Avis juridique important
Decisione n. 3565/83/CECA della Commissione del 16 dicembre 1983 che modifica la decisione n. 2-52 in cui sono fissate le modalità per l'applicazione e la riscossione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0055
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DECISIONE N. 3565/83/CECA DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1983
che modifica la decisione n. 2-52 in cui sono fissate le modalità per l'applicazione e la riscossione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,
viste la decisione n. 2-52, del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 6-65 (2), e la decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (3), modificata nel testo dalla decisione n. 3334/80/CECA (4),
considerando che, in base alle esperienze del passato e tenuto conto dell'evoluzione prevedibile, appare necessario, ai fini del mantenimento di un'amministrazione semplice ed economica ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato, maggiorare l'attuale franchigia di 100 ECU portandola a 250 ECU;
considerando che una maggiorazione dell'attuale franchigia a 250 ECU comporterà soltanto una minima perdita di introiti,
previa consultazione del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 4, primo comma, terza frase, della decisione n. 2-52, la cifra « 100 » è sostituita dalla cifra « 250 », e il termine « unità di conto AME » è sostituito dal termine « ECU ».
Articolo 2
La presente decisione è applicabile ai prelievi per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1984.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1983.
Per la Commissione
François-Xavier ORTOLI
Vicepresidente
(1) GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3.
(2) GU n. 46 del 22. 3. 1965, pag. 696/65.
(3) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.
(4) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27.
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