N. L 23/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 1 . 84
DECISIONE N. 2/83 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
del 14 dicembre 1983
che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla
definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione
amministrativa
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,
visto 1 accordo fra la Comunità economica europea e lo
Stato d'Israele, firmato a Bruxelles 1*1 1 maggio 1975,
visto il protocollo relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di coope
razione amministrativa, chiamato qui di seguito
« protocollo », in particolare l'articolo 25,
DECIDE :
Articolo 1
Il protocollo è modificato come segue :
1 . all'articolo 6, paragrafo 1 , secondo comma, i termini
« 1 620 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 000
ECU »;
2. All'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 105 ECU » e
« 325 ECU » sono sostituiti, rispettivamente, dai
termini « 140 ECU » e « 400 ECU ».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio
1984.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1983.
Per il Consiglio di cooperazione
Il Presidente
G. VARFIS
considerando che gli importi equivalenti ali unità di
conto europea in alcune monete nazionali validi il 1°
ottobre 1982 erano inferiori agli importi corrispon-/
denti validi il 1° ottobre 1980 ; che il cambiamento
automatico della data di riferimento previsto dalla
decisione n. 1 /81 del Consiglio di cooperazione cause
rebbe, al momento della conversione nelle monete
nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi
relativamente alle prove documentarie semplificate ;
che per evitare tale risultato è opportuno aumentare
detti limiti espressi in unità di conto europee,
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