CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 20 GIUGNO 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I fatti sono chiari. In Italia esiste da vari decenni un ente pubblico, che svolge attività di ricerca e d'assistenza tecnica e attività di propaganda per incrementare il consumo del riso: l'Ente nazionale Risi.
Un'impresa dice al giudice italiano: non dovevo pagare — e se li ho pagati fammeli restituire — i contributi obbligatori che la legge impone sugli acquisti di risone a favore dell'ente; ora, con la creazione di un'organizzazione unica di mercato, il contributo che mi è imposto colpisce me, utilizzatore naturale del riso italiano, a differenza dei miei concorrenti stranieri: quindi c'è una discriminazione a mio riguardo, discriminazione proibita dal trattato.
Le questioni che il pretore di Milano ha sottoposto al giudizio della Corte si riallacciano tutte a un problema centrale. Le questioni sono molte, ma il problema è uno, e va affrontato nel suo complesso prima di passare — e lo faremo alla fine — a rispondere alle singole domande nelle quali viene articolato il rinvio a questa Corte.
Problema unitario e di grande momento, che non può essere risolto con l'occhio al solo caso di specie. Perché la vostra decisione, Signori, avrà un riflesso diretto di una vastità che mi pare difficile calcolare, essendo in questione i diversi meccanismi che gli interventi pubblici degli ultimi decenni in tutti gli Stati membri hanno creato a tutela dei singoli prodotti nell'agricoltura nazionale.
In questo settore generalmente acquista rilievo, è vero, il fenomeno degli aiuti concessi dagli Stati a favore dei propri cittadini. Il fenomeno di cui ora dobbiamo occuparci è invece quello complementare al precedente, e che con lo stesso presenta dei lati comuni rispetto all' applicazione del divieto di discriminazione, ed è relativo agli oneri che gli organismi pubblici operanti a favore dell' agricoltura nazionale talora pongono a carico di certe categorie di operatori economici nazionali.
Pur non conoscendo i dettagli, sappiamo come notorio che esistono nei vari Stati numerose forme sia di aiuti in materia agricola, sia di pneri speciali. Queste due forme di interventi statali hanno fatto oggetto di esame da parte della Commissione e, in ragione della loro estrema complessità e dell'importanza che tuttora rivestono nell'ambito dei singoli Stati al riguardo delle categorie di operatori interessati, non si è ancora potuto arrivare, a livello comunitario, a determinare dei criteri sufficientemente precisi per limitare concretamente il potere degli Stati in materia. Finora si è soltanto potuto definire, limitatamente agli aiuti, un programma mirante ad assicurare anzitutto la trasparenza dei regimi generali di aiuti a finalità regionale, onde poi poterli più efficacemente controllare e coordinare secondo dei criteri obiettivi uniformi. In materia di oneri speciali di natura parafiscale, invece, non risulta essere stato finora adottato un piano di massima.
La Commissione, come risulta chiaramente dalla memoria presentata in questa procedura, si rende ben conto che anche gli oneri speciali applicati nell'ambito puramente nazionale in materia agricola rischiano in molti casi di falsare il gioco del mercato e di introdurre sul piano economico delle discriminazioni fra gli operatori della Comunità, costituendo una turbativa e intralciando il corretto funzionamento dei meccanismi previsti dall'organizzazione comune di mercato, soprattutto in relazione all'attuazione di una politica comune di prezzi. La Commissione ritiene però che «in assenza di un'armonizzazione delle legislazioni in materia fiscale e parafiscale, di una comunitarizzazione (chiedo venia del barbarismo che devo mantenere per rispetto alla citazione testuale) di tali misure, ovvero di un espresso divieto gli Stati membri abbiano ancora la facoltà di percepire quel particolare tipo di oneri finanziari».
La questione che ora si pone è di vedere se, in presenza di un'organizzazione comune di mercato agricolo basata su una politica comune di prezzi, gli Stati membri si trovino in qualche modo limitati nell'esercizio del loro potere d'imposizione in relazione alle materie sottoposte alla regolamentazione comunitaria.
L'impresa Geddo sostiene a questo riguardo che la logica del meccanismo dell'organizzazione comune di mercato e le sue esigenze funzionali fondamentali si opporrebbero radicalmente al permanere di un autonomo potere d'imposizione degli Stati in relazione ai prodotti che fanno oggetto dell'organizzazione stessa. In particolare, osterebbe a tale potere statale la norma dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, la quale vieta qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.
La Commissione sembra invece ritenere che, per il momento, in assenza di norme regolamentari le quali escludano o limitino espressamente il potere degli Stati di porre oneri fiscali o parafiscali in relazione ai prodotti agricoli, questo divieto si rivolga direttamente soltanto all'azione delle istituzioni comunitarie. La Commissione ritiene che gli inconvenienti risultanti dal permanere di tale autonomo potere degli Stati si potrebbero eliminare soltanto mediante l'adozione di apposite misure normative.
Considerate sul piano generale su cui ci siamo posti, entrambe le tesi mi paiono insoddisfacenti, l'una perché pecca per eccesso, l'altra per difetto.
A questo punto l'avvocato generale ritiene necessario richiamare sé stesso a una razionale sistemazione dei concetti giuridici e dei meccanismi economici ai quali si fa riferimento nella nostra giurisprudenza, e ciò tanto in generale per la materia dei regolamenti agricoli, quanto in particolare in tema di giudizio pregiudiziale ex articolo 177.
Cominciamo con il concetto elementare d'applicazione diretta delle norme comunitarie.
Lo si invoca in sede d'interpretazione di una norma comunitaria per vedere se dalla stessa si possa dedurre la nullità, o per lo meno l'inapplicabilità, della legge nazionale che impone l'onere al quale ci si vuole sottrarre.
Nel nostro caso, poiché appunto la percezione del contributo si basa su una legge nazionale, si pretende la restituzione del contributo stesso invocando l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale che lo impone. Si vuole quindi praticamente arrivare, sotto l'angolo dell'interpretazione del diritto comunitario, a un giudizio di validità della norma nazionale.
