Avis juridique important
Direttiva 86/174/CEE della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1986 pag. 0053 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0228
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 1986
che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame
(86/174/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/957/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
considerando che, finché non saranno determinati metodi comunitari, gli Stati membri non possono, in virtù della direttiva 73/373/CEE, prescrivere o consentire l'indicazione del valore energetico degli alimenti composti per animali, a meno che tale indicazione non fosse prescritta o consentita sul loro territorio al momento dell'adozione della direttiva summenzionata ed esistessero peraltro metodi di calcolo ufficiali;
considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di calcolare il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame sulla base di un metodo comune a tutti gli Stati membri; che è quindi opportuno adottare questo metodo e renderlo applicabile non solo negli Stati membri che prescrivono o consentono l'indicazione del valore energetico sull'etichetta degli alimenti composti destinati al pollame, ma anche negli Stati membri in cui è necessaria l'adozione di un metodo comunitario per poter prescrivere o consentire detta indicazione;
considerando che, in caso di mancata concordanza fra il risultato del controllo ufficiale del valore energetico e il valore dichiarato dal fabbricante, è opportuno ammettere una tolleranza minima, per compensare gli scarti che risultano dal campionamento, dall'errore di analisi o dal processo di fabbricazione degli alimenti;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Qualora, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della direttiva 79/373/CEE, sia dichiarato il valore energetico degli alimenti composti per il pollame, gli Stati membri prescrivono che detto valore venga calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e legislative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 30 giugno 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
(2) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 42.
ALLEGATO
METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI COMPOSTI DESTINATI AL POLLAME
1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico
Il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame è calcolato secondo la formula che segue, in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti; il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), corretta in azoto, per chilogrammo di alimento composto:
MJ/kg di EM = 0,1551 × % proteina greggia + 0,3431 × % sostanze grasse gregge + 0,1669 × % amido + 0,1301 × % zuccheri totali (espressi in saccarosio).
2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati
Se, a seguito dei controlli ufficiali prescritti all'articolo 12, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza minima di 0,4 MJ/kg di EM.
3. Espressione del risultato
Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale.
4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare
Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori dei componenti analitici impiegati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Si devono applicare:
- per il dosaggio delle sostanze grasse gregge: il metodo B, modificato dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione (1);
- per il dosaggio dell'amido: il metodo polarimetrico di cui alla direttiva 72/199/CEE della Commissione (2).
(1) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.
(2) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.
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