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80/1360/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1980 pag. 0044 - 0045
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1980
che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )
( 80/1360/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE del Consiglio , del 12 novembre 1979 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 e 3 , come pure il paragrafo 7 ,
vista la domanda presentata dalla Repubblica francese ,
considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1978 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , a decorrere dal 31 dicembre 1980 , ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;
considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;
considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;
considerando che le varietà di cui trattasi di granturco non erano state sottoposte , nella Repubblica francese , ad esami ufficiali in coltura in vista della domanda francese , ad esami ufficiali in coltura in vista della domanda francese ;
considerando che queste varietà hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 ; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della succitata direttiva ) ;
considerando che la varietà Lara ( dactyle ) era stata sottoposta , in Francia , a esami ufficiali in coltura ;
considerando che i risultati di questi esami avevano condotto , nella Repubblica francese , alla constatazione che essa possiede un valore agronomico e di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse nella Repubblica francese ;
considerando che per questa varietà si può constatare , sulla base del rapporto relativo ai risultati di esami che concerne la resistenza ad organismi nocivi , ai risultati ottenuti da un ' altra varietà comparabile ivi ammessa ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , primo caso , della direttiva suddetta ) , benché , in determinare condizioni , tale carenza sia compensata da altre caratteristiche favorevoli ( articolo 5 , paragrafo 4 , seconda fase , della suddetta direttiva ) ;
considerando che occorre quindi accogliere la domanda della Repubblica francese per questa varietà ;
considerando che per gli altri casi , la richiesta è attualmente esaminata in maniera esauriente dalla Commissione ;
considerando che per la varietà Dovey ( festuca arundinacea ) , Britta e Triton ( trifoglio violetto ) , nonché per le varietà di cui alle decisioni 79/94/CEE ( 3 ) e 80/127/CEE della Commissione : Aled , Astra , Gollum , Grasslands Pawera , Palna ( trifoglio violetto ) , la Repubblica francese non ha ancora potuto , per dei motivi dei quali essa non è interamente responsabile , giustificare la sua richiesta ;
considerando quindi normale di prolungare , per quanto riguarda la Repubblica francese , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della succitata direttiva per un periodo appropriato al fine di preparare gli elementi necessari per l ' esame di questa varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della succitata direttiva ) ;
considerando che le altre varietà non fanno più parte della domanda francese ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e le piante agricole , orticole e forestali ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull ' intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1981 :
I . Piante foraggere
Dactylis glomerata L .
Lara
II . Cereali
Zea mays L .
Colorado
Dekalb XL 73
Dekalb XL 78
Dekalb XL 79
Dekalb XL 85
Elettra
Gamma 640
H 73 41 45
H 74 41 78
Nike korall U 386
Prolin
Articolo 2
L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte .
Articolo 3
La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .
Articolo 4
Il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE è prorogato , per quanto riguarda la Repubblica francese , oltre il 31 dicembre 1980 fino al 31 marzo 1981 per le seguenti varietà :
Piante foraggere
1 . Festuca arundinacea Schreb .
Dovey
2 . Trifolium pratense L .
Aled
Astra
Britta
Gollum
Grasslands Pawera
Palna
Triton
Articolo 5
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 30 dicembre 1980 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 293 del 20 . 11 . 1979 , pag . 16 .
( 3 ) GU n . L 22 del 31 . 1 . 1979 , pag . 19 .
( 4 ) GU n . L 29 del 6 . 2 . 1980 , pag . 33 .
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