornito dei riferimenti
di detta città suscettibili di essere riconosciuti, quali i nomi dei ponti, di
una scuola e di una caserma (cfr. verbale 2 Q58Q60 e Q73Q74). In
merito a tali aspetti, l'UFM non ha menzionato o fornito alcun elemento
circa un'eventuale ponderazione. In altri termini, non ha reso alcuna
spiegazione, motivazione o passaggio argomentativo riguardo al percorso
seguito per giungere al suo convincimento in merito alla non provenienza
del ricorrente da una delle tre province nord irachene, fornendo una
motivazione non adeguata e andando a ledere l'esercizio del controllo da
parte del Tribunale. In effetti, non è chiaro quali siano le ragioni precise e
le fonti su cui l'UFM fonda il proprio convincimento circa la provenienza
del ricorrente e, conseguentemente, per il Tribunale non è possibile
esprimere il sindacato di legittimità della decisione impugnata sul punto di
questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
Inoltre, qualora fosse effettivamente accertato che il ricorrente non è
originario di una delle tre provincie curde nord irachene, l'UFM dovrà
verificare se la rete sociale (già menzionata dall'autorità inferiore) del
ricorrente è disposta ad accoglierlo ed in grado di farlo, se l'insorgente
ha vissuto a lungo in dette provincie, rispettivamente se ha
effettivamente il diritto di risiedervi, in quanto curdo proveniente da
B._______, ed infine se l'esecuzione dell'allontanamento, in base alla
giurisprudenza del Tribunale ed alle verifiche intraprese, è
ragionevolmente esigibile in casu.
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Visto quanto esposto, dunque, l'UFM non poteva limitarsi a considerare –
sia nel merito, che nella motivazione della decisione impugnata – che
l'allontanamento del ricorrente nella provincia di Erbil fosse
ragionevolmente esigibile.
8.1.6. Pertanto, la decisione impugnata in materia di esecuzione
dell'allontanamento incorre nell'annullamento.
9.
9.1. Quando il Tribunale annulla una decisione, esso – conformemente al
principio dell'effetto riformatorio – di regola si sostituisce all'autorità
inferiore e giudica direttamente nel merito o, eccezionalmente, può
rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo
giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in:
Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418), in particolare, se gli atti sono
completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (cfr. sentenza del Tribunale D6735/2006 del 25 luglio 2007
consid. 11 e relativo riferimento).
9.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
ritenuto (cfr. consid. 8.3.48.3.6), gli atti non sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conseguenza,
il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. Gli atti di causa,
pertanto, sono rinviati a detta autorità, affinché la stessa proceda, in
termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) a completare l'accertamento dei
fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza di cassazione. In particolare, l'UFM
viene invitato ad effettuare le dovute e necessarie indagini per statuire
sulla provenienza del ricorrente, nonché sull'esigibilità del suo
allontanamento in Iraq, rispettivamente in una delle tre regioni del Nord
iracheno.
9.3. Di conseguenza, conto tenuto di quanto precede, il ricorso in merito
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine,
è accolto ed i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata sono
annullati.
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10.
10.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA).
10.2. Infine, considerato che il ricorrente è difeso da un mandatario, si
giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA
e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TSTAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è
fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante dell'insorgente (art. 14 cpv. 2 TSTAF). Segnatamente,
sulla base degli atti di causa del caso in esame, il lavoro svolto dal
mandatario è calcolato in otto ore di lavoro. Ritenuta la soccombenza
parziale del ricorrente ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero
quattro ore di lavoro le quali – secondo una tariffa oraria di CHF 100.,
non essendo il mandatario un avvocato (art. 10 cpv. 2 TSTAF) –
corrispondono alla somma di CHF 400., a titolo di indennità per spese
ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è
accolto. Per il resto, è respinto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400. a titolo di spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
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