Avis juridique important
87/111/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1986 che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo un lingua unglese è il solo jacente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0029 - 0030
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(87/111/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,
vista la domanda presentata dal Regno Unito,
considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente nel corso del 1984 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1986, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;
considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2 della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;
considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di differenti specie;
considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito ad esami ufficiali in coltura;
considerando che per le vairetà Danny e Rally (loglio inglese) e Canberra (avena) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati degli esami, che nel Regno Unito esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito e che sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso della direttiva summenzionata);
considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito per queste varietà;
considerando che per le altre varietà la richiesta è attualmente esaminata in maniera approfondita dalla Commissione; che è impossibile, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della predetta direttiva, ultimare l'esame della varietà Barra (avena);
considerando che è quindi normale prolungare, per quanto riguarda il Regno Unito, questo termine per un periodo appropriato al fine di permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7 della direttiva suddetta);
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1987:
I. Piante foraggere
Lolium perenne L.
Danny
Rally
II. Cereali
Avena sativa L.
Canberra
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 3
Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda il Regno Unito, oltre il 31 dicembre 1986 e fino al 31 giugno 1987, per le seguenti varietà:
Cereali
Avena sativa L.
Barra
Articolo 5
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
Top