Generalmente fino ad ora, in materia di oneri imposti dagli Stati, si è trattato di valutare tale cosiddetto effetto diretto soprattutto rispetto a norme che dispongono l'applicazione di certi particolari oneri collegati con le leggi doganali nazionali. E l'applicazione è risultata assai semplice perché il contrasto appariva «in re ipsa»; una norma nazionale era in contrasto con un comando superiore risultante da una norma comunitaria avente un oggetto ben preciso e un contenuto e una portata ben chiari in relazione all'ipotesi considerata. Quando però la violazione la si vuole riscontrare rispetto, non a un comando specifico avente un contenuto agevolmente concretizzabile, ma a un principio più generale, la soluzione è meno agevole, soprattutto nell'ambito della procedura d'interpretazione pregiudiziale. Sappiamo così che l'invalidità delle singole norme nazionali che conservano tracce di precedenti limitazioni poste al passaggio delle merci attraverso i confini non sogliono dedursi dal solo principio generale della libera circolazione delle merci, e neppure dall'affermazione, pur essa di carattere generale, del divieto di discriminazioni, bensì dalle norme specifiche che vietano i dazi doganali, le restituzioni quantitative e le tasse ad effetto equivalente.
Solo in congiunzione con l'articolo 3, f, relativo all'instaurazione di un mercato comune basato sulla libera concorrenza si è talvolta invocato il principio generale della libera circolazione, ma in relazione al comportamento dei privati, onde dedurre l'inammissibilità dell'impiego abusivo da parte di singole imprese di prerogative connesse, secondo il diritto nazionale applicabile, a un loro diritto di proprietà, quando ne risultasse compromessa la libertà di circolazione delle merci fra gli Stati e quindi una grave restrizione della concorrenza che deve essere alla base dell'azione degli operatori economici a livello comunitario (v. sentenza n. 78-70 Deutsche Grammophon Gesellschaft, Racc. 1971, p. 487 e seg.).
Quanto al divieto di discriminazione, il quale non si esaurisce certo nell'ipotesi estrema in cui dei soggetti vengano trattati in modo più o meno favorevole di altri soltanto in ragione della loro nazionalità, esso ha un contenuto difficilmente determinabile a priori, in ragione non solo dell'ampiezza della sua portata, ma anche del fatto che la constatazione dell'esistenza di una situazione discriminatoria è subordinata all'apprezzamento del carattere «comparabile» delle due situazioni diversamente trattate, ciò che esigerà in genere, al di fuori delle ipotesi estreme, non solo e non tanto un esame degli aspetti formali di una norma nazionale, quanto piuttosto una valutazione di elementi di fatto, specialmente economici, in relazione alle finalità particolari che si assumono come direttrici nel settore considerato, e la cui importanza può variare non solo in relazione alla materia, ma anche nel tempo, secondo gli obiettivi che, nella prospettiva di una determinata politica comunitaria, si ritengano prioritari.
Venendo al nostro caso, e limitandomi in questo primo esame a una sintetica schematizzazione, vediamo che sostanzialmente sono invocati due ordini di ragioni giuridiche a base della pretesa invalidità della normativa nazionale; e sono:
1.
Perché nella creazione di un mercato unico (cioè di una forma d'integrazione più stretta del mercato comune) quale risulta dall'organizzazione comune di mercato del prodotto qui considerato, gli Stati avrebbero dato alla Comunità una specie di delega legislativa con effetto esclusivo, ciò che porterebbe a ritenere invalide, o caducate o comunque inapplicabili in relazione alle materie sottoposte all'organizzazione comune, tutte le disposizioni nazionali che vengono a turbare l'essenziale unità del mercato e cioè l'uniformità delle disposizioni che regolano il settore agricolo di cui trattasi.
2.
Perché ogni imposizione, di qualunque tipo essa sia, purché obbligatoria, che si riferisce singolarmente ed essenzialmente ai prodotti di un solo paese, crea una situazione di discriminazione, contro il principio della parità di trattamento degli operatori comunitari. Sarebbero quindi da considerare nulle tutte le disposizioni fiscali o parafiscali che riguardano particolarmente singole merci secondo criteri di nazionalità.
Le obiezioni che risultano da un primo esame della materia, e che vorrò sviluppare nel seguito di queste mie conclusioni, sono le seguenti.
Sul primo punto, che riguarda le pretese conseguenze di abrogazione automatica in vista della creazione di un mercato unico, si osserva che questa creazione non ha avuto il significato di un intervento rivoluzionario di abbattimento di tutti i meccanismi e sistemi anche normativi preesistenti che incidano in qualche modo sui prodotti sottoposti alle organizzazioni comuni di mercato. La sostituzione deve avvenire, secondo il metodo generale dell'azione comunitaria, ad iniziativa della Commissione. All'infuori dei casi d'incompatibilità assoluta (quale sarebbe ad esempio il caso delle norme statali relative a un'organizzazione nazionale di mercato del prodotto considerato, che sono evidentemente sostituite da quelle comunitarie) non si tratta di un'abrogazione automatica, ma del potere attribuito agli organi competenti per l'introduzione di un nuovo sistema. E questo è così vero che molte differenze, anche nell'ambito del mercato unificato, sono destinate a durare ancora qualche tempo, in forza, ad esempio, dei diversi sistemi fiscali, del diverso livello dei tassi d'imposta, stabiliti e mantenuti nei vari Stati.
Circa il secondo motivo d'invalidità della norma interna, relativo a una pretesa violazione del divieto di discriminazione, rileviamo che nella prospettiva concreta in cui è necessario esaminare l'applicabilità di tale divieto, va preliminarmente scartata ogni impostazione puramente formalistica del problema: tanto quella che esclude la discriminazione per il fatto che gli industriali risieri italiani sono liberi di acquistare riso non italiano (tesi che ignora la realtà economica risultante dall'ubicazione geografica di tali industrie, lontane dal mare e in prossimità dei centri di produzione italiani), quanto quella che fa discendere automaticamente la discriminazione dal fatto, isolatamente considerato, che l'onere speciale si applica soltanto alla produzione italiana, ignorando gli altri elementi economici rilevanti al fine di accertare se la diversità di trattamento riguarda situazioni comparabili.
