Corte IV
D-997/2007
vav/egl
{T 0/2}
Sentenza del 13 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Lang e Haefeli
Cancelliere Egloff
A._______, Sudan,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 5 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 18 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 17 e del 29 gennaio
2007), che nel mese di maggio del 2006 non meglio identificate persone, oppure
dei membri del gruppo B._______, hanno incendiato l'abitazione familiare, per
vendicarsi del sostegno fornito dal padre all'organizzazione C._______, ed ucciso
la sorella. Lui ed il padre sarebbero stati sequestrati e torturati. Il padre sarebbe
morto a causa dei maltrattamenti subiti. L'indomani, egli sarebbe stato ritrovato
nella foresta da uno sconosciuto, che l'avrebbe ospitato, curato ed aiutato ad
espatriare il 2 dicembre del 2006.
B. Il 5 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso il Sudan siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 7 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’esenzione dal versamento
di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Giusta il
capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16
dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. Segnatamente, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di
procurarsi un siffatto documento, limitandosi altresì ad affermare di non poter
contattare nessuno in patria. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che il ricorrente
non ha la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi e rilevato che le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente sono del tutto inverosimili. In particolare,
l'insorgente ha dapprima dichiarato di non sapere chi erano i suoi aggressori nel
3maggio del 2006, per poi sostenere che erano membri del gruppo B._______.
Peraltro, non è stato in grado di fornire alcun dettaglio sugli indicati aggressori, sul
luogo del sequestro e non ha neppure saputo indicare il nome della persona che
l'avrebbe ospitato, da maggio a dicembre del 2006, curato e poi organizzato e
finanziato l'espatrio. L'UFM ha quindi ritenuto che nel caso di specie non sono
necessari ulteriori chiarimenti.
4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere d'aver fornito un racconto dettagliato dei suoi
motivi d'asilo e che, per tale ragione, si renderebbero necessari ulteriori
chiarimenti alfine d'accertare la sua qualità di rifugiato, rispettivamente l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Sostiene, pertanto, che nel
caso in esame è applicabile tale eccezione alla non entrata nel merito della sua
domanda.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 17 gennaio 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che il
ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di simili
documenti. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato
dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole (in
patria vivrebbero altresì ancora dei suoi parenti). Peraltro, nel gravame
l'insorgente neppure ha preteso che nel suo caso fosse applicabile l'eccezione di
cui all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Infine, il TAF osserva che se un richiedente non
aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di
non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in
sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata
decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza, in sostanza, per i motivi indicati dall'autorità
inferiore. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica allegazione
presentata in sede di ricorso secondo cui avrebbe reso un racconto dettagliato dei
suoi motivi d'asilo dinanzi all'autorità di prime cure. Basti ancora rilevare che il
ricorrente non ha preteso di provenire dal Darfur e che non ha saputo fornire
4alcuna informazione né sulle milizie B._______ né sul movimento di cui avrebbe
fatto parte suo padre. Pertanto, non può manifestamente prevalersi della
giurisprudenza, GICRA 2006 n. 25, della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo. Ne discende, allo stato attuale degli atti di causa, che l'UFM ha
rettamente considerato siccome del tutto inconsistenti le allegazioni decisive del
ricorrente per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi).
5.3
5.3.1 Per i motivi indicati al considerando 5.2 del presente giudizio, non emergono
neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi) del ricorrente, le
allegazioni decisive presentate dall'insorgente medesimo essendo, come rilevato,
manifestamente inconsistenti.
5.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente potrebbe violare gli art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a
cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale
ed immediato di trattamenti contrari agli art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e perché.
5.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Sudan non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Peraltro,
il ricorrente non ha preteso di provenire dal Darfur. Inoltre, l'insorgente è giovane,
celibe e ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di
causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Sudan.
55.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della
necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 5.3.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: