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Direttiva 85/536/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1985 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 12/12/1985 pag. 0020 - 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 5 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 5 pag. 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0073
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 1985
sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione
(85/536/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che conformemente all'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta;
considerando che nell'attuale situazione energetica una riduzione della dipendenza comunitaria dalle importazioni di greggio contribuirà efficacemente al raggiungimento di questi obiettivi;
considerando che la riduzione e l'eliminazione del piombo nella benzina possono essere in parte compensate dall'uso di carburanti sostitutivi i quali possono anche contribuire a diminuire il consumo eccessivo di greggio necessario nell'industria della raffinazione per produrre benzina priva di piombo;
considerando che il carburante usato per i veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata rappresenta una voce importante nel consumo di petrolio della Comunità;
considerando che l'impiego di greggio per produrre prodotti petroliferi destinati a veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata può essere ridotto mescolando prodotti petroliferi da idrocarburi con componenti di carburanti sostitutivi;
considerando che la sempre maggiore complessità dei procedimenti di raffinazione e la fabbricazione di prodotti da parte della petrolchimica richiedono che tali prodotti siano destinati possibilmente a un uso corretto e che è opportuno fissare norme a tal fine;
considerando che tali carburanti sostitutivi possono essere ricavati da materie prime diverse dal greggio, sia all'interno che all'esterno della Comunità, allargando quindi la base di materie prime combustibili impiegate per veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata;
considerando che la distribuzione e l'impiego dei prodotti petroliferi mescolati a componenti di carburanti sostitutivi quali definiti dalla presente direttiva non richiedono modifiche sostanziali degli attuali sistemi di distribuzione dei prodotti petroliferi e non richiedono modifiche degli attuali veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata che funzionano a benzina;
considerando che la distribuzione e la combustione di miscele quali definite dalla presente direttiva non presentano rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente maggiori di quelli della benzina attualmente venduta per veicoli a motore nella Comunità;
considerando che l'obiettivo di risparmiare greggio presuppone l'assenza di ostacoli a livello della produzione, distribuzione, vendita e impiego di miscele adatte per veicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata;
considerando che il traffico attraverso le frontiere richiede che i guidatori possano acquistare carburante adatto ai loro automezzi in qualsiasi parte della Comunità e che gli
utilizzatori potenziali devono poter distinguere tra combustibili coperti da questa direttiva e altri che possono essere usati soltanto per veicoli appositamente concepiti o trasformati;
considerando che gli sviluppi scientifici e tecnici possono richiedere modifiche dell'allegato della direttiva e che si deve prevedere una procedura per operare tali modifiche;
considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli stati membri non ostacolano né limitano né scoraggiano, per ragioni attinenti al tenore di composti ossigenati, la produzione, la commercializzazione e la libera circolazione delle miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici che sono conformi all'allegato e che non superano i valori limite che figurano al punto II, colonna A di questo allegato. Detti carburanti miscelati devono poter essere usati con sicurezza e offrire prestazioni analoghe a quelle della benzina attuale per quanto riguarda i veicoli con motori a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o messi in vendita, senza che ciò richieda alcuna modifica di tali veicoli.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per « benzina » ogni miscela formata essenzialmente da idrocarburi liquidi adatta al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata.
Articolo 3
I distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano carburanti contenenti composti organici ossigenati con tenori più elevati dei valori limite fissati nel punto II, colonna B dell'allegato, dovranno essere contrassegnati in modo chiaro per tener conto in particolare delle variazioni del valore calorifico di tali carburanti.
Articolo 4
L'allegato può essere emendato conformemente alla procedura degli articoli 5 e 6.
Articolo 5
1. È costituito un comitato competente per l'adeguamento dell'allegato agli sviluppi scientifici e tecnici, qui di seguito denominato « comitato ».
2. Il comitato ha anche il potere di esaminare componenti di carburanti sostitutivi non coperti dalla presente direttiva senza dover ricorrere alla procedura dell'arti- colo 6.