In tale prospettiva, dico subito che nell'ipotesi di causa non risultano elementi sufficienti per stabilire un'effettiva discriminazione a danno del prodotto nazionale. Invero, il sistema che deriva dalla creazione dell'Ente Risi non si può qualificare unicamente né a favore né contro il produttore nazionale, e se gli è certamente contrario l'aspetto parafiscale, c'è da indicare a favore lo stesso oggetto dell'attività dell'Ente, almeno nella sua concezione legislativa originaria. D'altronde non credo che gli agricoltori sarebbero d'accordo per considerare a loro danno tutti gli enti agricoli (per esempio, i benemeriti consorzi che operano in agricoltura) i quali prelevano i loro vitali contributi dagli stessi beneficiari della propria azione. Pertanto, manca nella situazione per la quale si invoca l'applicazione diretta del divieto comunitario la chiarezza necessaria per l'automatismo, diremmo così, dell'accertamento della discriminazione. La violazione di tale principio non può essere infatti riconosciuta soltanto in vista di possibili conseguenze: deve coinvolgere' una conseguenza caratterizzata. Appunto anche qui si rivela l'opportunità di un intervento della Commissione che accerti in concreto l'esistenza eventuale di un'incompatibilità con il trattato risultante dal modo di essere attuale dell'Ente Risi. Qualora la Commissione riconosca che un particolare intervento pubblico, nell'ambito di uno Stato membro, è suscettibile di provocare delle turbative al funzionamento di un'organizzazione comune di mercato, essa non può, beninteso, accontentarsi di auspicarne genericamente l'adeguamento alle esigenze dell'ordinamento comunitario, ma ha il preciso obbligo di esaminare più dappresso la situazione, di accertare le concrete incidenze di tale intervento, e, quando risultasse un'incompatibilità con i principi o con i meccanismi comuni di mercato, essa deve mettere i opera i mezzi più idonei per eliminare tale contrasto, ivi compresa, se del caso, la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato la cui applicabilità nella materia di cui trattasi, a differenza di quanto parrebbe pensare la Commissione, non può escludersi in maniera generale, come preciseremo fra poco.
Qualche interveniente sembra aver voluto esortare la Corte a una presa di posizione coraggiosa, che la Commissione avrebbe trovato più difficile d'assumere nel caso concreto, trattandosi dell'affermazione di un principio che verrebbe a turbare gli ordinamenti agricoli della generalità degli Stati membri. La Corte potrebbe farlo in base al principio che regge la sua stessa funzione essenziale «fiat iustitia»; ma la saggezza che l'istituzione ha sempre dimostrato fa sì che questa giustizia deve farsi «né mundus pereat».
Si aggiunge che, specialmente nell'applicazione dello strumento importantissimo del giudizio pregiudiziale affidato a questa Corte, l'intervento interpretativo può avere il massimo valore solo nel quadro del sistema e nel rispetto dell'armonioso equilibrio che il trattato ha stabilito fra i vari soggetti dell'ordinamento comunitario e le rispettive attribuzioni. Va bensì ribadito il concetto d'applicazione diretta che è essenziale per il corretto funzionamento del sistema; ma, proprio per salvaguardarne il valore e l'efficacia, non si può riconoscere indiscriminatamente tale carattere a tutte le disposizioni e a tutti i princìpi del trattato, anche i più generali, con la conseguenza di trarre argomento dalla loro interpretazione per sottoporre a un controllo di astratta conformità tutta la legislazione degli Stati membri e per dar quindi al singolo il diritto di sottrarsi all'osservanza di norme beh precise, quando appaia invece l'opportunità, in ragione della complessità delle situazioni e delle molteplici esigenze che si pongono, di un esame concreto della rispondenza ai princìpi (ciò che comporta anche una più precisa determinazione del loro significato) da parte degli organi comuntari che sono preposti all'applicazione e alla realizzazione di quei generali precetti. Nel rispetto del diritto e perché il diritto sia rispettato, nessuna giurisdizione deve discostarsi da quella massima apollinea della misura («μηδεν αγαν») che ci viene dalla saggezza antica e che è garanzia della vera giustizia costruttrice.
In concreto, si è invocato la violazione dello stesso principio già affermato in via generale dall'articolo 7 del trattato: perché, si dice, viene fatta distinzione tra riso prodotto in Italia e riso che venga prodotto in altri paesi. Nello spirito della legge istitutiva dell'Ente Risi, l'attività di questo Ente (almeno nella sua vita passata che ben non si sa in qual misura continui anche attualmente) doveva contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo del prodotto nazionale, e per questo non si è ritenuto di sottoporvi anche il riso straniero che fosse lavorato in Italia (in tal caso, sarebbero stati i produttori stranieri che avrebbero potuto invocare con più evidente fondatezza una violazione del trattato a loro pregiudizio), ma si è fatto gravare solo su quel prodotto a vantaggio del quale l'Ente esplica la sua funzione.
Dicevamo, per concludere questo primo esame della causa, che per parlarsi di discriminazione attuale a danno sarebbe necessario avere anche dei precisi riferimenti di comparazione. Non abbiamo invece gli elementi per giudicare rispetto a una comparazione con l'altro paese produttore che è la Francia: sappiamo solo che il riso francese è semmai sottoposto a oneri nazionali più forti del riso italiano, anche se essi gravano direttamente sul produttore agricolo, anziché sull'industriale. Non abbiamo neppure la possibilità di istituire un rapporto con il livello di protezione stabilito rispetto al riso importato da paesi terzi perché non esistono dati precisi per conoscere se perla determinazione del livello di protezione nei confronti delle importazioni non entrino in conto anche i riflessi di questi elementi del costo.
In questa cornice, che ho ritenuto necessario descrivere per semplificare gli argomenti della causa, passiamo ora ad esaminare la posizione di coloro che hanno presentato al nostro esame diverse e complesse argomentazioni, tralasciando un'esposizione dei ben noti meccanismi che vengono in considerazione nella materia.
