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Decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE- Israele, dell'8 dicembre 1983, che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 23/12/1983 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0027
DECISIONE N. 1/83 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE dell'8 dicembre 1983 che modifica l'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975,
visto il protocollo n.3 dell'accordo (*), in particolare l'articolo 25,
(*) GU n. L 190 del 29.7.1977, pag. 3.
considerando che le disposizioni attuali dell'articolo 30 del protocollo n. 3 prevedono che, salvo decisione contraria del Consiglio di cooperazione, il divieto di beneficiare del rimborso dei dazi doganali sotto qualsiasi forma per i prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari si applica a decorrere dal 1 gennaio 1984;
considerando che, ai sensi del secondo protocollo addizionale all'accordo, concluso nel 1981 (**), il ritmo del disarmo tariffario per i prodotti elencati nell'allegato A del protocollo n. 2 dell'accordo è stato prorogato di due anni e che di conseguenza l'entrata in vigore al 1 gennaio 1984 del divieto di cui all'articolo 30 del protocollo n. 3 potrebbe comportare conseguenze economiche dannose per gli scambi preferenziali;
(**) GU n. L 102 del 14.4.1981, pag. 2.
considerando la preoccupazione d'Israele di beneficiare di un lasso di tempo supplementare per adeguare il proprio regime doganale all'entrata in vigore di detto divieto;
considerando che per allinearsi sui termini fissati in materia tariffaria è necessario prevedere un rinvio di due anni di tale scadenza,
DECIDE:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 30
1. I prodotti utilizzati, non originari della Comunità o di Israele, di cui all'articolo 1 dei protocolli n. 1 e n. 2, non possono essere oggetto di rimborso di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi, sotto qualsiasi forma, a decorrere dal 1 gennaio 1986.
2. L'espressione "dazi doganali" utilizzati nel presente e nei precedenti articoli comprende anche le tasse aventi effetto equivalente a dazi doganali.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1984.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1983.
Per im Consiglio di cooperazione
Il Presidente
G. VARFIS
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