Avis juridique important
87/110/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1986 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo un lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0027 - 0028
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(87/110/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15 paragrafo 2 e 3,
vista la domanda della Repubblica federale di Germania,
considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva citata, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente durante l'anno 1984 in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggetti, a datare dal 31 dicembre 1986, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;
considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva citata dispone che uno Stato membro puó essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà;
considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;
considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda tedesca;
considerando che la varietà di avena di cui trattasi è della forma invernale: che le varietá di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della suddetta direttiva);
considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1987:
Cereali
1. Avena sativa L.
Vintero.
1.2 // 2. Zea mays L. Acturus, Agile LG60, Cargibiscay, Cargiphenix, Cordova, Delfino, Dolly, Dorado, Executive, Favonio, Gabo, Giordana, Gorilla T1100, Greco, Growth, Jassica, Jim, Joker, Lenor G4441, Lifox, Liona, Luano, Lupus, Manta, Marfil, Marilyn, Merit, // Modular, Nembo G4671, Niger, Palomar, Peso, Photon, Poseidon, Potro, Romulus, Ross, Sam, Selvana, Senta, Sirena, Sitar G4577, Sitro, Susan, Valkir, Veltro, Ventur, Vertice, Vesuvio, Vince, Visir, Voltan, Zefiro, 7. 5. 1986, pag. 23.
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente Zodiak.
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 118 del
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