N. L 361 /4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20 . 12. 86
DECISIONE N° 2/86 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA
del 16 dicembre 1986
recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative alla
definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce una
associazione tra la Comunità economica europea e Malta, per quanto riguarda i
trasformatori di frequenza intermedia
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA
visto 1 accordo che istituisce una associazione tra la
Comunità economica europea e Malta, firmato a La
Valletta il 5 dicembre 1970,
DECIDE :
Articolo 1
Nell'articolo 3 della decisione n . 2/84, la data del 31
luglio 1986 è sostituita da quella del 31 luglio 1988 .
Articolo 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1°
agosto 1986.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.
Per il Consiglio
di associazione CEE-Malta
Il Presidente
P. FARRUGIA
visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di
« prodotti originari » e ai metodi di cooperazione ammini
strativa, allegato al protocollo addizionale all'accordo, in
particolare l'articolo 25,
considerando che la decisione n. 2/84 è applicabile fino al
31 luglio 1986 ; che occorre prorogarla poiché una parte
della produzione maltese non risponde tuttora alle condi
zioni previste dal protocollo precitato in materia di acqui
sizione del carattere originario,
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