I meccanismi di protezione e di stabilizzazione del mercato comunitario, congiuntamente alla fissazione di prezzi d'intervento stabiliti in modo che le differenze tra loro riflettano i divari dovuti in caso di raccolta normale alle condizioni naturali di formazione di prezzi sul mercato, mirano a creare e a salvaguardare per ciascun prodotto un regime unico di prezzo nella Comunità, prezzo determinato non autoritariamente ma orientato dai meccanismi stessi in maniera tale che esso dovrebbe tendere a oscillare, in caso di raccolta normale, intorno aí prezzo indicativo, in considerazione della libertà di circolazione dei prodotti nell'ambito del mercato comune, e quindi della più ampia possibilità esistente per la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie.
Se con tale meccanismo si realizzano la libera circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità e la stabilità dei prezzi nel mercato interno, non si esauriscono peraltro tutte le molteplici esigenze che si pongono, nel settore agricolo, per gli operatori ai vari livelli e per l'economia in generale. Esistono nei vari Stati diversi organismi o enti i quali continuano tuttora a svolgere un'azione importante a vari riguardi (assistenza tecnica agli agricoltori, diffusione delle conoscenze, garanzia di origine, ricerche per il miglioramento dei metodi di coltivazione e della qualità dei prodotti, per il miglioramento dei sistemi di commercializzazione, ecc.). Sarà certo opportuno che tutte queste attività e prestazioni a favore dell'agricoltura e della stessa industria di trasformazione dei prodotti agricoli possano venire svolte in base a criteri uniformi in tutta la Comunità, ciò che potrà essere realizzato man mano che si sviluppi la politica strutturale promossa dalla Comunità in campo agricolo. Ma è pure certo che, allo stato attuale, la Comunità rion è in grado né di sostituire né di rendere uniformi dall'oggi al domani le misure nazionali che disciplinano e rendono possibile l'esercizio di queste funzioni utili per l'agricoltura.
Sovente queste attività vengono finanziate mediante oneri gravanti sull'agricoltura stessa' anche se non sempre sulle categorie più direttamente interessate. La diversità dei centri d'azione e delle norme nazionali al riguardo rende inevitabili delle differenze di trattamento degli operatori comunitari in materia agricola, sia sul piano della quantità e della qualità delle prestazioni che essi ricevono ad opera degli organismi pubblici locali, sia per quanto riguarda il numero e l'ammontare degli oneri finanziari a cui essi sono sottoposti in relazione a tali prestazioni.
Queste considerazioni bastano a fare apparire poco funzionale un'interpretazione del divieto di discriminazione, enunciato dall'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, talmente rigida da portare ad escludere che gli Stati possano continuare, sia pure transitoriamente, ad esercitare una loro azione in relazione a prodotti sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato, sia nel senso di promuovere e sostenere in vario modo determinate attività agricole, sia nel senso di finanziare tali attività mediante impostazioni fiscali o parafiscali in relazione ai prodotti sottoposti a un'organizzazione comune di mercato.
D'altro canto, però, neanche può dirsi che questo divieto abbia un carattere essenzialmente programmatico, nel senso che sarebbe direttamente rilevante nei confronti del solo esecutivo comunitario nell'adempimento del suo compito di attuare l'organizzazione comune di mercato. Spetterà alle istituzioni comunitarie provvedere alle determinazioni ulteriori che dovranno essere effettuate mediante regolamenti o direttive comunitarie, onde consentire la piena attuazione di questo principio e quindi l'eliminazione o l'armonizzazione delle misure particolari messe in opera dagli Stati, le quali, pure avendo dei vantaggi sul piano locale, presentino sul piano generale del mercato comune l'inconveniente di creare delle distorsioni della concorrenza e del funzionamento dei meccanismi comuni; ma è certo che già fin d'ora questo divieto è vincolante anche al di là delle istituzioni stesse. Costituendo un principio fondamentale dell'organizzazione comune di mercato, esso s'impone anche agli Stati, e ha altresì giuridica rilevanza anche per i singoli nei limiti in cui delle misure statali incidano direttamente (a prescindere da qualsiasi considerazione quantitativa) sull'applicazione nei loro riguardi della disciplina comunitaria relativa all' organizzazione comune di mercato. Così, ad esempio, qualora uno Stato applicasse una tassa sul prezzo d'intervento o sulla restituzione all'esportazione, non vi è dubbio che una tale imposta, per quanto minimo potesse esserne il livello, sarebbe contraria al suddetto divieto dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, perché avrebbe per effetto di diminuire l'importo fissato dalla Comunità a scapito dei soggetti sottoposti al potere fiscale dello stesso Stato e quindi si risolverebbe in un'applicazione discriminatoria della regolamentazione comunitaria. In un caso del genere, il rapporto fra la misura nazionale e le regole di base dell'organizzazione comune di mercato è diretto e sarebbe tale da compromettere in sostanza l'uniforme applicazione delle norme comunitarie. In tale ipotesi, l'incidenza sull'applicazione dei meccanismi comunitari dei prezzi agricoli della differenza di trattamento fra operatori comunitari nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato risultante dalla misura nazionale è chiara e facilmente determinabile. Il suo accertamento e la sua eliminazione non implicano considerazioni di politica economica o, più in generale, valutazioni di opportunità. Il divieto di discriminazione assume in tal caso un contenuto sufficientemente determinato per consentirne l'applicazione immediata ad opera del giudice nazionale. In questi limiti, la norma dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, è direttamente applicabile, nel pieno significato che la giurisprudenza di questa Corte ha dato a tale nozione.
Quando invece il rapporto fra norma statale e norme che disciplinano concretamente il meccanismo di base dell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi non è diretto, allorché meno stretta sia l'incidenza di un onere imposto o consentito dallo Stato sull'uniforme applicazione della regolamentazione comunitaria, come appunto sarà generalmente il caso quando l'imposizione interna non riguarda direttamente gli elementi sottoposti alla regolamentazione comunitaria, sarà compito della Commissione di esaminare se vi sia un'incompatibilità della misura o del comportamento statale con delle esigenze o degli imperativi della disciplina comunitaria. Essa effettuerà al riguardo tutti i necessari apprezzamenti sui complessi aspetti economici, e procederà quindi, in base ai mezzi di cui dispone, ivi compreso, se del caso, il mezzo previsto dall'articolo 169 del trattato, a far cessare l'eventuale situazione pregiudizievole al funzionamento dell'organizzazione comune di mercato. Ma, tenuto conto dei numerosi e complessi elementi di valutazione che assumono rilevanza per stabilire l'esistenza e la gravità della turbativa, e per scegliere il tempo e il modo opportuno di procedere per eliminarla, non potrà parlarsi di un'applicabilità diretta del divieto, tale da creare dei diritti a favore dei singoli.
