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80/1359/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1980 pag. 0042 - 0043
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DESICIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1980
che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )
( 80/1359/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativo al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE del Consiglio , del 12 novembre 1979 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 , 3 , e 7 ,
vista la domanda della Repubblica federale di Germania ,
considerando che , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva succitata , le sementi o piante , che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente , durante l ' anno 1978 , in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva , on sono più soggette , a datare dal 31 dicembre 1980 , a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;
considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie ;
considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà ;
considerando che le varietà di cui trattasi di avena e di granturco e , per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione , al varietà Kawerita ( barbabietola da zucchero ) non erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura nell ' ambito della domanda tedesca ;
considerando che la detta varietà di barbabietola da zucchero è stata oggetto di una domanda ufficiale di ammissione nella Repubblica federale di Germania purché le su sementi siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese ( articolo 4 , paragrafo 2 b ) della succitata direttiva ) ; che quindi lo stesso richiedente non ha preteso che questa varietà abbia un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente per la Repubblica federale di Germania ; che perciò questa varietà può essere considerata come se essa non corrisponda nella Repubblica federale di Germania , per l ' insieme delle sue qualità per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione ai risultati ottenuti per un ' altra varietà paragonabile ivi ammessa ( articolo 15 , paragrafo 3 c ) , primo caso , della succitata direttiva ) ;
considerando che la varietà di avena di cui trattasi è della forma invernale ; che le varietà di mais di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 ; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della succitata direttiva ) ;
considerando che quindi che è necessario accolgiere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà ; che si deve , d ' altro canto , tener conto del fatto che la varietà Kawerita è ammessa ufficialmente nella Repubblica federale di Germania purché le sue sementi siano destinate alle commercializzazione in un altro paese ;
considerando che per gli altri casi la domanda è esaminata in modo esauriente dalla Commissione ; che è impossibile , prima dello scadere del termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva di terminare l ' esame della varietà Optimom ( barbabietola da zucchero ) come pure della varietà Brio ( patata ) già oggetto della decisione 80/447/CEE della Commissione ( 3 ) ;
considerando che è quindi indicato prolungare , per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania , il termine di cui trattasi per una durata appropriata per permettere un esame completo della domanda per queste varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della direttiva suddetta ) ;
considerando che le altre varietà non fanno più parte della domanda tedesca ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole , orticole e forestali ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto i proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti , pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1981 :
I . Barbabietole da zucchero
Kawerita
II . Cereali
1 . Avena sativa L .
Emeline
2 . Zea mays L . * H 73 41 25 *
Alessia * H 73 41 45 *
Amigel * H 74 41 78 *
Asso record * H 74 42 84 *
Atrea * H 75 40 01 *
Beta 632 * Helios *
Caesar * Irmina *
Colorado * Kobe Falcon *
Concorde * Matador *
Cresor * Nike Korall U 386 *
Dekalb DF 38 * Mondor *
Dekalb XL 73 * Orione *
Dekalb XL 78 * Phoebus *
Dekalb XL 79 * Prolin *
Dekalb XL 85 * Sombor *
Dekalb XL 360 * Sylvia *
Elettra * Valdor *
Fully UC 7603 * Valsud *
Funk ' s G 108742 * Venus *
Funk ' s G rock W 56 * Vic *
Gamma * Visa *
2 . Per la varietà kawerita ( barbabietola da zucchero ) , l ' autorizzazione di cui al paragrafo 1 è valida solo nella misura in cui le loro sementi non sono destinate ad essere commercializzate in un altro paese .
Articolo 2
L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte .
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto us dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .
Articolo 4
Il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE prorogato , per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania , oltre il 31 dicembre 1980 e fino al 31 marzo 1981 per le varietà seguenti :
I . Barbabietole da zucchero
Optimon
II . Patate
Brio
Articolo 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 30 dicembre 1980 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 293 del 20 . 11 . 1979 , pag . 16 .
( 3 ) GU n . L 110 del 29 . 4 . 1980 , pag . 25 .
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