Avis juridique important
87/113/CEE: Decisione della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica la decisione 86/189/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d' America in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0033 - 0033
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica la decisione 86/189/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche
(87/113/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;
considerando che, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;
considerando che, a seguito di un'ispezione comunitaria in loco, gli Stati membri sono stati autorizzati, con decisione 86/189/CEE della Commissione (3), a proseguire fino al 31 dicembre 1986 le importazioni di carni fresche in provenienza da determinati stabilimenti americani;
considerando che tale periodo transitorio era stato deciso per poter procedere a un riesame dei suddetti stabilimenti alla luce d'informazioni supplementari sulle norme igieniche da essi applicate e sulla possibilità di un loro rapido adeguamento alla normativa comunitaria;
considerando che tale riesame è stato eseguito;
considerando tuttavia che, dopo di allora, il Consiglio ha modificato le norme applicabili, e che queste modificazioni entrano in vigore il 30 aprile 1987;
considerando che è, in conseguenza, necessario prolungare il regime transitorio attuale fino ad una data corrispondente a quella dell'entrata in vigore delle modificazioni della regolamentazione comunitaria;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data « 31 dicembre 1986 », indicata all'articolo 1 della decisione 86/189/CEE, è sostituita dalla data « 29 aprile 1987 ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(3) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 30.
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