Ci rendiamo ben conto che, in materia di oneri speciali che gravano di fatto esclusivamente gli operatori dello Stato stesso che li impone, l'esclusione dell'efficacia diretta delle norme comunitarie che potrebbero essere eventualmente invocate contro il mantenimento di tali singole misure può comportare una limitazione grave delle possibilità di tutela degli interessi privati. In tali ipotesi, infatti, i privati interessati all'accertamento dell'incompatibilità di tali misure con il trattato non potranno in pratica neanche contare, come invece è possibile in materia di aiuti, sull'iniziativa di altri Stati membri che possa sia spingere la Commissione ad agire, sia, al limite, sopperire alla carenza eventuale di questa istituzione mediante un ricorso diretto.
Tuttavia sappiamo che limitazioni di tal genere sono insite nel sistema e si spiegano, pur nel contesto del mercato unico agricolo, nella presente fase della sua progressiva affermazione.
Dopo queste considerazioni di carattere generale, passiamo ora a esaminare le domande poste dal giudice nazionale in relazione alla compatibilità di un certo tipo di onere speciale con l'organizzazione comune di mercato del riso.
L'Ente nazionale Risi è stato istituito con regio decreto legge 2 ottobre 1931, n. 1237, al fine di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione e il consumo del prodotto, promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto. In base all'articolo 9 di tale legge, esso provvede al suo funzionamento percependo su ogni contratto di vendita di risone a carico del compratore un «diritto di contratto», il cui ammontare è fissato annualmente dall'Ente stesso previa approvazione ministeriale.
Con la sua prima domanda, il pretore di Milano chiede se, in base ai commi secondo e terzo del terzo paragrafo dell'articolo 40 del trattato di Roma, in relazione all'articolo 5 dello stesso trattato, sia vietato in generale ai paesi membri, e in particolare allo Stato italiano, di consentire la riscossione in favore di un ente diverso dallo Stato di un contributo od onere pecuniario stabilito in misura fissa di denaro per l'acquisto di ogni quintale di risone prodotto in Italia.
L'articolo 40 dispone, nelle sue parti sopra richiamate, che l'organizzazione comune di mercato «deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39, e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità»; e, inoltre, che «un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi».
L'ipotizzata violazione risulterebbe dal fatto che l'operatore italiano il quale acquista risone prodotto in Italia sarebbe discriminato rispetto ai suoi concorrenti comunitari che si riforniscono sul mercato mondiale senza bisogno di pagare il diritto di contratto, ciò che falserebbe il funzionamento dei meccanismi che servono a mettere in opera la politica comune dei prezzi. La discriminazione risulterebbe palese segnatamente in relazione all'esportazione del prodotto verso paesi terzi, dal momento che l'operatore italiano riceverebbe in tale occasione le stesse restituzioni ottenute dagli altri esportatori, i quali non sarebbero stati sottoposti all'onere suddetto conformemente a quanto dispone l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 359/67.
La discriminazione si verificherebbe anche sul mercato comunitario, dal momento che il diritto di contratto non verrebbe preso in considerazione per la fissazione del prezzo indicativo comunitario. L'imposizione di tale onere altererebbe quindi il sistema di formazione dei prezzi stabiliti dalla Comunità costituendo, a carico degli industriali italiani, un costo addizionale non previsto dalla regolamentazione comunitaria.
Il divieto di misure discriminatorie tali da pregiudicare il carattere comune dei criteri di calcolo dei prezzi del riso avrebbe per effetto di rendere illegittima la detta percezione dell'Ente nazionale Risi e di creare nell'operatore italiano il diritto di ottenerne il rimborso. Tale conclusione sarebbe confermata dal fatto che l'applicazione della norma italiana in questione violerebbe anche la disposizione generale di cui all'articolo 5 del trattato.
Tali sono le considerazioni del giudice italiano.
Le disposizioni dell'articolo 40 sopra citate hanno la precipua funzione di evitare che l'organizzazione comune di mercato sia configurata in modo da creare discriminazioni fra produttori o fra consumatori dei prodotti agricoli. Tale norma non esclude quindi radicalmente il potere degli Stati, che costituisce un dato estraneo alla configurazione dell'organizzazione comune di mercato, di continuare ad applicare oneri fiscali o parafiscali in relazzione ai prodotti stessi o alle attività e operazioni ivi connesse.
Anche ove si tenga conto dell'evoluzione che in linea di fatto sembra aver contrassegnato l'attività svolta dall'Ente Risi, nel senso di una sostanziale diminuzione dell'importanza delle funzioni da esso svolte direttamente a favore degli industriali del riso, resta peraltro il fatto che la sua attività è rivolta a favore della produzione risicola italiana ed è quindi presumibile che di tale attività vengano, seppure indirettamente, a beneficiare anche gli industriali italiani del riso che sono i clienti naturali dei risicoltori italiani. Accertare se l'attività dell'Ente Risi si risolva, in ultima analisi, in un beneficio per questi industriali tale da compensare l'onere loro imposto, sarebbe un compito estremamente arduo, e non è detto che, per tal via, si possa giungere a conclusioni decisive, come se queste dipendessero da un rapporto sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Neanche sarebbe facile determinare chi, in ultima analisi, sopporti l'onere stesso, almeno per quanto riguarda le vendite del prodotto trasformato che vengono effettuate all'interno della Comunità.
Va osservato anche che l'articolo 40, nell'enunciare il divieto di discriminazione, si riferisce espressamente al solo trattamento dei produttori e dei consumatori. Non pare quindi che, nell'ambito d'applicazione di tale disposizione, gli interessi dei commercianti e delle imprese di trasformazione possano assumere lo stesso diretto rilievo degli interessi delle due categorie di soggetti considerati dalla norma.