3. Il comitato è composto di rappresentanti degli stati membri con un rappresentante della Commissione avente funzione di presidente. Il comitato è riunito dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno stato membro.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 6
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.
Articolo 7
1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative ai metodi di misura e di controllo nel quadro dell'allegato, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato nella presente direttiva.
Articolo 8
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.C. JUNCKER
(1) GU n. C 229 del 2. 9. 1982, pag. 4.
(2) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 89.
(3) GU n. C 33 del 7. 2. 1983, pag. 1.
ALLEGATO
I. DEFINIZIONI
Il metanolo, l'etapolo, l'acool isopropilico (2-propanolo), l'alcool butilico (1-butanolo), gli alcoli butilici secondari (2-butanolo), l'alcool butilico terziario (TBA 2-metil-2-propanolo), l'alcool isobutilico (2-metil-1-propanolo) e gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti, nonché il metil butilico terziario etere (MTBE-butoxymethane terziario) e il terziario-amil-metil-ether (TAME 2-metoxy-2-metil butano), l'etile terziario-butil-etere (ETBE 2-etoxy-2-metil propano) e gli altri eteri (R1-O-R2) il cui punto finale di distillazione è conforme ai requisiti nazionali o, qualora non siano previsti, industriali per i carburanti e le cui molecole contengono 5 o più atomi di carbonio sono composti organici ossigenati attualmente accettabili in quanto componenti di carburanti sostitutivi e/o stabilizzanti per carburanti. Sono anche accettabili miscele dei composti sopraelencati.
Per « stabilizzanti » si intendono alcune delle sostanze di cui al primo comma aggiunte per coadiuvare la prevenzione della separazione delle miscele benzina/componenti carburanti sostitutivi.
II. COMPOSIZIONE DELLE MISCELE
In conformità all'articolo 1, gli stati membri sono tenuti ad autorizzare, come tenori in volume di composti organici ossigenati nelle miscele di carburanti, quelli che non superano i valori limite indicati in colonna A.
Gli stati membri possono autorizzare dei tenori di composti organici ossigenati più elevati che detti valori limite. L'obbligo della marcatura alla pompa, come prescritto all'articolo 3, si applica ai tenori di composti organici ossigenati che oltrepassano i valori limite fissati in colonna B.
1.2.3 // // // // // A // B // // // // Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati (1) // 3 % vol // 3 % vol // Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti (1) // 5 % vol // 5 % vol // Alcool isopropilico // 5 % vol // 10 % vol // TBA // 7 % vol // 7 % vol // Alcool isobutilico // 7 % vol // 10 % vol // Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola (1) // 10 % vol // 15 % vol // Altri ossigenati organici definiti al punto I // 7 % vol // 10 % vol // Miscela di ossigenati organici (2) definiti al punto I // 2,5 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente // 3,7 % in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente
// // // (1) In conformità con i requisiti definiti a livello nazionale o, in mancanza di questi, con i requisiti fissati dall'industria.
(2) L'acetone è autorizzato fino allo 0,8 % in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di certi composti ossigenati organici.
La presente direttiva non riguarda l'aggiunta di componenti diversi da quelli specificati al punto I quali additivi la cui concentrazione è inferiore allo 0,5 % del totale.
III. REQUISITI
Negli stati membri i requisiti tecnici per gli attuali carburanti sono attualmente definiti da norme nazionali o, qualora esse non siano previste, sono definiti sulla base dei requisiti fissati dall'industria.
La benzina mescolata con ossigenati organici deve essere conforme ai requisiti tecnici che si applicano ai tipi di carburanti che tali miscele devono sostituire.
Inoltre, per tali miscele saranno presi in esame e potranno essere fissati dagli organismi competenti per tali norme oppure, qualora non esistano detti organismi, dalle organizzazioni industriali requisiti relativi alle proprietà particolari delle miscele di benzina e di ossigenati organici (per esempio, tolleranza all'acqua, igroscopicità, compatibilità del materiale e impurità nocive, compreso il tenore di acido organico, il tenore di rame, ecc).
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