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Decisione n. 1/86 della commissione mista CEE-Austria «Transito comunitario», dell'8 aprile 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 22/07/1986 pag. 0002 - 0004
DECISIONE N. 1/86 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE - AUSTRIA «Transito comunitario»
dell' 8 aprile 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
LA COMMISSIONE MISTA,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c),
considerando che, a seguito dall'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, è opportuno poter distinguere, sino a quando i dazi doganali e le altre imposizioni non saranno stati eliminati negli scambi intracomunitari, le merci che hanno ottenuto la qualifica di merci comunitarie nella Comunità a dieci da quelle che l'hanno ottenuta in Spagna e in Portogallo;
considerando che per i suddetti motivi si è rivelato necessario istituire documenti di transito comunitario interno paralleli ai documenti già esistenti, i quali si distinguano da questi ultimi in quanto muniti delle sigle T 2 ES, T 2 L ES, T 2 PT e T 2 L PT, nonché prevedere altre disposizioni particolari concernenti l'applicazione della normativa in materia di transito comunitario;
considerando che è necessario adattare l'accordo di conseguenza,
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo addizionale ES-PT che figura in allegato alla presente decisione è accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.
Detto protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1g marzo 1986.
Per la Commissione mista
Il Presidente
Dr. Rudolf SIMONCSICS
ALLEGATO
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ES - PT relativo alle modalità particolari di applicazione dell'accordo rese necessarie dall'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità
Articolo 1
Ai fini del presente protocollo si intende per «Comunità nella sua composizione prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo», in seguito denominata «Comunità a dieci»: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 2
Con riserva delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo che fanno espresso riferimento a formulari, dichiarazioni e documenti alle dichiarazioni e ai documenti di transito T 2 ES, T 2 PT,
T 2 L ES o T 2 L PT.
Articolo 3
1. Il rilascio, da parte di un ufficio di partenza austriaco, di un documento di transito T 2 ES o T 2 L ES è subordinato alla presentazione di documenti di transito T 2 ES o T 2 L ES compilati in uno Stato membro.
2. Il rilascio, da parte di un ufficio di partenza austriaco, di un documento di transito T 2 PT o T 2 L PT è subordinato alla presentazione di documenti di transito T 2 PT o T 2 L PT compilati in uno Stato membro.
Articolo 4
1. Per dichiarazione T 2 ES o dichiarazione T 2 PT, si intende una dichiarazione compilata:
- su un formulario conforme, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati ai fini nazionali nonché le dimensioni dei riquadri delimitati totalmente o parzialmente da linee tratteggiate, al modello che figura agli allegati I o III del regolamento relativo alle disposizioni di applicazione nonché le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (appendice II dell'accordo) completato, se necessario, da uno o più formulari conformi ai modelli corrispondenti che figurano agli allegati II o IV del suddetto regolamento,
oppure
- su un formulario conforme al modello che figura all'allegato I del regolamento che istituisce un formulario di
dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni (appendice II A dell'accordo).
2. L'obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario è compilata su un formulario T 2 ES o T 2 PT, completato, ove occorra, da una o più liste complementari T 2 ES bis o T 2 PT bis, apponendo a macchina o a mano con scrittura leggibile ed inchiostro indelebile, nello spazio libero situato dopo la sigla T che figura su detti formulari, la dicitura «2 - due ES» o «2 - due PT» a seconda dei casi.
Articolo 5
1. I formulari sui quali sono compilati i documenti di transito comunitario interno T 2 L ES o T 2 L PT sono i formulari T 2 L conformi al modello che figura all'allegato XI del regolamento che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (appendice II dell'accordo), la cui sigla T 2 L è completata al momento della compilazione del documento con la dicitura ES o PT a seconda dei casi, apposta a macchina o a mano con scrittura leggibile ed inchiostro indelebile. La dicitura «ES» o «PT» può anche essere prestampata su detti formulari.
2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, paragrafo 5, lettera a), paragrafo 6, primo e secondo comma, paragrafi 9 e 10, nonché le disposizioni del titolo V del regolamento sopracitato (appendice II dell'accordo) si applicano ai documenti T 2 L ES e T 2 L PT.
Articolo 6
1. Per l'applicazione delle disposizioni del titolo IV, sezione I, del regolamento sopracitato (appendice II dell'accordo):
a) - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate in trasporto da un'amministrazione delle ferrovie della Comunità a dieci, oppure,
- il bollettino di consegna - transito comunitario - compilato per merci accettate in trasporto da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci,
vale quale dichiarazione o documento T 2 o T 2 GR a seconda dei casi, qualora non sia munito della sigla T 1, T 2 ES o T 2 PT.
b) - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie spagnole, oppure,
- il bollettino di consegna - transito comunitario - compilato per merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale spagnolo dell'impresa di trasporto,
vale quale dichiarazione o documento T 2 ES qualora non sia munito della sigla T 1, T 2, T 2 GR o T 2 PT; la sigla T 2 o T2 PT deve essere convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.
c) - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie portoghesi, oppure,
- il bollettino di consegna - transito comunitario - compilato per merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale portoghese dell'impresa di trasporto,
vale quale dichiarazione o documento T 2 PT qualora non sia munito della sigla T 1, T 2, T 2 GR o T 2 ES; la
sigla T 2 o T2 ES deve essere convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.
2. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo, è necessario:
- apporre la sigla T 2 ES per merci arrivate in Austria con la copertura di:
- un documento T 2 ES,
- una lettera di vettura internazionale od un bollettino di spedizione colli espressi internazionale o di un bollettino di consegna, transito comunitario, avente valore di un documento T 2 ES, oppure
- di un documento T 2 L ES;
- apporre la sigla T 2 PT per merci arrivate in Austria con la copertura di:
- un documento T 2 PT,
- una lettera di vettura internazionale od un bollettino di spedizione colli espressi internazionale o di un bollettino di consegna, transito comunitario, avente valore di un documento T 2 PT, oppure
- un documento T 2 L PT.
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