Si deve quindi riconoscere che la situazione, pur presentando aspetti che possono far dubitare della sua compatibilità con il corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, non è tale nei suoi elementi essenziali da consentire un'applicazione da parte del giudice nazionale del divieto di discriminazione nel senso proposto dal ricorrente nella causa principale. Il compito della Commissione di sorvegliare l'attività e le prerogative degli enti statali che intervengono in materia agricola e di provvedere quando ritenga che ne risultino delle distorsioni incompatibili con il corretto funzionamento dei meccanismi propri dell'organizzazione comune del mercato di un prodotto agricolo, richiede delle valutazioni di elementi economici e di fatto assai complessi, tali da non potere essere adeguatamente effettuate dal giudice nazionale. Si tratta qui di svolgere anzitutto un compito di alta amministrazione, non scevro di aspetti politici. Perciò non è possibile, in casi del genere di quello che costituisce l'oggetto dell'esame del pretore di Milano, riconoscere l'esistenza di un diritto dei singoli a valersi del divieto di discriminazione al fine di sottrarsi agli adempimenti richiesti e di ottenere il rimborso di oneri percepiti da un ente incaricato dallo Stato di svolgere un'attività a favore di una determinata produzione nazionale.
Per quanto riguarda in particolare il problema delle discriminazioni in relazione alla mancata restituzione dell'onere sul riso esportato in Stati terzi, la ricorrente nella causa principale osserva che la discriminazione risulterebbe qui ancor più chiaramente per il fatto che l'esportatore italiano, pure essendo stato sottoposto al diritto di contratto, riceve le stesse restituzioni che sono ottenute dagli altri esportatori i quali non sono stati sottoposti a quest'onere.
Qui l'esistenza e l'ammontare del danno parrebbero determinabili più agevolmente che nel caso di vendita all'interno del mercato comune, in cui è possibile che in ultima analisi il costo addizionale della materia prima risultante dal diritto di contratto venga ripercosso, almeno in parte, sul consumatore finale. Tuttavia, l'accertare se effettivamente l'operatore italiano si trovi sul mercato di Stati terzi in condizioni deteriori rispetto agli altri esportatori comunitari in ragione della mancata restituzione dell'onere, presuppone a sua volta accertamenti e valutazioni complesse. La sussistenza di una effettiva discriminazione rispetto ai produttori comunitari che lavorino risone originario di paesi terzi potrà dipendere fra l'altro dall'applicazione che in concreto sarà stata data alla disposizione dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento 359/67 relativa alla necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. Per quanto riguarda gli operatori che vendono riso originario di un altro Stato membro, l'esistenza di una situazione concretamente pregiudizievole alle industrie risiere italiane dipende dalla legislazione fiscale dell'altro Stato considerato. Dal momento infatti che l'esistenza di tributi interni che gravano l'uno o l'altro prodotto sottoposto all'organizzazione comune di mercato non è di per sé vietata dal diritto comunitario nel suo stato attuale, occorrerà accertare di volta in volta se vi sia in concreto una distorsione tale da dovere essere eliminata mediante le procedure previste al riguardo dal diritto comunitario. Al di fuori dei casi in cui i meccanismi comuni costituiscano l'oggetto stesso della misura discriminatoria nazionale, o, più in generale, dei casi in cui una differenza di trattamento effettuata da autorità nazionali sia di per sé assolutamente incompatibile con il sistema comunitario (nel qual caso non occorreranno valutazioni di elementi quantitativi per stabilirne l'incompatibilità stessa), l'accertamento in parola è compito degli organi comunitari e non del giudice nazionale.
Per le considerazioni sopra esposte, al di fuori dell'ambito limitato d'applicabilità diretta del divieto stabilito dall'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, l'obbligo generale imposto agli Stati dall'articolo 5 opera in questa materia segnatamente dal momento in cui gli organi comunitari competenti abbiano attuato quella determinazione del contenuto del divieto stesso che di volta in volta si renda necessaria onde consentire il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato. L'articolo 5, paragrafo 2, può certo avere un effetto preclusivo, vietare certe azioni o certe utilizzazioni del diritto interno (come nel caso della Deutsche Grammophon Gesellschaft già citato), ma a condizione che l'incompatibilità della norma nazionale o dell'uso che se ne faccia in concreto sia chiaramente contraria a delle norme direttamente applicabili del diritto comunitario. L'obbligo generale dell'articolo 5 non può invece rendere direttamente applicabile una disposizione il cui contenuto normativo non abbia un sufficiente grado di chiarezza o di determinatezza.
Le considerazioni sopra esposte valgono anche, almeno in parte, per rispondere alla seconda e alla terza domanda con le quali il pretore di Milano ci chiede se la mancata restituzione del diritto di contratto sulle esportazioni di riso ricavato da risone prodotto e lavorato in Italia comporti inoltre una violazione dell'articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, e dei princìpi contenuti nel regolamento 359/67/CEE del Consiglio (e fissati specialmente negli articoli 2, 4 e 14 concernenti rispettivamente il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata) sui quali si fonda il regime comune dei prezzi nel settore del riso.
La disposizione dell'articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, la quale prevede che la politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi, concerne un aspetto del divieto di discriminazione nella sua parte che abbiamo riconosciuto essere d'applicazione diretta. L'esistenza di oneri nazionali gravanti sui prodotti che fanno oggetto della regolamentazione comune di mercato non è di per sé imcompatibile con l'esistenza di siffatti criteri e metodi di calcolo uniformi. Un onere del genere del diritto di contratto non incide infatti direttamente sull'applicazione dei criteri comuni e dei metodi di calcolo che sono alla base dell'organizzazione comune di mercato in materia di riso; di modo che la sua esistenza non è di per sé incompatibile con questa disposizione del trattato. Se poi la sua portata concreta sia tale da rendere inadeguate le misure di protezione all'interno del mercato comune o di sostegno all'esportazione della produzione italiana rispetto alla concorrenza del prodotto originario da paesi terzi, o dallo svantaggiare gli utilizzatori di risone italiano rispetto ai loro concorrenti sia sul mercato comunitario sia all'esportazione, sarà ancora una volta compito dell'esecutivo comunitario di rimediare a questa situazione con misure appropriate.
