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Decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Islanda, del 20 giugno 1986, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo addizionale n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 22/07/1986 pag. 0016 - 0018
DECISIONE N. 2/86 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 20 giugno 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,
visto il protocollo addizionale allegato al suddetto accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,
visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, dall'altro, firmato a Bruxelles il
22 luglio 1972,
visto il protocollo addizionale allegato a tale accordo a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, in particolare l'articolo 8,
considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa deve essere modificato a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici sia le disposizioni transitorie necessarie ai fini della corretta applicazione del regime commerciale previsto nei protocolli risultanti dalla suddetta adesione;
considerando che le disposizioni transitorie devono garantire la corretta applicazione di queste disposizioni commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, dall'altro,
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente:
1. all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 26 sono soppresse le parole «il Portogallo»;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, punti A e B, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 27,
paragrafi 1 e 2, le parole «sei paesi» sono sostituite da «cinque paesi»;
3. il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti: «délivré a posteriori», «udstedt efterfolgende», «nachtraeglich ausgestellt», «aaêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí», «issued retrospectively», «expedido a posteriori», «rilasciato a posteriori», «afgegeven a posteriori», «emitido a posterior», «annettu jaelkikateen», «utgefid eftira», «utstedt senere», «utfaerdat i efterhand»;
4. il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato sulla base dei documenti d'esportazione che recare una delle menzioni seguenti: «duplicata», «duplicaat», «duplikat», «áíôssãñáoeï», «duplicado», «duplicato», «duplicate», «segunda via», «kaksoiskappale», «samrit».»;
5. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 reca una delle menzioni seguenti: «Procédure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «áðëïõóôaaõìÝíç aeéá ïéêáóssá», «Simplified procedure», «Procedimiento simplificado», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde procedure», «Procedimento simplificado», «Yksinkertaistettu menettely», «Einfoeldun afgreidslu», «Forenklet prosedyre», «Foerenklad procedur».»
Articolo 2
L'articolo seguente è inserito nel protocollo n. 3:
«Articolo 24
1.
a)
Qualsiasi prodotto accompagnato da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Spagna è considerato, per l'applicazione del protocollo addizionale all'accordo, come un prodotto originario della Spagna.
b)
Tuttavia la lettera a) non si applica ai certificati EUR. 1 rilasciati in Spagna per prodotti originari del resto della Comunità o dell'Islanda che non abbiano subito in Spagna alcuna trasformazione o lavorazione o che siano stati oggetto solamente di manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio. Tali prodotti beneficiano al momento della loro importazione di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati spediti direttamente dal resto della Comunità o dall'Islanda.
c)
Per l'applicazione della lettera b), nel caso di prodotti originari del resto della Comunità, l'esportatore o un suo rappresentante autorizzato deve apporre la menzione «Articolo 24, paragrafo 1 - riesportati tal quali» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1. Tale menzione è convalidata mediante l'apposizione del timbro usato dall'ufficio doganale competente. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di effettuare i controlli necessari per garantire la corretta applicazione di detta disposizione.
d)
Per l'applicazione della lettera b), in caso di prodotti originari dell'Islanda, si applica l'articolo 9, paragrafo 8.
2. I seguenti prodotti esportati da uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna in Islanda, al momento della loro importazione in Islanda, possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se vi fossero stati importati direttamente dalla Spagna:
- i prodotti che hanno acquisito il carattere originario della Comunità per via di trasformazione o lavorazione effettuata totalmente o parzialmente in Spagna,
- i prodotti che dopo aver acquisito il carattere originario nel resto della Comunità, sono sottoposti in Spagna ad un'operazione superiore alle manipolazioni destinate a garantire la loro conservazione tal quali durante il trasporto o il magazzinaggio.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in un altro Stato membro della Comunità.
3. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), ultima frase, i prodotti che abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in Spagna oppure i prodotti accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 con apposta nella casella 7 «Osservazioni» la sigla «ES», importati in Islanda e riesportati in uno Stato membro della Comunità diverso dalla Spagna possono beneficiare in tale Stato membro soltanto di un trattamento identico a quello previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, se fossero stati spediti direttamente dalla Spagna nel resto della Comunità.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 compilato e rilasciato in Islanda.
4. Per l'applicazione dell'articolo 2, i prodotti che abbiano acquisito il carattere originario in Spagna o i prodotti accompagnati da un certificato EUR. 1 o da un formulario EUR. 2 nella cui casella 7 «Osservazioni» sia apposta la sigla «ES», importati in Islanda ed esportati alle condizioni previste dal succitato articolo 2 in uno dei cinque paesi ivi menzionati, al momento della loro importazione nell'uno o nell'altro di questi cinque paesi possono beneficiare soltanto di un trattamento identico a quello di cui avrebbero beneficiato se fossero stati importati direttamente dalla Spagna.
Per l'applicazione del primo comma, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre la sigla «ES» nella casella 7 «Osservazioni» del certificato EUR. 1 o del formulario EUR. 2 rilasciato o compilato in Islanda.
5.
a)
Sono considerati originari ai sensi del presente protocollo i prodotti originari che in data antecedente al 1g marzo 1986 siano stati oggetto del rilascio di un certificato o di un formulario previsto nell'ambito dell'accordo tra i paesi dell'EFTA e la Spagna, firmato il 26 giugno 1979, della convenzione che istituisce l'EFTA, firmata il 4 gennaio 1960 per quanto riguarda il Portogallo, dell'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna e dell'accordo del 1972 tra la Comunità europea e la Repubblica portoghese.
b)
I certificati EUR. 1 o i formulari EUR. 2 recanti la menzione «EFTA-SPAIN-TRADE», usati nell'ambito del commercio diretto tra la Spagna e l'Islanda o uno degli altri cinque paesi di cui all'articolo 2, possono continuare ad essere usati nei suddetti scambi sino ad esaurimento delle riserve.
In caso di utilizzazione dei certificati EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 di cui alla presente lettera non occorre esigere l'apposizione della sigla «ES» prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.».
Articolo 3
Gli articoli seguenti sono inseriti nel protocollo n. 3:
«Articolo 25
Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli da 25 bis a 25 quinquies.
Articolo 25 bis
Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano le isole Canarie, Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla.
Articolo 25 ter
1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 ed i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Sono considerati come:
a)
prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla:
i)
i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla;
ii)
i prodotti ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i prodotti originari ai sensi del presente protocollo dell'Islanda, dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità qualora essi siano soggetti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla a lavorazioni o trasformazioni a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti previste all'articolo 5, para-
grafo 3;
b)
prodotti originari dell'Islanda:
i)
i prodotti totalmente ottenuti in Islanda;
ii)
i prodotti ottenuti in Islanda e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari ai sensi del presente protocollo delle Isole Canarie, di Ceuta e Melilla, dell'Islanda, dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della
Comunità quando essi sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. Le Isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate come un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Islanda» e «Isole Canarie», o «Ceuta» o «Melilla» nella casella 2 del certificato EUR. 1 e casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2.
5. I prodotti enumerati all'elenco C, sono tempo-
raneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Articolo 25 quater
Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle isole Canarie, Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.
Articolo 25 quinquies
L'articolo 23 non viene applicato negli scambi tra le isole Canarie, Ceuta e Melilla da un lato e l'Islanda dal-
l'altro».
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1g marzo 1986.
L'articolo 24 che figura nell'articolo 2 è applicabile fino al
31 dicembre 1992.
Per il Comitato misto
Il Presidente
Tomas A. TOMASSON
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