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Decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Austria, del 27 maggio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo addizionale n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 22/07/1986 pag. 0010 - 0011
DECISIONE N. 2/86 DEL COMITATO MISTO CEE - AUSTRIA del 27 maggio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo addizionale n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,
visto il protocollo addizionale allegato al suddetto accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,
visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il
22 luglio 1972,
visto il protocollo addizionale allegato a tale accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 8,
considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa deve essere modificato a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici sia le disposizioni transitorie necessarie ai fini della corretta applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti dalla suddetta adesione;
considerando che le disposizioni transitorie devono garantire la corretta applicazione di queste disposizioni commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria,
dall'altro,
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo seguente è inserito nel protocollo n. 3:
«Articolo 24
1.
a)
Qualsiasi prodotto accompagnato da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Spagna è considerato, per l'applicazione del protocollo addizionale all'accordo, come un prodotto originario della Spagna.
b)
Tuttavia la lettera a) non si applica ai certificati EUR. 1 rilasciati in Spagna per prodotti originari del resto della Comunità o dell'Austria che non abbiano subito in Spagna alcuna trasformazione o lavorazione o che siano stati oggetto solamente di manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio. Tali prodotti beneficiano, al momento della loro importazione, di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati spediti direttamente dal resto della Comunità o dall'Austria.
c)
Per l'applicazione della lettera b), nel caso di prodotti originari del resto della Comunità, l'esportatore o un suo rappresentante autorizzato deve apporre la menzione «Articolo 24, paragrafo 1 - riesportati tal quali» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1. Tale menzione è convalidata mediante l'apposizione del timbro usato dall'ufficio doganale competente. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di effettuare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione di detta disposizione.
d)
Per l'applicazione della lettera b), in caso di prodotti originari dell'Austria, si applica l'articolo 9, paragrafo 8.
2. I seguenti prodotti esportati da uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna in Austria, al momento della loro importazione in Austria, possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se vi fossero stati importati direttamente dalla Spagna:
- i prodotti che hanno acquisito il carattere originario della Comunità per via di trasformazione o lavorazione effettuata totalmente o parzialmente in Spagna,
- i prodotti che dopo aver acquisito il carattere originario nel resto della Comunità sono sottoposti in Spagna ad un'operazione superiore alle manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato, deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in un altro Stato membro della Comunità.
3. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), ultima frase, i prodotti che abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in Spagna oppure i prodotti
accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 con apposto nella casella 7 «Osservazioni» la sigla «ES», importati in Austria e riesportati in uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna possono beneficiare in tale Stato membro soltanto di un trattamento identico a quello previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, se fossero stati spediti direttamente dalla Spagna nel resto della Comunità.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Austria.
4. Per l'applicazione dell'articolo 2, i prodotti che abbiano acquisito il carattere originario in Spagna o i prodotti accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 nella cui casella 7 «Osservazioni» sia apposta la sigla «ES», importati in Austria ed esportati, alle condizioni previste dal succitato articolo 2, in uno dei cinque paesi ivi menzionati, al momento della loro importazione nell'uno o nell'altro di questi cinque paesi, possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati importati direttamente dalla Spagna.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Austria.
5.
a)
Sono considerati originari ai sensi del presente protocollo i prodotti originari, che in data antecedente al 1g marzo 1986 siano stati oggetto del rilascio di un certificato o di un formulario previsto
nell'ambito dell'accordo tra i paesi dell'EFTA e la Spagna, firmato il 26 giugno 1979, della convenzione che istituisce l'EFTA, firmata il 4 gennaio 1960 per quanto riguarda il Portogallo, dell'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna e dell'accordo del 1972 tra la Comunità europea e la Repubblica portoghese.
b)
I certificati EUR. 1 o i formulari EUR. 2 recanti la menzione «EFTA-SPAIN-TRADE», usati nell'ambito del commercio diretto tra la Spagna e l'Austria o uno degli altri cinque paesi di cui all'articolo 2, possono continuare ad essere usati nei suddetti scambi sino ad esaurimento delle riserve. In caso di utilizzazione dei certificati EUR. 1 o dei formulari EUR. 2, di cui alla presente lettera, non occorre esigere l'apposizione della sigla «ES» prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1g giugno 1986.
L'articolo 24 che figura all'articolo 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 decembre 1992.
Per il comitato misto
Il Presidente
M. SCHEICH
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