Se è esatto che oneri del genere di quello sottoposto all'esame del pretore di Milano non entrano in considerazione nella fissazione del prelievo, non si può escludere che in certi casi un onere gravante sull'industria di trasformazione del prodotto nazionale possa pregiudicare il raggiungimento di una delle finalità essenziali del prelievo, cioè lo scopo protettivo della produzione comunitaria, finalità questa che si estende anche allo stadio dell'industria di trasformazione. Qualora dei casi del genere si verificassero, la Commissione dovrebbe intervenire per eliminare tale stortura, sia facendo apportare una modifica all'ammontare del prelievo, ovvero obbligando lo Stato interessato a modificare la sua legislazione interna, onde eliminare il pregiudizio constatato. Ma trattasi di un punto di fatto sempre sottoposto in primo luogo all'esame e all'apprezzamento dell'esecutivo comunitario.
Per quanto riguarda in particolare i prezzi d'intervento, va segnalato che essi sono previsti esclusivamente per il risone e quindi essenzialmente a favore degli agricoltori, per cui sarà da escludere, in via generale, che gli industriali che lavorano il riso possano essere direttamente interessati all'applicazione di questa disposizione.
La quarta domanda, con cui si chiede se le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, commi 2 e 3 del trattato CEE siano direttamente applicabili, trova la sua risposta in quanto è già stato osservato in relazione alle domande precedenti.
Con la quinta domanda, il giudice italiano ci chiede se l'applicazione del diritto di contratto possa costituire violazione al principio di preferenza del prodotto comunitario. Anche qui la risposta è implicitamente contenuta nelle considerazioni fatte sopra. L'esistenza di diritto di contratto, di per sé sola, non è tale da costituire una violazione del principio della preferenza del prodotto comunitario. La possibilità di tale violazione esiste, ma, poiché il verificarsi di questa ipotesi dipende dall'apprezzamento di elementi quantitativi e la sua eliminazione può attuarsi in vari modi la cui scelta è pure oggetto di una valutazione d'opportunità da parte dell'esecutivo comunitario, tale compito incombe alla Commissione e non già al giudice nazionale, salva restando beninteso la competenza di questa Corte in caso di ricorso al riguardo contro la Commissione.
Il pretore di Milano chiede inoltre se un contributo speciale del genere del diritto di contratto possa costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, oppure una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione, in violazione degli articoli 20, paragrafo 2, e 23, paragrafo 1, del regolamento 359/67.
Il diritto di contratto viene applicato al riso prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che esso venga esportato o sia consumato nello Stato. L'applicazione di quest'onere dipende quindi dall' origine territoriale del risone che fa oggetto di un passaggio di proprietà o, comunque, di lavorazione industriale, e non già dal fatto che esso attraversa la frontiera dello Stato.
D'altra parte il diritto di contratto, che non viene certo applicato al fine di limitare l'esportazione del riso italiano, costituisce una misura interna di carattere parafiscale e come tale si distingue, in ragione del suo meccanismo e del suo scopo, dalle restrizioni quantitative all'esportazione. Se tale onere, per il fatto che colpisce esclusivamente il prodotto nazionale, potrebbe teoricamente avere per effetto di scoraggiare l'esportazione sia in altri Stati membri, sia in paesi terzi, esso non è tuttavia per questo assimilabile a una restrizione quantitativa all' esportazione, dato che l'effetto suddetto, anche qualora si verificasse, sarebbe del tutto indiretto.
Maggiore potrebbe invece essere la portata di tale eventuale effetto in relazione al divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione.
È vero che non esiste nel trattato un obbligo generale degli Stati membri di rimborsare le tasse e imposte interne in occasione dell'esportazione dei prodotti che ne sono stati colpiti. Ma trattandosi non già di una tassa facente parte di un sistema generale di imposte interne, bensì di un onere speciale stabilito su un prodotto agricolo determinato al fine specifico di finanziare l'attività di un particolare ente pubblico, la sua mancata restituzione all'esportazione del prodotto ricavato dalla materia prima così gravata potrebbe dar luogo a una violazione del divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali stabibilito dagli articoli 20, paragrafo 2, primo trattino, e 23, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento 359/67/CEE, qualora il peso sopportato dall'industria di trasformazione non trovasse un compenso nell'attività dell'ente che essa deve finanziare.
Si è peraltro già notato che a quest'onere, imposto in relazione all'attività che un ente svolge in favore della produzione risicola nazionale, potrebbe corrispondere, in ultima analisi, un vantaggio degli industriali risieri che sono gli utilizzatori naturali del risone raccolto in Italia. Non si può quindi escludere che anche la mancata restituzione all'esportazione del diritto di contratto possa giustificarsi economicamente, allorché il servizio reso dall'Ente Risi, contribuendo alla produzione e alla commercializzazione del riso in Italia, abbia effetti positivi anche per l'esportazione.
Per queste considerazioni e tenuto conto dei limiti in cui deve esercitarsi l'attività di questa Corte nell'esercizio dei poteri attribuitile dall'articolo 177, non è possibile, allo stadio attuale, ravvisare nell' onere considerato una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' esportazione.
Il giudice nazionale chiede infine se l'applicazione del contributo in questione costituisca uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante vietato dall'articolo 86 del trattato CEE.
La domanda non sottintende che l'abuso risulti dalla fissazione del diritto di contratto a un livello eccessivo, ma semplicemente dal potere dell'Ente di esigere il diritto di contratto.
È facile quindi rispondere che l'Ente nazionale Risi, nella sua qualità di organismo a cui è stata affidata una funzione d'interesse pubblico, non solo può, ma deve applicare la legge che l'ha istituito e che ne regola le funzioni e l'attività. Essendo esclusa nella fattispecie la pretesa di un abuso in ragione del livello dell' onere concretamente fissato dall'Ente, non si potrebbe in nessun caso rimproverargli di aver fatto corretta applicazione della legge che lo disciplina, fin tanto che tale legge non sia riconosciuta contraria al diritto comunitario.
