Avis juridique important
Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati Membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0185
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0185
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0273
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0273
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei
(80/1266/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
considerando che la complessità tecnica dei grandi aeromobili moderni è sempre crescente; che, ai sensi del capitolo 5 dell'allegato 13 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, spetta agli Stati contraenti avviare immediatamente, a richiesta dello Stato membro competente, un'indagine da parte di esperti indipendenti dei più diversi settori tecnici ed operativi sugli incidenti subiti da tali aeromobili;
considerando che non tutti gli Stati membri possono tenere costantemente o totalmente a disposizione il personale specializzato e le attrezzature tecniche necessari per svolgere indagini sugli incidenti gravi;
considerando che l'omogeneo sviluppo tecnico e l'uniforme livello di prestazioni raggiunti dalla navigazione aerea negli Stati membri consentono a questi ultimi di cooperare nel quadro delle indagini sugli incidenti aerei e della prevenzione dei medesimi;
considerando che oltre il 90 % degli incidenti riguarda aeromobili con carico inferiore o uguale a 5 700 kg; che conviene, per la sicurezza dei voli e per la prevenzione degli incidenti, che anche questi incidenti siano oggetto di uno scambio di informazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. In caso di incidenti ai danni di un aeromobile civile, a richiesta dello Stato membro che conduce le indagini, ciascuno Stato membro cerca di mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, nell'ambito di una reciproca assistenza, nei limiti delle sue possibilità e a seconda dei casi:
a) gli impianti, le attrezzature e gli strumenti di cui dispongono le sue autorità per consentire:
- di effettuare l'esame tecnico delle parti di un relitto e delle attrezzature di bordo, nonché degli altri oggetti interessanti ai fini dell'indagine;
- di valutare le indicazioni fornite dai registratori dei dati di volo e dai registratori delle comunicazioni orali e degli allarmi sonori nella cabina di pilotaggio;
- di memorizzare e di valutare elettronicamente i dati relativi agli incidenti aerei;
b) gli esperti specializzati in questo tipo di indagini, per effettuare lavori specifici, unicamente nel caso di un'indagine aperta in seguito ad un incidente grave.
2. Questa reciproca assistenza dovrebbe essere fornita gratuitamente nella misura del possibile.
Articolo 2
Gli Stati membri si informano periodicamente sugli inconvenienti che non si sono risolti in incidenti, nonché sui risultati emersi dalle indagini sugli incidenti subiti da aeromobili con carico massimo ammissibile inferiore o uguale a 5 700 kg, sempreché tali risultati siano disponibili in una forma corrispondente a quella del modulo sui dati dell'incidente/inconveniente, messo a punto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Tali informazioni e tali risultati vengono scambiati nella misura in cui possono contribuire al miglioramento della sicurezza aerea e alla prevenzione degli incidenti.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni necessarie per applicare la presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1981.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
Colette FLESCH
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