Questa ultima domanda deve quindi ricevere risposta negativa.
Prima di riassumere le risposte che si propone di dare ai singoli quesiti del pretore di Milano, l'avvocato generale ritiene opportuno accennare a un problema discusso fra alcuni intervenienti nella procedura orale, problema che riguarda più il processo comunitario che non il diritto comunitario.
Il rappresentante della Commissione, riallacciandosi a dei rilievi critici espressi nella memoria del governo italiano in relazione all'assenza di contraddittorio nella procedura pendente davanti al giudice nazionale, ha accennato alla controversia che si sta svolgendo davanti a un giudice italiano circa la possibilità, in base al diritto nazionale, di presentare alla nostra Corte una questione pregiudiziale nel corso di un procedimento per ingiunzione, tenuto conto dei caratteri propri di tale procedimento, che si svolge senza contraddittorio.
Va subito detto che il potere dei giudici nazionali di sottoporre a questa Corte una questione pregiudiziale è previsto e regolato dal diritto comunitario, e. non dal diritto interno. La lettera e lo spirito dell'articolo 177 consentono di comprendere nella competenza della Corte di giustizia tutti i casi nei quali in giudice nazionale ritenga di doverle far risolvere un suo dubbio su un punto di diritto comunitario che egli ritenga rilevante per una sua decisione. In questo ambito rientra anche l'azione del giudice quale è prevista in un procedimento monitorio, come è già stato deciso da questa Corte nella sentenza del 14 dicembre 1971 in causa n. 43-71 (S.a.s. Politi, Racc. 1971, p. 1048). E non sarà da obiettare che, in mancanza di contraddittorio, il giudice non possa ben valutare se esista un problema d'interpretazione o di validità: il problema, ben sappiamo, non occore sia stato sollevato dalle parti, e in generale è sufficiente a giustificare un rinvio a questa Corte che il giudice nazionale ritenga necessario risolvere un dubbio per la sua decisione. D'altra parte, e senza che sia il caso di entrare nel merito di argomentazioni giuridiche basate sul diritto interno, parrebbe difficilmente compatibile con lo spirito e le finalità del sistema stabilito dall'articolo 177 e con il dovere generale imposto agli Stati dall'articolo 5 del trattato, che un giudice interno, per il solo fatto di essersi valso di un potere conferitogli dall'articolo 177 del trattato, possa incorrere in un'illegittimità in base al suo diritto nazionale.
Piuttosto osserviamo che il carattere particolare del procedimento d'ingiunzione può incidere sull'applicazione delle regole di procedura relative al processo pregiudiziale. Poiché la decisione della Corte di giustizia è naturalmente obbligatoria per il giudice a quo, rientra nell'ambito generale del principio della tutela dei diritti della difesa, che è essenziale per ogni procedura, che le parti siano poste nella possibilità di fare intendere le proprie ragioni anche in sede d'interpretazione comunitaria, e perciò la disposizione dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte, secondo la quale le parti del processo principale devono essere poste in grado di presentare le loro osservazioni, va applicata con adeguamento alla fattispecie. Poiché nel procedimento monitorio i soggetti della lite non sono anche parti della procedura, la norma dell'articolo 20 si dovrà applicare — come del resto è stato fatto nel nostro caso — nel senso che per parti a cui deve essere aperta la possibilità di presentare le proprie osservazioni si deve intendere l'uno e l'altro soggetto della lite, anche se entrambi non figurano come parti formali nel tipo speciale di procedimento monitorio nel quale la decisione precede l'eventuale contraddittorio.
In conclusione, raggruppando le domande proposte dal pretore di Milano in un ordine logico un po' diverso da quello in cui sono state formulate, propongo di rispondervi come segue:
1.
L'articolo 40, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del trattato CEE non vieta, in maniera generale e automatica, agli Stati membri di consentire a un ente pubblico che svolge un'attività a favore di una determinata produzione agricola sul territorio nazionale la riscossione di contributi speciali stabiliti in una misura fissa di danaro per ogni quintale del prodotto sottoposto all'attività dell'ente stesso.
2.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 40, paragrafo 3, possono considerarsi direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, facendo sorgere in favore dei singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare, soltanto riguardo a misure che abbiano incidenza diretta sui meccanismi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato.
Nel settore del riso, tale effetto diretto in relazione a misure nazionali si è prodotto a partire dalla data d'entrata in vigore del regolamento 359/67/CEE.
3.
Il divieto di discriminazione di cui al citato articolo 40, paragrafo 3, non crea dei diritti a favore dei singoli, in relazione alla mancata restituzione, all'esportazione di un prodotto trasformato, di un onere interno gravante sugli acquisti della materia prima di produzione nazionale.
4.
L'obbligo risultante per la Comunità dal divieto di discriminazione previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, non implica che essa debba provvedere ad eliminare tutte le possibili situazioni d'incompatibilità risultanti da norme interne contestualmente all'istituzione delle organizzazioni comuni di mercati agricoli.
5.
L'applicazione di un contributo del genere di quello considerato sub. 1) non costituisce di per sé violazione del principio della preferenza comunitaria.
6.
Un onere speciale applicato agli acquisti di risone di produzione nazionale non costituisce, in caso di mancata restituzione all'esportazione del prodotto trasformato, una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietato dagli articoli 20, paragrafo 2, primo trattino, e 23, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento 359/67/CEE, allorché quest'onere trovi una controprestazione nell'attività svolta dall'ente beneficiario a favore delle categorie di operatori sottoposti all'onere stesso. L'applicazione del contributo suddetto non costituisce violazione degli articoli 20, paragrafo 2, secondo trattino, e 23, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento 359/67/CEE, che vietano l'introduzione di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione.
7.
L'applicazione del detto contributo di per sé considerata, cioè senza riguardo alla sua incidenza economica concreta e alla natura dell'eventuale controprestazione dell'ente, non può costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante secondo l'articolo 86 del trattato.
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